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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2024

Cassazione n. 21385/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.803/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via OSLAVIA n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, al viale G. MAZZINI n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA].

LEDA E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente incidentale - R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di TRIESTE n. 106/2020depositata il 3/04/2020 .

R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 13/05/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Leda e D r . [OSCURATO:PERSONA] ONLUS ( d’ora in seguito: la Fondazione ) v e n ne convinta, verso la fine dell’anno 2011, da [OSCURATO:PERSONA], funzionario della banca [OSCURATO:SOCIETA]., che sedevanel suo consiglio di amministrazione, a spostare tutti i propri titoli dall’[OSCURATO:SOCIETA]. alla filiale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. di Udine, ove lavorava [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA] e capo filiale, la quale provvede sistematicamente a distrarre i fondi che ivi pervenivano per uso personale, avvalendosi di conti correnti intestati al [OSCURATO:PERSONA] e dei quali aveva la disponibilità ( in quanto in possesso della password e delle chiavette di sistema).

Dopo circa due anni la Fondazione si avvide degli ingenti ammanchi, superiori ai novecentomila euro , e conv e n ne in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il risarcimento dei danni in via contrattuale ed extracontrattuale.

Iconvenuti si costituiscono separatamente in causa. [OSCURATO:PERSONA] chiese, ed ottenne,di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] quale commercialista addetta alla contabilità della Fondazione nonchéil presidente della stessa [OSCURATO:PERSONA]; questi si costituì in giudizioe resistette alla domanda; la [OSCURATO:PERSONA] pure si costituì in causa e chie s e la chiamata in causa della propria assicurazione, UnipolSaiS.p.a., che, a seguito di autorizzazione del giudice, pure si costituì e resiste tte alla domanda sia della Fondazione che della propria assicurata; si costituì in causa, da ultima, [OSCURATO:PERSONA].

All’esito dell’istruttoria, svolta mediante prove testimoniali e consulenza grafologica, e ammissione d’interrogatorio formale della Ferrante, il Tribunale di Udine, con sentenza n. 1439 del 24/11/2017 condann ò in solido la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , Cinzia R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla Fondazione novecentocinquantanovemila euro oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla singola appropriazione alla sentenza e rigettò nel resto le domanda trasversali dei convenuti e dei terzi chiamati.

La sentenza venne impugnata con distinti atti di citazione, poi riuniti, da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ; in appello si costitui r ono la Fondazione, [OSCURATO:PERSONA], G iovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. mentre [OSCURATO:PERSONA] rimas e contumace.

La Corte d’appello di Trieste all’esitodella fase d’impugnazione , ha, con la sentenza n. 106 del 3/04/2020, condanna to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne Deutsche BankS.p.a. di quanto da questa corrisposto in favore della Fondazione, e per il resto ha confermatola sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, con atto affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] risponde con controricorso.

Risponde con controricorso, e propone ricorso incidentale su tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Risponde con controricorso, e propone ricorso incidentale con un solo motivo,la Fondazione.

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

La ricorrente principale e la Fondazione hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sono i seguenti: i) violazione e (o) falsa applicazione , ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 2049 e 1227 cod. civ.; ii) omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; violazione e (o) R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 1227 c od . c iv .; è chiesto, con entrambi i motivi, l’accertamento di una concorrente responsabilità per colpa, in omissione o anche per scelta (cd culpa in eligendo ) della Fondazione per essersi affidata a [OSCURATO:PERSONA], che era suo consigliere di amministrazione, nella scelta di mutare la banca di appoggio della provvista e dei titoli, passando dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., filiale di Udine.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, e in parte inammissibili: nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata la responsabilità per avere egli autonomamente e soltanto indiretta mente avvalendosi del rapporto con la Fondazione, del quale non era dipendente ma aveva un incarico di amministrazione in senso ampio (in quanto consigliere di amministrazione), consigliato di aprire i conti presso la Deutsche BankS.p.a., filiale di Udine, presso la quale era direttrice la moglie, [OSCURATO:PERSONA], e poi consentito a questa di operare sui detti conti per prelevarne a piacimento somme ingenti e provvedendo anche a inviare fax dalla propria posizione di lavoro per agevolare l’operazione, della quale, almeno nella fase di trasferimento dei fondi e dei titoli era pienamente compartecipe.

