CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07688/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, parzialmente riformando, in punto di pena, la sentenza del Tribunale di Campobasso, emessa il 26 febbraio 2024, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di cui all’art. 171-ter l. 633 del 1941 sul diritto d’autore, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica, aventi ad oggetto il possesso, la duplicazione e la vendita a vari clienti, attraverso materiale informatico e strumenti vari, di palinsesti televisivi di note imprese di [OSCURATO:PERSONA] senza il pagamento del canone (capi A, B e C della imputazione). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per le violazioni in materia di diritto di autore di cui al capo A della imputazione. La Corte avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], testimone di polizia giudiziaria che aveva svolto le indagini. In particolare, la Corte avrebbe erroneamente escluso che l’annuncio del ricorrente, con il quale si proponeva ai clienti l’acquisto di pacchetti Sky illegali (cosiddetti IPTV), non fosse presente sul sito internet Oblivion, al contrario di quanto aveva affermato il testimone. Si tratterebbe di una discrasia rilevante in quanto il sito Oblivion agiva secondo legge pubblicando solo annunci di IPTV legali. Inoltre, si tratterebbe di un dato che inficerebbe anche le conclusioni cui era giunto il consulente del Pubblico ministero in ordine alla illiceità delle operazioni effettuate dall’imputato, il quale, sottoposto a perquisizione, non era stato trovato in possesso di materiale idoneo allo scopo (vale a dire di server in grado di trasmettere flussi relativi alle IPTV) con la consequenziale impossibilità di individuare una violazione della normativa sul diritto di autore commessa personalmente dal ricorrente, che non risponde a titolo di concorso in ordine alle contestazioni di cui al capo A. Sarebbe fallace anche l’assunto secondo il quale il ricorrente aveva incassato i proventi degli abbonamenti abusivi su un account [OSCURATO:PERSONA] associato ad un indirizzo di posta elettronica a lui riconducibile, posto che tale indirizzo era associato ad un social che nulla aveva a che vedere con la vendita di IPTV illegali, ma si riferiva a giochi virtuali da scaricare. La piattaforma indiziaria sarebbe, pertanto, insufficiente e contraddittoria, così come aveva rilevato il Procuratore generale di udienza nel processo di appello, che aveva chiesto l’assoluzione del ricorrente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il concorso nei reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e frode informatica di cui ai capi B e C. La Corte di appello avrebbe erroneamente individuato il concorso del ricorrente in tali reati, nonostante il fatto che egli si era, al più, evidenziato come un rivenditore di IPTV illegali, che avrebbe, a sua volta, acquistato da soggetti che, indipendentemente da lui e prima di lui, avevano effettuato l’accesso al sistema informatico necessario per carpire i dati di base successivamente oggetto di rivendita. La condotta di contributo alla commissione del reato di cui all’art. 615-ter cod.pen.contestato al capo B), non si sarebbe evidenziata. Del pari, in relazione al reato di frode informatica di cui al capo C), mancherebbe la prova di un contributo concorsuale del ricorrente alla alterazione dei sistemi telematici delle [OSCURATO:PERSONA], essendosi evidenziato come un semplice rivenditore, non intraneo a nessuna organizzazione criminale e che non aveva alterato alcunché; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante del furto dell’identità digitale nel reato di frode informatica, eventualmente commesso da coloro cui era attribuibile l’attività di manomissione e non all’imputato, che non poteva avere consapevolezza delle modalità con le quali si era realizzata la truffa informatica. Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e limiti qui di seguito evidenziati. 1. Non è fondato il primo motivo, inerente al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 171-ter legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto di autore, contestato al capo A della imputazione. I giudici di merito, con conforme decisione, sono addivenuti alla condanna del ricorrente per tale reato valorizzando una serie di dati specifici che il ricorso tende ad offuscare. In primo luogo, il ricorrente aveva pubblicato sull’applicazione Telegram e su vari siti internet (dunque, non solo sul sito Oblivion) un annuncio con cui offriva in vendita, in assenza di accordi con i distributori, abbonamenti IPTV illeciti. Era emerso, inoltre – in esito alla perquisizione effettuata presso la sua abitazione - che egli avesse avuto contatti con gli acquirenti dei cc.dd. abbonamenti pirata ed aveva a disposizione materiale informatico atto allo scopo della rivendita (cfr. fgg. 7-9 della sentenza di primo grado, fg. 8 della sentenza di appello). Del tutta decisiva è la circostanza, evidenziata dai giudici di merito, secondo cui l’imputato utilizzava due account [OSCURATO:PERSONA] (e non solo quello al quale si riferisce la difesa) ove si erano registrati versamenti di somme di danaro da parte di soggetti che nelle causali dei bonifici avevano indicato il fatto di voler rinnovare gli abbonamenti IPTV, dei quali non è mai stata fornita alcuna autorizzazione da parte dell’interessato (fg. 8 sentenza impugnata). Si trattava di abbonamenti per opere protette dalle norme sul diritto di autore, come la Corte di appello ha precisato, senza smentita, a fg. 10 della sentenza impugnata e come, ancor meglio, aveva affermato il Tribunale a fg. 2 della sentenza di primo grado. Tanto supera ed assorbe ogni diversa ed ulteriore argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria, consentendo di ritenere definitivamente accertata ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A), con le precisazioni in punto di pena più avanti indicate. 2. Il ricorso è fondato per quanto inerente al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi B) e C) della imputazione. Le due sentenze di merito hanno individuato il ricorrente come l’anello terminale di una catena che conduceva alla vendita di abbonamenti illegali IPTV su canali noti come Sky, Dazn, Netflix. Egli, in ragione di quanto detto con riguardo al primo motivo, era il rivenditore finale di tali abbonamenti non autorizzati dai titolari. Tuttavia, quali rapporti legassero il ricorrente a coloro i quali, a monte della sua condotta ed anche con attività svolte all’estero con strumenti informatici non ritrovati nella disponibilità dell’imputato, avevano effettuato le operazioni fraudolente indicate nei capi B) e C), non è stato sufficientemente rappresentato in termini tali da individuare la prova del concorso del ricorrente nei reati di accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica con furto di identità digitale, anziché la mera acquisizione da terzi di pacchetti illegali da rivendere a sua volta con i più poveri strumenti a sua disposizione. Si impone sul punto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e con assorbimento del terzo motivo, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, al fine di verificare, dopo opportuna indagine di merito, se i rapporti tra il ricorrente e gli ignoti che avevano effettuato altrove i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e frode informatica, fossero stati tali da costituire un rafforzamento a monte dell’altrui proposito criminoso, ovvero solo una condotta a valle intervenuta dopo la commissione dei primi reati da parte di terzi, rispetto ai quali il ricorrente si sarebbe posto solo come ulteriore rivenditore degli abbonamenti pirata. 3. In punto di trattamento sanzionatorio, fermo restando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, riconosciuto con la sentenza impugnata e le altre statuizioni non censurate in ricorso, l’annullamento deve riguardare anche la determinazione della pena, dal momento che il reato più grave è stato ritenuto quello di cui al capo C), la cui sussistenza deve essere ancora dimostrata. Sempre in punto di pena, rimane impregiudicata la constatazione che il reato di cui al capo A), è stato considerato come unico e non soggetto a continuazione interna, neanche contestata nella imputazione, sicché diviene irrilevante valutare quali e quante delle condotte contestate al suo interno siano state commesse dall’imputato, certamente colpevole di quella di vendita in forma organizzata e non autorizzata di prodotti coperti dal diritto di autore. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c), con rinvio per nuovo giudizio su detti capi alla Corte di Appello di Salerno e per la ri