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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23825/2026

Testo disponibile della fonte

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a, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro-tempore, con sede in Parma, via Righi n. 12, rappresentatae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ClaudioCoggiatti in virtù di procura speciale a margine delcontroricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia-Romagna – sez. n. 10 – n. 963/2019, depositata il15 aprile 2019;Numero registro generale 569/2020Numero sezionale 5211/2026Numero di raccolta generale 23825/2026Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del1° luglio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Il concessionario per la riscossione [OSCURATO:SOCIETA]notificava, in data 8 agosto 2012, alla società [OSCURATO:PERSONA].p.a. cartella di pagamento n. 078-2012-0057810873-000,relativa ad IRES per l’anno 2008, interessi e sanzioni, percomplessivi € 34.718,14.La pretesa erariale si fondava sugli esiti del controlloautomatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,che aveva portato al disconoscimento, da parte dell’Ufficio, dellavariazione in diminuzione relativa agli interessi passividichiarata al rigo NF8 della dichiarazione Mod.

CNM 2009, perl’importo di € 70.890,00, relative alle eccedenze di ROL 2008asseritamente trasferite al gruppo dalla partecipata Overmachs.p.a.Con la cartella di pagamento in questione veniva inoltreirrogata la sanzione pari al 30% dell’importo di € 19.960,00 (€5.988,00) in relazione al versamento effettuato in data 16 luglio2009.2.

La società contribuente impugnava la cartella di pagamentoin questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diParma la quale, con sentenza n. 504/2015, depositata il 30giugno 2015, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., laCommissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna – sez.n. 10, con sentenza n. 963/2019, pronunciata il 15 aprile 2019,e depositata in segreteria il 15 maggio 2019, accoglieval’appello della contribuente, annullando la cartella di pagamentoimpugnata e compensando le spese di giudizio.R.G.

N. 569/2020 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 569/2020Numero sezionale 5211/2026Numero di raccolta generale 23825/2026Data pubblicazione 22/07/20264.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 16 dicembre 2019).Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.5.

Con decreto presidenziale del 17 marzo 2026 è stata fissataper la discussione del ricorso l’adunanza in camera di consigliodel 1° luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entratededuce violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 7,d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’at. 360, comma1, n. 3), c.p.c.Sostiene l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenutolegittimo il trasferimento al consolidato di gruppo delleeccedenze del [OSCURATO:PERSONA] prodotte dallaconsolidata [OSCURATO:SOCIETA]., mancando una esplicita volontà intal senso da parte di quest’ultima (non avendo proceduto allacompilazione né del rigo RF120, col. 1, né del rigo GN36, col.Il motivo è infondato.In base all’art. 96, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, vigenteratione temporis, «7.

In caso di partecipazione al consolidatonazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventualeeccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibiligeneratasi in capo a un soggetto può essere portata inabbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limitiin cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lostesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capientenon integralmente sfruttato per la deduzione.

Tale regola siR.G.

N. 569/2020 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 569/2020Numero sezionale 5211/2026Numero di raccolta generale 23825/2026Data pubblicazione 22/07/2026applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, conesclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nelconsolidato nazionale».Orbene, appare innanzitutto corretta l’affermazione dellaC.T.R., secondo la quale la norma in questione (ed il successivocomma 8) non richiede particolari adempimenti in caso di errorenella dichiarazione, e non determina, pertanto, la perdita delladetrazione, se dagli atti si comunque rileva la volontà di usaredetta agevolazione in sede di consolidato nazionale (comeritenuto, all’esito di una valutazione di fatto insindacabile inquesta sede, dalla Corte regionale).Peraltro, il trasferimento diretto alla consolidantedell’eccedenza ROL della consolidata deve comunque esserevalutato come comportamento concludente idoneo a tenereluogo della mancata dichiarazione dello stesso nel modellopresentato dalla consolidata, nei limiti del rilievo attribuito aicomportamenti concludenti ai fini fiscali dall’art. 1, comma 1,d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (regolamento), secondo ilquale «1.

