CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 29413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 01/10/2019 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In data 3 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA], citato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., ha presentato istanza di rimessione del processo ai sensi degli artt. 45 e ss. cod. proc. pen. Rilevato che la richiesta è inammissibile in quanto proposta senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. peli. -notifica alle altre parti entro sette giorni- (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 maggio 20