CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a 11 MAGI 2026 Oggi, SENTENZA Sul ricorso proposto da: . z;Ncoi,vege. rrabitoDottss Elisab [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento con cui il medesimo Tribunale, nel corso del dibattimento a carico tra gli altri, dell'odierno ricorrente, ha disposto il sequestro preventivo dei beni del [OSCURATO:PERSONA], di VIRZI' Salvatore e di BARILLA' Giovanni, fino alla concorrenza della somma di [OSCURATO:PERSONA] 302.672,67, in relazione al concorso nei reati di cui agli artt. 2, 3 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, come meglio specificato ai capi di imputazione 57-ter, 57-quater e 57-quinquies. La misura cautelare reale per tali reati veniva disposta, dal Tribunale, contestualmente alla revoca del precedente sequestro, disposto dal G.i.p. in data 30/11/2021, in relazione ai reati di cui ai capi 54, 55) e 56) per i quali era intervenuta sentenza dichiarativa della prescrizione.2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Si censura il mancato apprezzamento della documentazione prodotta dalla difesa, relativa al contratto di lavoro a progetto che legava il [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che escludeva la fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato l'amministratore di fatto della società. Ipotesi che era stata illegittimamente formulata sulla sola base del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società emittente le fatture cui si riferiscono i capi di accusa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Si censura il carattere meramente congetturale del richiamo alla "professionalità" dei soggetti coinvolti e alla loro appartenenza ad un "circuito criminale", e la contraddittorietà del riferimento alla elevata "circolarità" delle "risorse liquide", posto che al [OSCURATO:PERSONA] erano stati sequestrati prevalentemente beni immobili. 2.3. Violazione di legge con riferimento al principio di proporzionalità. Si censura l'ordinanza per aver ignorato il principio, fissato da un recente arresto delle Sezioni Unite, che impone di parametrare il sequestro e la confisca a quanto effettivamente percepito dal singolo correo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle doglianze proposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine alla prima doglianza, si ribadisce che, in tema di sequestro preventivo, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte della Corte di cassazione, senza risolversi in anticipata decisione della questione di merito, deve incentrarsi sul controllo della compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Sez. U, 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327). Sia in sede dì giudizio di riesame, dunque, che in sede di legittimità, se non è consentito verificare l'effettiva sussistenza del fatto-reato, è doveroso accertare se il fatto contestato sia sussumibile in una fattispecie astratta di reato, sia pure nell'ottica di sommarietà e di provvisorietà, propria della fase delle indagini preliminari. Alla giurisdizione compete quindi il potere- dovere di espletare il controllo di legalità, al fine di svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, che le è proprio, esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. 2U, 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657). Ed, invero, la misura cautelare reale attiene a cose alle quali viene attribuito un tasso di pericolosità, poiché esse si ricollegano alla commissione di un reato, onde la conservazione del sequestro, volto a limitare la libera disponibilità dell'oggetto, prescinde da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa (Sez. 6, n. 3590 del 26/11/1993 Rv. 196629) ma richiede, in termini di indispensabilità, l'accertamento, nella fattispecie concreta in esame, della configurabilità di connotati di illiceità penale. Nel caso in disamina il giudice ha diffusamente argomentato la sussistenza del fumus esaminando partitamente le fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., confrontandole con quelle esibite dal ricorrente alla curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA]. Il confronto ha permesso di constatare che solo la fattura n.8 risultava corrispondere agli elementi acquisiti dalla curatela fallimentare e che sussistevano forti dubbi sull'effettività dell'operazione medesima, non essendo indicate le modalità del trasporto dei beni e non essendo stato effettuato alcun pagamento. Inoltre, relativamente alla fattura numero 13, questa non era presente tra quelle acquisite tramite il curatore fallimentare e trovava parziale corrispondenza solo con un'altra fattura, diversamente enumerata. Va osservato inoltre che dalla banca dati disponibile emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di presentare le prescritte dichiarazioni annuali nel 2014, che la dichiarazione annuale IVA integrativa del 01/07/2016, presentata per l'anno d'imposta 2014, indicava elementi passivi determinando un' IVA a credito in luogo di un'IVA da versare. Il giudice a quo ha dato atto che anche tre fatture emesse nel corso del 2015 dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] sono state confrontate con quelle esibite da [OSCURATO:PERSONA] alla curatela fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA] e che dal confronto è emersa la non corrispondenza grafica di tutte e tre le fatture. E' risultato che non vi fosse neppure corrispondenza fra i pagamenti effettuati nell'anno 2015 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] e le fatture emesse da quest'ultima società, che risultano di ammontare sproporzionato rispetto ai pagamenti eseguiti. Inoltre, non risulta riscontrato alcun pagamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl che ha emesso fatture nel 2015 per importi consistenti. In ragione di ciò il giudice a quo ha confermato le ipotesi di reato ascritte al ricorrente, quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA] evidenziando, peraltro che egli fin dal 2010 era rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] srl. 3Né assume rilevanza decisiva il contratto di collaborazione stipulato fra la società COMPLAST Italia e il Conni, posto che siffatto contratto ha consentito al ricorrente di intrattenere rapporti con l'esterno e di concludere contratti con imprese o società terze, avvalorando quindi l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della società, potendosi ragionevolmente ritenere che egli avesse poteri di intervento non solo nel settore commerciale ma anche in quello dell'amministrazione fiscale della società. Trattasi di motivazione congrua, esauriente e pienamente idonea a dar conto delle ragioni del decisum, tanto più che a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di cautela reale è ammesso solo per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). 2.11 secondo motivo è, invece, fondato. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di sequestro preventivo, il c.d. periculum in mora va inteso in senso oggettivo e cioè come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa. Il pericolo può derivare non solo dalla potenzialità della res oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale (Sez.6, n. 32617 del 28/04/2006, Rv. 234764) ma anche dalla semplice possibilità che essa contribuisca ad agevolare la commissione di ulteriori reati. Il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e va quindi accertato sulla base di precisi elementi di fatto in ordine all'effettiva - e non generica - possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità, assuma, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto (la natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla perpetrazione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione dei reato ipotizzato ovvero all'agevolazione della commissione di altri reati. In questa prospettiva occorre sottolineare come le Sezioni unite abbiano posto in rilievo che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare 4alle ragioni che rendono necessaria 'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01). Nel caso in disamina, il Tribunale si è limitato ad affermare che sussiste un pericolo elevato che il Conni, ove dovesse trovarsi nella condizione di poter liberamente disporre dei beni sequestrati, potrebbe disperderli o alienarli, avvalendosi anche dell'aiuto di terzi, ricorrendo ad artifici e macchinazioni, rendendo così vano l'interesse dell'amministrazione finanziaria al recupero del gettito fiscale, senza tuttavia precisare, se non con formule stereotipate e generiche, gli elementi sulla base dei quali il giudice ha formulato la valutazione di attualità e concretezza del pericolo di dispersione dei beni in sequestro, in attesa della definizione del procedimento, considerato peraltro il carattere non liquido dei beni sequestrati, trattandosi di immobili. 3. Si impone, pertanto, un giudizio rescindente limitatamente al profilo relativo alla esistenza del periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente. Stante la natura rescindente di tale epilogo decisorio, il terzo motivo di ricorso, concernente la violazione del principio di proporzionalità nella confisca, è assorbito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza P.Q.M