L'opzione e la revoca di regimi di determinazionedell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenticoncludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta dellescritture contabili.

La validità dell'opzione e della relativa revocaè subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sindall'inizio dell'anno o dell'attività.

È comunque consentita lavariazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica delrelativo sistema in conseguenza di nuove disposizioninormative».Non a caso, Cass. 17 ottobre 2019, n. 26832, ha affermato lapossibilità, per il giudice, di procedere ad una valutazione “nonparcellizzata” della dichiarazione, e quindi ad una valutazioneR.G.

N. 569/2020 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 569/2020Numero sezionale 5211/2026Numero di raccolta generale 23825/2026Data pubblicazione 22/07/2026complessiva delle dichiarazioni della consolidante e dellaconsolidata; valutazione che, come già detto, appare compiutadalla C.T.R.2.

Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c.Deduce l’Amministrazione finanziaria che la C.T.R. avevaomesso di pronunciarsi sull’iscrizione a ruolo della sanzione parial 30% dell’importo di € 19.960,00, relativa al versamentoeffettuato in data 16 luglio 2009, che doveva ritenersipienamente legittima, in quanto il versamento effettuato nonrientrava nella previsione di cui all’art. 17 d.P.R. n. 435/2001,bensì riguardava l’ipotesi del versamento di indebitecompensazioni, avendo la contribuente eccepito incompensazione un credito inesistente.Il motivo è fondato, in quanto trattasi di altra questione, sullaquale la C.T.R. ha completamente omesso di pronunciarsi,avendo annullato integralmente la cartella di pagamento, mamotivando unicamente sulla questione del riportodell’eccedenza ROL.3.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimentoal secondo motivo, mentre deve essere rigettato con riguardoal primo motivo.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale procederà anchealla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.R.G.

