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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 35185/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LE di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il GIP del Tribunale di Napoli il 3.3.2026 ha pronunciato sentenza dipatteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e,per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della revoca dellapatente di guida in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.2.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo l’illegittimaapplicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente,alla luce della intervenuta sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale.3.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria.4.

Il ricorso è fondato.5.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019,depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art.222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso dicondanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a normadell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis(Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) delcodice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente diguida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stessocomma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanzeaggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità dellarevoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravatidallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, manelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno esclusol’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, seapplicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida.6.

Nel provvedimento impugnato difetta una motivazione specifica in ordinealla revoca della patente di guida, essendovi soltanto il generico richiamo all’art.222, comma 2, cod. strada, dichiarato costituzionalmente illegittimo nei terminisopra indicati.7.

Non ricorrendo alcuna delle ipotesi di reato aggravate dallo stato diebbrezza o dall’alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanzestupefacenti, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente allarevoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice dimerito individuato nel dispositivo.

Resta fermo l’accordo intercorso tra le parti eratificato dal giudice, al quale è estranea l’applicazione della sanzioneamministrativa accessoria.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente diguida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, in diversapersona fisica.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il GIP del Tribunale di Napoli il 3.3.2026 ha pronunciato sentenza dipatteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e,per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della revoca dellapatente di guida in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo l’illegittimaapplicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente,alla luce della intervenuta sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria.4. Il ricorso è fondato.5. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019,depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art.222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso dicondanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a normadell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis(Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) delcodice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente diguida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stessocomma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanzeaggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità dellarevoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravatidallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, manelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno esclusol’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, seapplicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida.6. Nel provvedimento impugnato difetta una motivazione specifica in ordinealla revoca della patente di guida, essendovi soltanto il generico richiamo all’art.222, comma 2, cod. strada, dichiarato costituzionalmente illegittimo nei terminisopra indicati.7. Non ricorrendo alcuna delle ipotesi di reato aggravate dallo stato diebbrezza o dall’alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanzestupefacenti, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente allarevoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice dimerito individuato nel dispositivo. Resta fermo l’accordo intercorso tra le parti eratificato dal giudice, al quale è estranea l’applicazione della sanzioneamministrativa accessoria. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente diguida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, in diversapersona fisica.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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