Il concorso di colpa della Fondazione non è concretamente predicabile poiché l’operato del [OSCURATO:PERSONA] è stato attuato in aperta violazione del rapporto di collaborazione o, meglio, in modo del tutto esorbitante d a esso (Cass. n. 2226 del 17/03/1990 Rv. 466003 – 01 e in precedenza Cass. n. 1760 del 11/06/1971 Rv. 352247 - 01) , atteso che ai fini della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o compartecipe.

Nel caso di specie,l’attività di storno dei titoli e della provvist a di denaro posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], che assumeva la funzione di preposto, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., in quanto componente del consiglio di amministrazione della Fondazione, si è posta in modo del tutto divergente dalle finalità perseguite dalla [OSCURATO:PERSONA]Peresson, che era quella di una più oculata gestione del proprio patrimonio,in quanto le somme vennero poste a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], che le utilizzò per fini esclusivamente personali e voluttuari.

Le posizioni del Giovanni BattistaPeresson e della [OSCURATO:PERSONA] sono esenti da profili di responsabilità, in considerazione del fatto che il primo non aveva compiti gestionali e, inoltre, nell’arco del periodo nel quale ebbe luogo la spoliazione, ossia da agosto 2012 a maggio 2014, egli venne colpit o , a febbraio dell’anno 2013 , da un infarto, con conseguente lungo periodo di assenza dovuto alla necessità di ripristino della piena funzionalità del cuore. [OSCURATO:PERSONA], come accertato dalla Corte di merito sulla scorta dell’istruttoria svolta in primo grado, non poteva controllare la corrispondenza bancaria, che veniva, invece, recapitata ed aperta dal solo [OSCURATO:PERSONA], il quale non avvisò mai la Fondazione degli ammanchi ed anzi fece credere agli organi deliberanti d ella Onlus che la disponibilità di fondi era ancora notevole quando già, come accaduto nel febbraio 2013, gli ammanchi avevano già iniziato a verificarsi.

R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo del ricorso principale è, inoltre, segnatamente, inammissibile per violazione dell’art. 348 ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ. (ora riprodotto dall’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., a seguito delle modifiche processuali di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022), in relazione alla censura di omesso esame, poiché i fatti posti a base delle sentenze di primo e di secondo grado sono stati ricostruiti in modo identico dai giudici del merito e la banca ricorrente non indica alcun fatto diverso di cui sia stato omesso l’esame.

Il controricorso, e ricorso incidentale, di [OSCURATO:PERSONA] è articolato sutre motivi, così rubricati: primo motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2055, comma 1, c od . c iv . , 2727 cod. civ. e 2729 comma 1, cod. civ.; omesso esame di fati decisivi oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.; secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2055, comma 1, cod. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente; terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

I primi due motivi sono del tutto fattuali e carenti di adeguata specificità in punto di diritto, limitandosi a una generica contestazione della valutazione dei fatti, e delle prove, effettuata dalla Corte d’appello e mira no a ribaltare la decisione nel senso di addossare la responsabilità della distrazione delle somme interamente a [OSCURATO:PERSONA] ( oramai ex ) moglie del [OSCURATO:PERSONA] e non superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità.

Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è, inoltre, inammissibile per violazione dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. in relazione alla censura di omesso esame, poiché i fatti posti a base delle sentenze di primo e di secondo grado, come R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle già rilevato in relazione all’analoga censura del ricorso principale, sono stati ricostruiti in modo identico dai giudici del merito e il ricorrente incidentale non indica alcun fatto diverso di cui sia stato omesso l’esame.

Il terzo motivo, incentrato sull’art. 2049 cod. civ. è infondato, posto che la Corte territoriale ha compiutamente, alla pag. 17, descritto l’autonomo apporto causale del [OSCURATO:PERSONA] nell’effettuazione delle operazioni di distrazione e di appropriazione dei fondi, il che esclude che in danno della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. possa essere ravvisata l’esclusiva responsabilità, ai sensi della norma sopra richiamata, per l’attività della propria dipendente [OSCURATO:PERSONA], posto che questa non si sarebbe potuta appropriare delle somme della Fondazione senza la partecipazione, attiva e del tutto determinante, del [OSCURATO:PERSONA] sia nel consigliare lo spostamento dei conti correnti dall’[OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sia nelle successive operazioni di invio di telefax, produzione di sottoscrizioni apocrife e di prelievo di ingenti somme in contanti.

Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, rigettato.

Il ricorso incidentale della Fondazione, così testualmente rubricato: «nullità della sentenza per omessa, o solo apparente, motivazione, e violazione o falsa interpretazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e d.m. n. 55 del 2014» è incentrato sulle spese di lite , liquidate dalla Corte territoriale in suo favore. [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’importo liquidato è stato calcolato in diminuzione in relazione al valore della controversia e al numero delle parti coinvolte minimi di legge.

L’assunto è infondato: il sindacato di questa Corte in punto di spese è limitato al rispetto dei minimi tabellari.

Nel caso di specie non risulta che il giudice d’appello abbia applicato variazioni in diminuzione che abbiano condotto a uno scostamento dai minimi, atteso che per lo scaglione da cinquecentoventimila a un milione di euro l’importo liquidabile è di R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle poco superiore ai quindicimila euro, tenuto conto del numero complessivo delle fasi dell’impugnazione di merito effettivamente svoltesi e del numero delle parti coinvolte.

Deve, peraltro, ribadirsi che (Cass. n. 2386 del 31/01/2017 Rv. 642544 - 01) : nella liquidazione delle spese processuali su ccessiva al d.m. n. 55 del 2014non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass.n. 31347 del 24/10/2022 Rv. 666068 - 01) e, che, inoltre, non incorre in violazione dell'art. 6 del d.m. n. 55 del 2014 il giudice che, nelle cause di valore superiore a cinquecentomila euro, applica incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendo prescritte né l'obbligatorietà dell'aumento né una misura fissa per quest'ultimo, ferma restando, comunque, la legittimità dell'incremento massimo del 30% per ciascun passaggio.

Il ricorso incidentale della Fondazione è, pertanto, rigettato.

In conclusione sono rigettati sia il ricorso principale sia i due ricorsi incidentali.

Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti, in quanto sono stati rigettati, o ritenuti inammissibili, sia i motivi de l ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che quelli dei ricorsi incidentali della Fondazione e di [OSCURATO:PERSONA].

In considerazione del rigetto delle impugnazioni deve attestarsi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle per ciascun ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale e i ricorsi incidentali .

