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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 settembre 2014

Cassazione n. 29499/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19358/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in [OSCURATO:PERSONA], via Dante

6. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del [OSCURATO:PERSONA] n. 21/2022 depositata in data 26 gennaio 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal Presidente relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con la notifica, in data 19/09/2014, degli avvisi di accertamento n.

TI9010201857, TI9010201858, TI9010201860 e TI9010201861 IRPEF e altro 2009 - 2011 –movimentazioni bancarie – emessi, rispettivamente, in relazione ai periodi d’imposta 2009/2012 – l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Udine accertava in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 41 bis D.P.R. 600/1973, l’omessa dichiarazione di redditi diversi e recuperava a tassazione le conseguenti imposte dirette sulla scorta della presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/73.

In particolare, verificato che la contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per tutte le annualità considerate e rilevato che, in data 30/06/2011, aveva acquistato un immobile senza stipulare un contratto di mutuo o di finanziamento, l’Ufficio procedeva ad estrarre copia dei conti correnti alla stessa intestati.

Non avendo quest’ultima fornito idonea prova in ordine alla provenienza non reddituale dei rapporti intrattenuti e dei numerosi versamenti effettuati, l’Ufficio notificava gli atti suddetti, con cui individuava i singoli versamenti non giustificati per ogni annualità d’imposta e procedeva a rideterminare – ex art. 38 D.P.R. 600/1973 – in termini di redditi diversi gli importi conseguiti dalla contribuente.

2. Avverso gli avvisi di accertamento, la contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi la C.t.p. di Udine; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Udine, con sentenza n. 228/2016, accoglieva i ricorsi riuniti della contribuente.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Friuli-[OSCURATO:PERSONA]; la contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.t.r. del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 21/2021, depositata in data 26 gennaio 2022, rigettava l’appello dell’Ufficio.

6. Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 32, 38 e 42 D.P.R. 600/1973, nonché degli artt. 6 e 67 D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto del fatto che – essendosi avvalso della presunzione legale ex art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, circa la disponibilità di un maggior reddito da parte della contribuente, come tale desumibile dalle risultanze dei conti bancari indicati nell’avviso di accertamento impugnato – l’Ufficio non aveva alcun obbligo di individuare la relativa fonte di produzione del reddito.

2. Il motivo è fondato.

Costituisce principio giurisprudenziale pacifico e reiterato quello secondo cui in tema di accertamentibancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso unaprova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogniversamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazionibancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. 02/02/2024, n. 3129 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ancora, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art.32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che iversamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi diprova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimentibancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”(Cass. 05/05/2017, n. 11102).

2.1. In dettaglio - secondo questa giurisprudenza di legittimità - in materia di accertamenti bancari, al contribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell'erario —che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729, cod. civ., per le presunzioni semplici —, si impone di fornire non una prova generica, ma una prova analitica idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014).

Per converso, vi è l'obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall'altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica.

2.2. Ancora, con un autorevole arresto si è ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass.31/01/2024, n. 2928).

2.3. Nel caso di specie, la C.t.r., nel rigettare l'appello dell'Ufficio, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.

La sentenza impugnata, implicitamente o esplicitamente, ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse un obbligo probatorio ulteriore rispetto alla semplice allegazione dei versamenti bancari non giustificati, quale l'individuazione della fonte del reddito, contravvenendo così al dettato normativo e all'interpretazione consolidata di questa Corte secondo cui, si ripete, i versamenti effettuati su un conto corrente bancario si presumono legalmente come ricavi, determinando un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Quest'ultimo è tenuto a fornire una prova analitica, e non generica, che dimostri per ogni singola movimentazione che le somme versate non sono riferibili a operazioni imponibili, ovvero che sono riconducibili a redditi esenti, già tassati, o a provviste di terzi.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19358/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in [OSCURATO:PERSONA], via Dante 6. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del [OSCURATO:PERSONA] n. 21/2022 depositata in data 26 gennaio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal Presidente relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con la notifica, in data 19/09/2014, degli avvisi di accertamento n. TI9010201857, TI9010201858, TI9010201860 e TI9010201861 IRPEF e altro 2009 - 2011 –movimentazioni bancarie – emessi, rispettivamente, in relazione ai periodi d’imposta 2009/2012 – l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Udine accertava in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 41 bis D.P.R. 600/1973, l’omessa dichiarazione di redditi diversi e recuperava a tassazione le conseguenti imposte dirette sulla scorta della presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/73. In particolare, verificato che la contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per tutte le annualità considerate e rilevato che, in data 30/06/2011, aveva acquistato un immobile senza stipulare un contratto di mutuo o di finanziamento, l’Ufficio procedeva ad estrarre copia dei conti correnti alla stessa intestati. Non avendo quest’ultima fornito idonea prova in ordine alla provenienza non reddituale dei rapporti intrattenuti e dei numerosi versamenti effettuati, l’Ufficio notificava gli atti suddetti, con cui individuava i singoli versamenti non giustificati per ogni annualità d’imposta e procedeva a rideterminare – ex art. 38 D.P.R. 600/1973 – in termini di redditi diversi gli importi conseguiti dalla contribuente. 2. Avverso gli avvisi di accertamento, la contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi la C.t.p. di Udine; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Udine, con sentenza n. 228/2016, accoglieva i ricorsi riuniti della contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Friuli-[OSCURATO:PERSONA]; la contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 21/2021, depositata in data 26 gennaio 2022, rigettava l’appello dell’Ufficio. 6. Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente non ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 32, 38 e 42 D.P.R. 600/1973, nonché degli artt. 6 e 67 D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto del fatto che – essendosi avvalso della presunzione legale ex art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, circa la disponibilità di un maggior reddito da parte della contribuente, come tale desumibile dalle risultanze dei conti bancari indicati nell’avviso di accertamento impugnato – l’Ufficio non aveva alcun obbligo di individuare la relativa fonte di produzione del reddito. 2. Il motivo è fondato. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico e reiterato quello secondo cui in tema di accertamentibancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso unaprova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogniversamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazionibancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. 02/02/2024, n. 3129 e giurisprudenza ivi richiamata). Ancora, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art.32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che iversamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi diprova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimentibancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”(Cass. 05/05/2017, n. 11102). 2.1. In dettaglio - secondo questa giurisprudenza di legittimità - in materia di accertamenti bancari, al contribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell'erario —che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729, cod. civ., per le presunzioni semplici —, si impone di fornire non una prova generica, ma una prova analitica idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014). Per converso, vi è l'obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall'altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica. 2.2. Ancora, con un autorevole arresto si è ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass.31/01/2024, n. 2928). 2.3. Nel caso di specie, la C.t.r., nel rigettare l'appello dell'Ufficio, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati. La sentenza impugnata, implicitamente o esplicitamente, ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse un obbligo probatorio ulteriore rispetto alla semplice allegazione dei versamenti bancari non giustificati, quale l'individuazione della fonte del reddito, contravvenendo così al dettato normativo e all'interpretazione consolidata di questa Corte secondo cui, si ripete, i versamenti effettuati su un conto corrente bancario si presumono legalmente come ricavi, determinando un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Quest'ultimo è tenuto a fornire una prova analitica, e non generica, che dimostri per ogni singola movimentazione che le somme versate non sono riferibili a operazioni imponibili, ovvero che sono riconducibili a redditi esenti, già tassati, o a provviste di terzi. 3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella c
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