CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 29262/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato per il delitto di violenza privata, confermando, nel resto, le precedenti statuizioni. Con l'unico motivo il ricorso deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello, la quale ha applicato - in relazione al delitto di cui all'art. 610 cod. pen. - la pena di 6 mesi di reclusione nonostante che, nel giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] fosse stato condannato alla pena di 1 mese di reclusione. Il motivo è fondato. Invero, la Corte di merito, a pag. 2 della sentenza di primo grado, ha erroneamente indicato, quale pena finale applicata dal primo Giudice, quella di 1 anno di reclusione, di tal che, in accoglimento del motivo di appello proposto dall'imputato, il quale chiedeva l'applicazione di una pena meno afflittiva di quella inflitta in primo grado, ha rideterminato la pena finale in 6 mesi di reclusione. Tuttavia, come si evince dalla sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 1 mese di reclusione, sicché la rideternninazione della pena operata dalla Corte di appello ha palesemente violato il divieto di reformatio in peius posto dall'art. 597 cod. proc. pen. Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla commisurazione della pena da parte della Corte di appello, la quale deve essere, conseguentemente, rideterminata in 1 mese di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi uno di reclusione. Così deciso, il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]