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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48943/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e MiaZZi Roberto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, previa rideterminazione delle pene accessorie, ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 216, co. 1 n. 2 e 222 R.D 267/1942.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano contraddittorietà e illogicità della motivazione in riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, è manifestamente infondato.

Come noto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4 e 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. poiché i giudici d'appello hanno evidenziato come il silenzio contabile fosse finalizzato ad arrecare pregiudizio ai creditori, secondo quanto si ricava dal forte disavanzo e dall'attivo pressochè nullo, oltre che dall'impossibilità di conoscere eventuali attività patrimoniale con le quali soddisfare le pretese creditorie.

Le circostanze fattuali messe in risalto dalle due sentenze conformi di merito hanno dato prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale;

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 217, co. 2 R.D. 267 del 1942, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e MiaZZi Roberto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, previa rideterminazione delle pene accessorie, ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 216, co. 1 n. 2 e 222 R.D 267/1942. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano contraddittorietà e illogicità della motivazione in riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, è manifestamente infondato. Come noto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4 e 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. poiché i giudici d'appello hanno evidenziato come il silenzio contabile fosse finalizzato ad arrecare pregiudizio ai creditori, secondo quanto si ricava dal forte disavanzo e dall'attivo pressochè nullo, oltre che dall'impossibilità di conoscere eventuali attività patrimoniale con le quali soddisfare le pretese creditorie. Le circostanze fattuali messe in risalto dalle due sentenze conformi di merito hanno dato prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale; 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 217, co. 2 R.D. 267 del 1942, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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