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e de i ricorrenti incidentali e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.803/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via OSLAVIA n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, al viale G. MAZZINI n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. LEDA E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente incidentale - R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di TRIESTE n. 106/2020depositata il 3/04/2020 . R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 13/05/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Leda e D r . [OSCURATO:PERSONA] ONLUS ( d’ora in seguito: la Fondazione ) v e n ne convinta, verso la fine dell’anno 2011, da [OSCURATO:PERSONA], funzionario della banca [OSCURATO:SOCIETA]., che sedevanel suo consiglio di amministrazione, a spostare tutti i propri titoli dall’[OSCURATO:SOCIETA]. alla filiale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. di Udine, ove lavorava [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA] e capo filiale, la quale provvede sistematicamente a distrarre i fondi che ivi pervenivano per uso personale, avvalendosi di conti correnti intestati al [OSCURATO:PERSONA] e dei quali aveva la disponibilità ( in quanto in possesso della password e delle chiavette di sistema). Dopo circa due anni la Fondazione si avvide degli ingenti ammanchi, superiori ai novecentomila euro , e conv e n ne in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il risarcimento dei danni in via contrattuale ed extracontrattuale. Iconvenuti si costituiscono separatamente in causa. [OSCURATO:PERSONA] chiese, ed ottenne,di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] quale commercialista addetta alla contabilità della Fondazione nonchéil presidente della stessa [OSCURATO:PERSONA]; questi si costituì in giudizioe resistette alla domanda; la [OSCURATO:PERSONA] pure si costituì in causa e chie s e la chiamata in causa della propria assicurazione, UnipolSaiS.p.a., che, a seguito di autorizzazione del giudice, pure si costituì e resiste tte alla domanda sia della Fondazione che della propria assicurata; si costituì in causa, da ultima, [OSCURATO:PERSONA]. All’esito dell’istruttoria, svolta mediante prove testimoniali e consulenza grafologica, e ammissione d’interrogatorio formale della Ferrante, il Tribunale di Udine, con sentenza n. 1439 del 24/11/2017 condann ò in solido la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , Cinzia R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla Fondazione novecentocinquantanovemila euro oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla singola appropriazione alla sentenza e rigettò nel resto le domanda trasversali dei convenuti e dei terzi chiamati. La sentenza venne impugnata con distinti atti di citazione, poi riuniti, da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ; in appello si costitui r ono la Fondazione, [OSCURATO:PERSONA], G iovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. mentre [OSCURATO:PERSONA] rimas e contumace. La Corte d’appello di Trieste all’esitodella fase d’impugnazione , ha, con la sentenza n. 106 del 3/04/2020, condanna to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne Deutsche BankS.p.a. di quanto da questa corrisposto in favore della Fondazione, e per il resto ha confermatola sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, con atto affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] risponde con controricorso. Risponde con controricorso, e propone ricorso incidentale su tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Risponde con controricorso, e propone ricorso incidentale con un solo motivo,la Fondazione. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. La ricorrente principale e la Fondazione hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sono i seguenti: i) violazione e (o) falsa applicazione , ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 2049 e 1227 cod. civ.; ii) omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; violazione e (o) R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 1227 c od . c iv .; è chiesto, con entrambi i motivi, l’accertamento di una concorrente responsabilità per colpa, in omissione o anche per scelta (cd culpa in eligendo ) della Fondazione per essersi affidata a [OSCURATO:PERSONA], che era suo consigliere di amministrazione, nella scelta di mutare la banca di appoggio della provvista e dei titoli, passando dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., filiale di Udine. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, e in parte inammissibili: nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata la responsabilità per avere egli autonomamente e soltanto indiretta mente avvalendosi del rapporto con la Fondazione, del quale non era dipendente ma aveva un incarico di amministrazione in senso ampio (in quanto consigliere di amministrazione), consigliato di aprire i conti presso la Deutsche BankS.p.a., filiale di Udine, presso la quale era direttrice la moglie, [OSCURATO:PERSONA], e poi consentito a questa di operare sui detti conti per prelevarne a piacimento somme ingenti e provvedendo anche a inviare fax dalla propria posizione di lavoro per agevolare l’operazione, della quale, almeno nella fase di trasferimento dei fondi e dei titoli era pienamente compartecipe. Il concorso di colpa della Fondazione non è concretamente predicabile poiché l’operato del [OSCURATO:PERSONA] è stato attuato in aperta violazione del rapporto di collaborazione o, meglio, in modo del tutto esorbitante d a esso (Cass. n. 2226 del 17/03/1990 Rv. 466003 – 01 e in precedenza Cass. n. 1760 del 11/06/1971 Rv. 352247 - 01) , atteso che ai fini della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o compartecipe. Nel caso di specie,l’attività di storno dei titoli e della provvist a di denaro posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], che assumeva la funzione di preposto, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., in quanto componente del consiglio di amministrazione della Fondazione, si è posta in modo del tutto divergente dalle finalità perseguite dalla [OSCURATO:PERSONA]Peresson, che era quella di una più oculata gestione del proprio patrimonio,in quanto le somme vennero poste a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], che le utilizzò per fini esclusivamente personali e voluttuari. Le posizioni del Giovanni BattistaPeresson e della [OSCURATO:PERSONA] sono esenti da profili di responsabilità, in