CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 06674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza dell'il luglio 2025 la Corte di appello di Napoli disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa il 13 maggio 2025 dalla stessa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in attesa della pronunzia della Corte di cassazione attivata dal condannato in relazione al secondo dei due atti processuali. [OSCURATO:PERSONA] che l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli non risulta impugnabile, connotandosi come un provvedimento interlocutorio, in linea con quanto affermato da Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268549 - 01, secondo cui: «È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268549 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbrai