CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 36096/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30416-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 80021670585, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 30416 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 268/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta a sentire dichiarare l’illegittimità della trattenuta sulla pensione, di cui il medesimo gode dall’1.1.2004, a titolo di contributo di solidarietà, applicata al Giardina dall’1.1.2019, ed aveva altresì condannato la Cassa a restituire a Giardina l’importo di euro 3.833,88 per il periodo gennaio –agosto 2019, oltre interessi; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato, chiedendo altresì la condanna della controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le titolazioni proposte dalla stessa Cassa ricorrente: “[OSCURATO:PERSONA] CHE E’ [OSCURATO:PERSONA] PARTI, [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 30416 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 5, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A PENSIONE A [OSCURATO:PERSONA] 01.11.2004 E, DUNQUE, [OSCURATO:PERSONA]’INTRODUZIONE DELL’[OSCURATO:PERSONA]’” (primo motivo); “VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]. 1 e 2 DEL D. LGS. N. 509/1994, ART. 3, CO. 12, L. N. 335/1995, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 1, CO. 763, L. N. 296/2006 [OSCURATO:PERSONA]’ART. 1, CO. 488, L. N. 147/2013, DELL’ART. 24, CO. 24, D.L. N. 201/2011, CONV. IN L. 214/2011, DEGLI ARTT. 2, 3 E 23 COST., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 2, 9 E 32 [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 29 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] N. 10/2017, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 22 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D.M. 14.07.2004, NONCHE’ DELL’ART. 115 C.P.C., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” (secondo motivo); “[OSCURATO:PERSONA]. NULLITA’ DELLA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 4, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 112 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 30416 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4- DIRITTO, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 24, CO. 24, D.L. N. 201/2011, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 10/2017 QUANTOMENO A [OSCURATO:PERSONA] 2011” (terzo motivo); “VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 100 C.P.C. E DELL’ART. 2697 C.C.” (quarto motivo); 2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, risultano infondati secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass.n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazionisi rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato); si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata Ric. 2021 n. 30416 sez. ML -ud. 04-10-2022 -5- al legislatore (così Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; sulla base delle considerazioni che precedono questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017); Ric. 2021 n. 30416 sez. ML -ud. 04-10-2022 -6- 3. pertanto, il ricorso deve essere complessivamente respinto, con assorbimento di ogni ulteriore censura; le spese sono liquidate secondo soccombenza, con attribuzione agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Petretti dichiaratisi antistatari; non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dal controricorrente; come noto detta disposizione prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021); reputa il Collegio che tale abuso non sia ravvisabile nella specie, non ricorrendo un’ipotesi assimilabile ad una di quelle esemplificativamente previste da questa Corte, quali la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi palesemente inammissibili, oppure incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privi di autosufficienza oppure contenenti la mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondati sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. (v. Cass. n. 22208 del 2021); occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma Ric. 2021 n. 30416 sez. ML -ud. 04-10-2022 -7- del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della part