considerazione del fatto che il primo non aveva compiti gestionali e, inoltre, nell’arco del periodo nel quale ebbe luogo la spoliazione, ossia da agosto 2012 a maggio 2014, egli venne colpit o , a febbraio dell’anno 2013 , da un infarto, con conseguente lungo periodo di assenza dovuto alla necessità di ripristino della piena funzionalità del cuore. [OSCURATO:PERSONA], come accertato dalla Corte di merito sulla scorta dell’istruttoria svolta in primo grado, non poteva controllare la corrispondenza bancaria, che veniva, invece, recapitata ed aperta dal solo [OSCURATO:PERSONA], il quale non avvisò mai la Fondazione degli ammanchi ed anzi fece credere agli organi deliberanti d ella Onlus che la disponibilità di fondi era ancora notevole quando già, come accaduto nel febbraio 2013, gli ammanchi avevano già iniziato a verificarsi. R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo del ricorso principale è, inoltre, segnatamente, inammissibile per violazione dell’art. 348 ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ. (ora riprodotto dall’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., a seguito delle modifiche processuali di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022), in relazione alla censura di omesso esame, poiché i fatti posti a base delle sentenze di primo e di secondo grado sono stati ricostruiti in modo identico dai giudici del merito e la banca ricorrente non indica alcun fatto diverso di cui sia stato omesso l’esame. Il controricorso, e ricorso incidentale, di [OSCURATO:PERSONA] è articolato sutre motivi, così rubricati: primo motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2055, comma 1, c od . c iv . , 2727 cod. civ. e 2729 comma 1, cod. civ.; omesso esame di fati decisivi oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.; secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2055, comma 1, cod. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente; terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. I primi due motivi sono del tutto fattuali e carenti di adeguata specificità in punto di diritto, limitandosi a una generica contestazione della valutazione dei fatti, e delle prove, effettuata dalla Corte d’appello e mira no a ribaltare la decisione nel senso di addossare la responsabilità della distrazione delle somme interamente a [OSCURATO:PERSONA] ( oramai ex ) moglie del [OSCURATO:PERSONA] e non superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è, inoltre, inammissibile per violazione dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. in relazione alla censura di omesso esame, poiché i fatti posti a base delle sentenze di primo e di secondo grado, come R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle già rilevato in relazione all’analoga censura del ricorso principale, sono stati ricostruiti in modo identico dai giudici del merito e il ricorrente incidentale non indica alcun fatto diverso di cui sia stato omesso l’esame. Il terzo motivo, incentrato sull’art. 2049 cod. civ. è infondato, posto che la Corte territoriale ha compiutamente, alla pag. 17, descritto l’autonomo apporto causale del [OSCURATO:PERSONA] nell’effettuazione delle operazioni di distrazione e di appropriazione dei fondi, il che esclude che in danno della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. possa essere ravvisata l’esclusiva responsabilità, ai sensi della norma sopra richiamata, per l’attività della propria dipendente [OSCURATO:PERSONA], posto che questa non si sarebbe potuta appropriare delle somme della Fondazione senza la partecipazione, attiva e del tutto determinante, del [OSCURATO:PERSONA] sia nel consigliare lo spostamento dei conti correnti dall’[OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sia nelle successive operazioni di invio di telefax, produzione di sottoscrizioni apocrife e di prelievo di ingenti somme in contanti. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, rigettato. Il ricorso incidentale della Fondazione, così testualmente rubricato: «nullità della sentenza per omessa, o solo apparente, motivazione, e violazione o falsa interpretazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e d.m. n. 55 del 2014» è incentrato sulle spese di lite , liquidate dalla Corte territoriale in suo favore. [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’importo liquidato è stato calcolato in diminuzione in relazione al valore della controversia e al numero delle parti coinvolte minimi di legge. L’assunto è infondato: il sindacato di questa Corte in punto di spese è limitato al rispetto dei minimi tabellari. Nel caso di specie non risulta che il giudice d’appello abbia applicato variazioni in diminuzione che abbiano condotto a uno scostamento dai minimi, atteso che per lo scaglione da cinquecentoventimila a un milione di euro l’importo liquidabile è di R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle poco superiore ai quindicimila euro, tenuto conto del numero complessivo delle fasi dell’impugnazione di merito effettivamente svoltesi e del numero delle parti coinvolte. Deve, peraltro, ribadirsi che (Cass. n. 2386 del 31/01/2017 Rv. 642544 - 01) : nella liquidazione delle spese processuali su ccessiva al d.m. n. 55 del 2014non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass.n. 31347 del 24/10/2022 Rv. 666068 - 01) e, che, inoltre, non incorre in violazione dell'art. 6 del d.m. n. 55 del 2014 il giudice che, nelle cause di valore superiore a cinquecentomila euro, applica incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendo prescritte né l'obbligatorietà dell'aumento né una misura fissa per quest'ultimo, ferma restando, comunque, la legittimità dell'incremento massimo del 30% per ciascun passaggio. Il ricorso incidentale della Fondazione è, pertanto, rigettato. In conclusione sono rigettati sia il ricorso principale sia i due ricorsi incidentali. Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti, in quanto sono stati rigettati, o ritenuti inammissibili, sia i motivi de l ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che quelli dei ricorsi incidentali della Fondazione e di [OSCURATO:PERSONA]. In considerazione del rigetto delle impugnazioni deve attestarsi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle per ciascun ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale e i ricorsi incidentali . Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e de i ricorrenti incidentali e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e
Sentenza Cassazione n. 21385/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris