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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24152/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - da un lato sono affetti dal vizio di aspecificità dei motivi di ricorso, in quanto non prendono posizione sulla parte della motivazione della ordinanza impugnata che rileva che, in realtà, al di là delle affermazioni di aver compreso il disvalore delle condotte criminose tenuta e della affermata volontà di reinserirsi in modo lecito nel consesso sociale, il condannato non ha mai posto in essere concreti segni di un reale ravvedimento, quali il risarcimento dei danni alle vittime del reato, in un contesto in cui il patrimonio della famiglia del condannato, derivante dalle attività criminali del clan di cui il padre era a capo, viene riferito nella stessa ordinanza essere ingente; - dall'altro rilevano una asserita contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che il principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell'accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia effettivamente fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre), e che le censure proposte in ricorso si risolvono nel chiedere una rivalutazione nel merito dell'istanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - da un lato sono affetti dal vizio di aspecificità dei motivi di ricorso, in quanto non prendono posizione sulla parte della motivazione della ordinanza impugnata che rileva che, in realtà, al di là delle affermazioni di aver compreso il disvalore delle condotte criminose tenuta e della affermata volontà di reinserirsi in modo lecito nel consesso sociale, il condannato non ha mai posto in essere concreti segni di un reale ravvedimento, quali il risarcimento dei danni alle vittime del reato, in un contesto in cui il patrimonio della famiglia del condannato, derivante dalle attività criminali del clan di cui il padre era a capo, viene riferito nella stessa ordinanza essere ingente; - dall'altro rilevano una asserita contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che il principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell'accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia effettivamente fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre), e che le censure proposte in ricorso si risolvono nel chiedere una rivalutazione nel merito dell'istanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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