N. 569/2020 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 569/2020Numero sezionale 5211/2026Numero di raccolta generale 23825/2026Data pubblicazione 22/07/2026Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, 1° luglio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 569/2020 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro-tempore, con sede in Parma, via Righi n. 12, rappresentatae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ClaudioCoggiatti in virtù di procura speciale a margine delcontroricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia-Romagna – sez. n. 10 – n. 963/2019, depositata il15 aprile 2019;Numero registro generale 569/2020Numero sezionale 5211/2026Numero di raccolta generale 23825/2026Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del1° luglio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Il concessionario per la riscossione [OSCURATO:SOCIETA]notificava, in data 8 agosto 2012, alla società [OSCURATO:PERSONA].p.a. cartella di pagamento n. 078-2012-0057810873-000,relativa ad IRES per l’anno 2008, interessi e sanzioni, percomplessivi € 34.718,14.La pretesa erariale si fondava sugli esiti del controlloautomatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,che aveva portato al disconoscimento, da parte dell’Ufficio, dellavariazione in diminuzione relativa agli interessi passividichiarata al rigo NF8 della dichiarazione Mod. CNM 2009, perl’importo di € 70.890,00, relative alle eccedenze di ROL 2008asseritamente trasferite al gruppo dalla partecipata Overmachs.p.a.Con la cartella di pagamento in questione veniva inoltreirrogata la sanzione pari al 30% dell’importo di € 19.960,00 (€5.988,00) in relazione al versamento effettuato in data 16 luglio2009.2. La società contribuente impugnava la cartella di pagamentoin questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diParma la quale, con sentenza n. 504/2015, depositata il 30giugno 2015, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., laCommissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna – sez.n. 10, con sentenza n. 963/2019, pronunciata il 15 aprile 2019,e depositata in segreteria il 15 maggio 2019, accoglieval’appello della contribuente, annullando la cartella di pagamentoimpugnata e compensando le spese di giudizio.R.G. N. 569/2020 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 569/2020Numero sezionale 5211/2026Numero di raccolta generale 23825/2026Data pubblicazione 22/07/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 16 dicembre 2019).Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.5. Con decreto presidenziale del 17 marzo 2026 è stata fissataper la discussione del ricorso l’adunanza in camera di consigliodel 1° luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entratededuce violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 7,d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’at. 360, comma1, n. 3), c.p.c.Sostiene l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenutolegittimo il trasferimento al consolidato di gruppo delleeccedenze del [OSCURATO:PERSONA] prodotte dallaconsolidata [OSCURATO:SOCIETA]., mancando una esplicita volontà intal senso da parte di quest’ultima (non avendo proceduto allacompilazione né del rigo RF120, col. 1, né del rigo GN36, col.Il motivo è infondato.In base all’art. 96, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, vigenteratione temporis, «7. In caso di partecipazione al consolidatonazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventualeeccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibiligeneratasi in capo a un soggetto può essere portata inabbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limitiin cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lostesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capientenon integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola siR.G. N. 569/2020 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 569/2020Numero sezionale 5211/2026Numero di raccolta generale 23825/2026Data pubblicazione 22/07/2026applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, conesclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nelconsolidato nazionale».Orbene, appare innanzitutto corretta l’affermazione dellaC.T.R., secondo la quale la norma in questione (ed il successivocomma 8) non richiede particolari adempimenti in caso di errorenella dichiarazione, e non determina, pertanto, la perdita delladetrazione, se dagli atti si comunque rileva la volontà di usaredetta agevolazione in sede di consolidato nazionale (comeritenuto, all’esito di una valutazione di fatto insindacabile inquesta sede, dalla Corte regionale).Peraltro, il trasferimento diretto alla consolidantedell’eccedenza ROL della consolidata deve comunque esserevalutato come comportamento concludente idoneo a tenereluogo della mancata dichiarazione dello stesso nel modellopresentato dalla consolidata, nei limiti del rilievo attribuito aicomportamenti concludenti ai fini fiscali dall’art. 1, comma 1,d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (regolamento), secondo ilquale «1. L'opzione e la revoca di regimi di determinazionedell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenticoncludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta dellescritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revocaè subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sindall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita lavariazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica delrelativo sistema in conseguenza di nuove disposizioninormative».Non a caso, Cass. 17 ottobre 2019, n. 26832, ha affermato lapossibilità, per il giudice, di procedere ad una valutazione “nonparcellizzata” della dichiarazione, e quindi ad una valutazioneR.G. N. 569/2020 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 569/2020Numero sezionale 5211/2026Numero di raccolta generale 23825/2026Data pubblicazione 22/07/2026complessiva delle dichiarazioni della consolidante e dellaconsolidata; valutazione che, come già detto, appare compiutadalla C.T.R.2. Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c.Deduce l’Amministrazione finanziaria che la C.T.R. avevaomesso di pronunciarsi sull’iscrizione a ruolo della sanzione parial 30% dell’importo di € 19.960,00, relativa al versamentoeffettuato in data 16 luglio 2009, che doveva ritenersipienamente legittima, in quanto il versamento effettuato nonrientrava nella previsione di cui all’art. 17 d.P.R. n. 435/2001,bensì riguardava l’ipotesi del versamento di indebitecompensazioni, avendo la contribuente eccepito incompensazione un credito inesistente.Il motivo è fondato, in quanto trattasi di altra questione, sullaquale la C.T.R. ha completamente omesso di pronunciarsi,avendo annullato integralmente la cartella di pagamento, mamotivando unicamente sulla questione del riportodell’eccedenza ROL.3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimentoal secondo motivo, mentre deve essere rigettato con riguardoal primo motivo.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale procederà anchealla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.R.G. N. 569/2020 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 569/2020Numero sezionale 5211/2026Numero di raccolta generale 23825/2026Data pubblicazione 22/07/2026Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, 1° luglio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 569/2020 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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