CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2024
Cassazione n. 28439/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31325-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in [OSCURATO:PERSONA], ( già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A PROGETTO R.G.N.31325/2020 Cron. Rep. Ud.02/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 475/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/06/2020 R.G.N. 1544/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso, accoglimento del terzo; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a ripristinare il rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 in considerazione della stipula, dal maggio 2014 al settembre 2015, di 17 contratti di collaborazione per la vendita di beni e servizi attraverso call center “outbound” privi di progetto specifico e, dunque, illegittimi; 2. la Corte territoriale, premesso che il regime decadenziale dettato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010 non si applica ai contratti a progetto, ha confermato l’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 ai contratti di collaborazione inerenti alle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound posto che le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e dal decreto legge n. 83 del 2012 al d.lgs. n. 276 hanno il senso di subordinare la possibilità di consentire il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto solo nel caso in cui il corrispettivo sia già stato definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento; la Corte territoriale ha aggiunto che la società non aveva censurato la pronuncia di primo grado nella partein cui aveva ritenuto insufficiente ad integrare il richiamo al progetto specifico, lo stereotipo contrattuale utilizzato dalla parte datoriale e che la questione di legittimità costituzionale ventilata dalla società appariva manifestamente infondata; 2. avverso tale sentenza la soccombente società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria; l’intimata è rimasta tale; con “memoria di intervento”, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] si è costituita, comunicando l’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria (a seguito di decreto del Tribunale di Roma del 6.4.2022 e della sentenza del medesimo Tribunale del 26.1.2022, n. 78, con cui era stato dichiarato lo stato di insolvenza), aderendo a tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti atti difensivi da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e sostenendo la sopravvenuta improcedibilità del giudizio per incompetenza funzionale dell’adito giudice del Lavoro a favore del giudice fallimentare. RAGIONI DELLA DECISIONE1. con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 (come modificato dall’art. 1, comma 23, lett. a) della legge n. 92 del 2012) e dell’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 avendo, la Corte territoriale, trascurato che per l’attività dei collaboratori outbound era stata introdotta una deroga alla necessità di individuare uno specifico progetto purché vi fosse una disciplina di fonte contrattuale, disciplina intervenuta nell’agosto 2013 con l’Accordo collettivo siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Secondo l’odierna ricorrente l’interpretazione dell’art. 61 fornita dalla Corte territoriale sarebbe illogica e contraddittoria ponendosi in contrasto con il tenore letterale del testo normativo e con l’art. 3 Cost. (rispetto agli agenti di commercio, previsti nell’ambito della stessa deroga), anche a fronte di una chiara circolare del Ministero del Lavoro (n. 14 del 2013) che spiegava come la disposizione avesse comportato una vera e propria esclusione della necessità dei requisiti di cui all’art. 61, comma 1, cit. a condizione che il contratto di collaborazione prevedesse il pagamentodel corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che, dunque, avrebbe assuntouna funzione autorizzatoria del ricorso a questa tipologia contrattuale a prescindere dal requisito d’un progetto specifico; 2. con il secondo motivo di ricorso sideduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la società non avesse proposto motivi di appello sul capo della sentenza di primo grado che aveva consideratogenerici i progetti dei contratti di collaborazione:la sentenza di primo grado, senza esaminare dett i progetti, aveva ritenuto illegittimi i contratti in base alla (mera) loro abusiva reiterazione nel tempo, nonostante che la società avesseillustrato in 14 pagine il progetto specifico indicato nei vari contratti; 3. con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 avendo, la Corte territoriale, condannato la società al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di un risarcimento del danno peril periodo intercorrente dalla cessazione dell’ultimo contratto a progetto (30.9.2015) alla data della pronuncia della sentenza (21.6.2018), risarcimento del tutto esorbitante e ingiusto, quantificato in violazione della normativa vigente ratione temporis che, per i contratti a tempo determinato, prevede una indennità determinata tra un minimo di 2,5 retribuzioni ed un massimo di 12 mensilità; 4. preliminarmente, va respinta l’eccezione di incompetenza del giudice del lavoro sollevata dalla società in amministrazione straordinaria, con la “memoria di intervento”, basata - erroneamente - sulla diversità del soggetto interveniente; nel giudizio di Cassazionesono irrilevanti i mutamenti della capacità di stare ingiudizio di una delle parti; del pari il fallimento o l’ammissione di una parte alla procedura di amministrazione straordinaria (che si verifichi nelle more del giudizio di legittimità) non determina l'interruzionedel processo ex artt. 299 e ss. c.p.c. né comporta gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c. , essendo il procedimento di legittimità dominato dall'impulso d'ufficio; per l’effetto, non vi è onere di riassunzione delgiudizio nei confronti della curatela fallimentare né di costituzione in giudizio di coloro a cui spetta proseguirlo (pur se ciò non esclude che il Curatore del fallimento o i Commissari giudiziali possano intervenire nelgiudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge: cfr. Cass. n. 30785 del 2023); 4. ciò detto, il primo motivo di ricorso è infondato; 4.1. l’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dalla legge n. 92 del 2012 e successivamente dall’art. 7 del d.l. n. 76 del 2013 (convertito, con modificazioni, con la legge n. 99 del 2013), applicabile al caso di specie, recita: “Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center “outbound” per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articol o 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore […]” 4.2. si è trattato di norma che, anche per la sua origine storica, nell’ambito della riforma dei rapporti di collaborazione parasubordinati contrapponeva i call center inbound a quelli outbound quanto alla riconducibilità nell’alveo della subordinazione e non comportava la piena liberalizzazione dei contratti di collaborazione nei call center outbound nel senso propugnato da parte ricorrente, ma consentiva in tale settore l’utilizzo di contratti a progetto, secondo le regole di tale tipologia contrattuale, che ricomprendevano il collegamento funzionale a un risultato finale e la specificità del progetto, con la garanzia della determinazione del corrispettivo come definita da contrattazione collettiva, anche ad hoc; 4.3. la specialità della disciplina per il settore dei call center outbound andava dunque rinvenuta nella delega alla contrattazione collettiva nazionale ad individuare la base del corrispettivo (ovvero la natura delle prestazioni e le modalità per determinare il corrispettivo), mentre in generale l’art. 63 d.lgs. n. 276 del 2003,per la generalità dei collaboratori a progetto,si limitava a stabilire che ilcompenso fosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguitoe comunque non inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività; 4.4. entro tali limiti l'Accordo del 3.12.2012 indicato da parte ricorrente legittimamente contrapponeva l’attività di call center inbound tendenzialmente subordinata e l’attività di call center outbound, per le quali venivano fissati il compenso orario e i parametri di riferimento; ed entro tali limiti va interpretata la norma speciale e specifica per il settore di cui si discute, anche perché interpretando l’inciso iniziale quale deroga (o esenzione) rispetto alle regole per i contratti a progetto, la norma non avrebbe senso compiuto e sarebbe sostanzialmente abrogata; 5. è invece fondato nei sensi qui di seguito chiariti il secondo motivo di ricorso; 5.1. preliminarmente, il motivo va ricondotto al paradigma normativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, denunciando esso, in sostanza, non un error in procedendo, bensì un error in iudicando deiure procedendi in quanto il giudice di merito ha sì preso inesame la questione , prospettatagli dalla società appellante, dell’esistenza di un progetto specifico per i contratti stipulati tra le parti, ma ha poi ritenuto, erroneamente, che l’interpretazionedell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003esaurisse la questione medesima, senza bisogno di accertare in concreto se i progetti de quibus fossero o meno specifici anche perché sulla genericità dei progetti si sarebbe ormai formato il giudicato interno per omessa impugnazione a riguardo da parte della società. Detta motivazione contenuta nella pronuncia impugnata esclude il vizio di omessa pronuncia, sicchéla denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. va riqualificata – come sopra anticipato -ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., come error in iudicando de iure procedendi. Detto errore interpretativo di norma processuale (l’art.329 cpv. c.p.c.) è consistito nel ravvisare un giudicato interno là dove in realtà non c’era, ossia nelritenere che l’avere il primo giudice considerato generici i progetti integrasse un capo autonomo di sentenza, mentre si trattava non di capo autonomo, bensì d’ un mero passaggio argomentativo necessariamente coinvolto dall’appello della società nel momento in cui essa rivendicava la validità dei contratti stipulati. Invero, per costante giurisprudenza di questa S.C., capo autonomo suscettibile di passare in giudicato se non impugnato (aliasminima unità suscettibile di acquisire la stabilità delgiudicato interno) è solo quello costituito dalla sequenza di tre segmenti: fatto, norma, effetto giuridico, attraverso la quale si afferma l’esistenza d’un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, di guisa che l’impugnazione anche d’uno solo di essi - l’effetto giuridico della (il)legittimità dei contratti, nel caso in discorso - riapre la cognizione sull’intera sequenza e impedisce la formazione del giudicato(cfr. Cass. n. 2217/16; Cass. n. 14670/15; Cass. n. 4572/13; Cass. n. 16583/12; Cass.n. 16808/11; Cass. n. 27196/06; Cass. n. 10832/98; Cass. n. 6769/98). 6. il terzo motivo di ricorso è assorbito, in quanto - concernendo la quantificazione del risarcimento del danno – presuppone quella preliminare valutazione di genericità in concreto dei progetti inerenti ai contratti stipulati tra le parti, valutazione che la Corte territoriale, in violazione dell’art. 329 cpv. c.p.c. ha erroneamente reputato di non poter fare; 7. in conclusione, va accolto il secondo motivo nei sensi innanzi chiariti, rigettato il primo motivo e assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà ad accertare in concreto se i progetti facenti parte integrante dei contratti per cui è causa erano sufficientemente specifici e, in caso negativo, traendone le conseguenze di legge. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorsonei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella ca