CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 luglio 1958
Cassazione n. 06182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1958 avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. M. Curti in sost. avv. P. Dell'Anno, che ha depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Salerno, decidendo sull'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, previo riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1. cod.pen., con riferimento ai capi 3), 4) - artt. 110 cod.pen., art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, capi 5) e 6) - artt. 110 cod.pen., art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - per i quali era già stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenute le esigenze cautelari, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della degli arresti domiciliari.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagata, deducendo con un unico e articolato motivo di ricorso la violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod.pen. e al vizio di motivazione per avere il tribunale ritenuto sussistente la gravità indiziaria della sussistenza della menzionata aggravante dell'agevolazione mafiosa con argomenti apodittici e fondati su presunzioni. Secondo il ricorrente non vi sarebbe elementi da cui trarre la dimostrazione della presenza concreta dell'associazione mafiosa nella vicenda in esame. [OSCURATO:PERSONA] compare in un'unica telefonata con il Coppola il quale aveva intrapreso un'attività di collaborazione professionale con la Bettozzi, unica telefonata che non darebbe la prova dell'interessamento del clan Moccia nella gestione del deposito fiscale. Il tribunale avrebbe poi richiamato sentenze che attestavano l'operatività del clan Moccia, ma che erano risalenti ad un periodo precedente ai fatti, tenuto conto che il rapporto di collaborazione professionale tra la Bettozzi e il Coppola risaliva al 2017. Dunque, dopo più di due anni dall'inizio del rapporto di lavoro la Bettozzi non era a conoscenza della parentela del Coppola con il Moccia. Correttamente il Gip aveva escluso la sussistenza in capo alla predetta della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, il tribunale del riesame, invece, sarebbe pervenuto a diversa conclusione sulla scorta di affermazioni apodittiche e di presunzioni da cui ha tratto la conclusione che il Moccia fosse il socio occulto, presunzione non supportata da evidenze probatorie al di là dell'unica conversazione tra il Coppola e il Moccia. Risulta, infatti, che solo qualche mese prima dell'esecuzione delle misure cautelari nel 2019, il Moccia aveva manifestato l'interesse di conoscere la Bettozzi, segno evidente che i due non si conoscevano prima e che comunque la stessa si era rivolta ai primo solo per chiedere un finanziamento a cagione della carenza di liquidità, circostanze che confermano l'insussistenza della circostanza aggravante contestata. Chiede l'annullamento dell'ordinanza. 3. All'udienza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] con autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto personalmente con autentica del difensore.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, determinata in via equitativa, di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01) e non risulta documentato che la carenza di interesse a discuterlo non sia imputabile al ricorrente (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di C 500,00 in favore della C