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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19147/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli il 2 agosto 2024 e in accoglimento del concordato in appello, ha ridotto a mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 600 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto commesso in Napoli il 1° agosto 2024.

Rilevato che l'unico motivo ricorso, con cui la difesa dell'imputato ha censurato il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli il 2 agosto 2024 e in accoglimento del concordato in appello, ha ridotto a mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 600 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatto commesso in Napoli il 1° agosto 2024. Rilevato che l'unico motivo ricorso, con cui la difesa dell'imputato ha censurato il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M
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