CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 09064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Avezzano, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa on line ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione per essere stata affermata la responsabilità per il delitto di truffa e per non essere state concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 L'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni e ai rilievi difensivi (v. f. 2, 3 e 4 della sentenza in disamina). In particolare, la Corte d'appello ha sottolineato che il conto corrente su cui era confluito il denaro, versato dalla persona offesa per l'acquisto (mancato) dei beni indicati in imputazione, era intestato alla ditta di cui l'imputato era legale rappresentante, sicché non poteva dubitarsi della riferibilità al medesimo imputato della condotta truffaldina. A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata laddove ha negato sia l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in ragione del danno non di speciale tenuità, prodotto alla persona offesa (430 euro), sia le attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti specifici, gravanti sull'imputato. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. it/ dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. P