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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 20906/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse : 1) dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile il 18 ottobre 2018, in relazione ai reati di cui agli artt. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, art. 648-ter cod. pen. e 7 legge n. 2013 del 1991, accertati dal 15 settembre 2011; 2) dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile in data 11 novembre 2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. relativo al clan cd. dei casalesi, fazione Schiavone, art. 513-bis cod. pen., art. 7 legge n. 203 del 1991, accertati agli inizi degli anni 2000 fino all'attualità (sentenza di primo grado del 2017).

2. Avverso l'ordinanza reitettiva ricorre il condannato, a mezzo del difensore, Avv.

G. Stellato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione quanto gli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 671 cod. proc. pen., artt. 416-bis cod. pen., 12-quinquies legge n. 356 del 1992. 2.1.Con memoria difensiva fatta pervenire a mezzo p.e.c. in data 11 aprile 2022, si ribadiscono gli argomenti prospettati con il ricorso e si aggiunge, a sostegno dell'ammissibilità dei motivi, che le censure sono puntuali, che la motivazione appare assente e contraddittoria e che l'esame di fatto è stato condotto in modo contraddittorio tenendo conto, da un lato, della finalità dell'associazione, indicata come diretta a realizzare reati di falsa intestazione e reimpiego, dall'altro, senza addivenire al riconoscimento del vincolo della continuazione per non considerare dimostrata la programmazione dei reati fine al momento dell'adesione da parte del [OSCURATO:PERSONA] ai sodalizio.

3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., atteso che da tale decisione non era desumibile alcun elemento idoneo a riunire le varie condotte criminose, non essendo emersi dati circostanziali dai quali evincere una programmazione unitaria dei reati, riconducibile al momento in cui il ricorrente si era associato al clan dei casalesi (nel senso che «Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione: Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930). 3.3.Rilevato, infine, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, tenuto conto dell'attività del tutto diversa accertata con la sentenza sub 1, consistita nell'intestazione fittizia di una società collegata all'ingresso del sodalizio di riferimento nel settore della imposizione di forniture di caffè, determinata da evenienza non prevedibile (arresto dello zio di [OSCURATO:PERSONA], il quale sino a quella data si era occupato dell'attività). 3.4.Ritenuto, quindi, che le censure sollevate non risultano scandite dalla necessaria critica rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) e che queste sono manifestamente infondate in quanto denunciano violazione di legge basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie, non rivisitabile in sede di legittimità. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, pur alla stregua delle precisazioni di cui alla memoria difensiva, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse : 1) dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile il 18 ottobre 2018, in relazione ai reati di cui agli artt. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, art. 648-ter cod. pen. e 7 legge n. 2013 del 1991, accertati dal 15 settembre 2011; 2) dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile in data 11 novembre 2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. relativo al clan cd. dei casalesi, fazione Schiavone, art. 513-bis cod. pen., art. 7 legge n. 203 del 1991, accertati agli inizi degli anni 2000 fino all'attualità (sentenza di primo grado del 2017). 2. Avverso l'ordinanza reitettiva ricorre il condannato, a mezzo del difensore, Avv. G. Stellato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione quanto gli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 671 cod. proc. pen., artt. 416-bis cod. pen., 12-quinquies legge n. 356 del 1992. 2.1.Con memoria difensiva fatta pervenire a mezzo p.e.c. in data 11 aprile 2022, si ribadiscono gli argomenti prospettati con il ricorso e si aggiunge, a sostegno dell'ammissibilità dei motivi, che le censure sono puntuali, che la motivazione appare assente e contraddittoria e che l'esame di fatto è stato condotto in modo contraddittorio tenendo conto, da un lato, della finalità dell'associazione, indicata come diretta a realizzare reati di falsa intestazione e reimpiego, dall'altro, senza addivenire al riconoscimento del vincolo della continuazione per non considerare dimostrata la programmazione dei reati fine al momento dell'adesione da parte del [OSCURATO:PERSONA] ai sodalizio. 3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., atteso che da tale decisione non era desumibile alcun elemento idoneo a riunire le varie condotte criminose, non essendo emersi dati circostanziali dai quali evincere una programmazione unitaria dei reati, riconducibile al momento in cui il ricorrente si era associato al clan dei casalesi (nel senso che «Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione: Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930). 3.3.Rilevato, infine, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, tenuto conto dell'attività del tutto diversa accertata con la sentenza sub 1, consistita nell'intestazione fittizia di una società collegata all'ingresso del sodalizio di riferimento nel settore della imposizione di forniture di caffè, determinata da evenienza non prevedibile (arresto dello zio di [OSCURATO:PERSONA], il quale sino a quella data si era occupato dell'attività). 3.4.Ritenuto, quindi, che le censure sollevate non risultano scandite dalla necessaria critica rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) e che queste sono manifestamente infondate in quanto denunciano violazione di legge basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie, non rivisitabile in sede di legittimità. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, pur alla stregua delle precisazioni di cui alla memoria difensiva, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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