Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 987/2026
ECLI:EU:C:2026:345
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 23 aprile 2026 (
1
)
Cause riunite C
‑
142/25 e C
‑
143/25 [Pepach]
(
i
)
LF (C
‑
142/25),
CV (C
‑
143/25)
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria)]
« Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Esame del diritto a una pensione di vecchiaia – Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli maturati in un altro Stato membro – Condizioni – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini – Principio di assimilazione dei fatti »
I.
Introduzione
1.
Le presenti cause riunite riguardano, ancora una volta (
2
), l’interpretazione dell’articolo 21 TFUE e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
3
). Per concedere ad una persona una pensione di vecchiaia, l’articolo 44, paragrafo 2, prescrive che le autorità dello Stato membro in cui tale persona ha lavorato (in qualità di lavoratore subordinato o autonomo) (Stato membro A) prima di dedicare il suo tempo alla cura dei figli in un altro Stato membro (Stato membro B) applichino, a determinate condizioni, la legislazione di detto Stato a tali periodi dedicati alla cura dei figli e ne tengano conto come se fossero stati compiuti nel proprio territorio.
2.
Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria) nell’ambito di controversie tra LF (nella causa C‑142/25) e CV (nella causa C‑143/25) (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «PVA»), l’istituto responsabile del regime legale di assicurazione vecchiaia in Austria. Dette controversie vertono sul rifiuto di quest’ultimo di prendere in considerazione, ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia delle ricorrenti, i periodi dedicati alla cura dei figli, rispettivamente in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia.
3.
Le questioni sollevate sono duplici. In primo luogo, nella causa C‑142/25, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione di una delle condizioni elencate all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, vale a dire che i periodi dedicati alla cura dei figli maturati all’estero devono essere presi in considerazione dallo Stato membro A (nel caso di specie, l’Austria) ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia solo qualora «non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli» nello Stato membro B (nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA]). Detto giudice si chiede se da tale condizione discenda che lo Stato membro B non deve aver adottato una normativa che consenta di prendere in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli
in via generale
o se sia sufficiente che i periodi controversi non siano stati presi in considerazione in forza della normativa dello Stato membro B
nella specifica situazione individuale
.
4.
In secondo luogo, nelle due cause C‑142/25 e C‑143/25, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) chiede chiarimenti sul criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» che la Corte ha sviluppato nella sua giurisprudenza sulla base dell’articolo 21 TFUE (
4
) e che si applica in situazioni in cui le condizioni elencate all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non sono soddisfatte, al fine di favorire la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche (
5
). In applicazione di detto criterio, lo Stato membro A (l’Austria) deve applicare la propria legislazione ai periodi dedicati alla cura dei figli maturati nello Stato membro B (il [OSCURATO:PERSONA] e l’Italia, rispettivamente) e considerare tali periodi come compiuti nel proprio territorio, purché essi siano «
sufficientemente collegati
» o «
sufficientemente legati
» (
6
) con «periodi di assicurazione» maturati dalla persona interessata nello Stato membro A. Ci si chiede se un siffatto legame sussista solo nel caso in cui detta persona abbia lavorato esclusivamente nello Stato membro A, sia prima che dopo essersi dedicata alla cura dei figli nello Stato membro B.
II.
Quadro normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Regolamento n. 883/2004
5.
Il titolo II del regolamento n. 883/2004, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», comprende, in particolare, l’articolo 11, che dispone quanto segue:
«1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.
(...)
3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:
a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
(...)
e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.
(...)».
2.
Regolamento n. 987/2009
6.
Il regolamento n. 987/2009 definisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, conformemente all’articolo 89 di quest’ultimo.
7.
Ai sensi del considerando 14 del regolamento n. 987/2009:
«Sono necessarie regole e procedure specifiche per definire la legislazione applicabile per prendere in considerazione nei vari Stati membri i periodi in cui la persona assicurata si è dedicata alla cura dei figli».
8.
L’articolo 44 di detto regolamento dispone quanto segue:
«1. Ai fini del presente articolo, per “periodo di cura dei figli” s’intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.
2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento [n. 883/2004], non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento [n. 883/2004] alla persona interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.
(...)».
B.
Normativa nazionale
9.
L’articolo 16, paragrafo 3a, dell’[OSCURATO:PERSONA] (legge generale sulle pensioni; in prosieguo l’«APG») (BGB1 I, 142/2004) prevede, in particolare, che, ai fini del raggiungimento del periodo assicurativo minimo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della normativa in oggetto siano considerati come mesi assicurativi anche i periodi assimilati dedicati alla cura dei figli ai sensi degli articoli 227a dell’[OSCURATO:PERSONA] (legge generale in materia di previdenza sociale; in prosieguo: l’«ASVG») (BGB1 189/1955), e 116a del [OSCURATO:PERSONA] (legge sulla previdenza sociale per i lavoratori autonomi del settore del commercio; in prosieguo: il «GSVG») (BGBI 560/1978).
10.
L’articolo 227a dell’ASVG così dispone:
«1) Nel caso delle assicurate (degli assicurati) che abbiano effettivamente e principalmente accudito i loro figli (paragrafo 2), per i periodi successivi al 31 dicembre 1955 e precedenti al 1º gennaio 2005, valgono inoltre come periodi assimilati nel settore pensionistico in cui è prestato l’ultimo precedente periodo contributivo o, in mancanza di un tale periodo contributivo, nel quale è prestato il primo periodo contributivo successivo, i periodi dedicati alla cura dei figli all’interno del paese fino ad un massimo di 48 mesi di calendario, calcolati a decorrere dalla nascita del figlio. In caso di parto plurimo, detto periodo è esteso a 60 mesi di calendario.
(...)».
III.
Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
A.
Causa C
‑
142/25
11.
LF è una cittadina austriaca, nata nel 1963. Tra il 1º novembre 1980 e il 30 aprile 1984 ha maturato 30 mensilità contributive sulla base dell’assicurazione obbligatoria in Austria, in ragione dell’esercizio di un’attività lavorativa subordinata (come apprendista e dipendente), seguita da 5 mesi di periodi assimilati, tra il 1º maggio 1984 e il 30 settembre 1984, nello stesso Stato membro.
12.
Il 23 luglio 1984 LF ha dato alla luce il suo primo figlio in Austria. Fino al 30 aprile 1985 è rimasta in tale Stato membro e si è dedicata alla cura del figlio.
13.
Nel maggio 1985 LF si è trasferita con il figlio in [OSCURATO:PERSONA], dove ha dato alla luce il suo secondo figlio il 15 marzo 1986. Fino al 1993 risiedeva con i figli in [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso di tale periodo, non ha esercitato alcuna attività lavorativa e si è dedicata alla cura dei figli. La ricorrente non ha maturato alcun «periodo assicurativo» che possa essere preso in considerazione ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia.
14.
Tra il 1993 e il 2013 LF ha esercitato un’attività lavorativa in Germania (come lavoratrice frontaliera), maturando complessivamente 240 mesi di contributi all’assicurazione obbligatoria in Germania in ragione della sua occupazione. Durante tale periodo ha continuato a risiedere in [OSCURATO:PERSONA].
15.
Nell’aprile 2013 LF è tornata a vivere in Austria e ha iniziato ad esercitarvi un’attività remunerata. Al 1º maggio 2023, aveva maturato altre 120 mensilità contributive ai fini dell’assicurazione obbligatoria in Austria.
16.
LF ha chiesto alla PVA la determinazione dei «periodi di assicurazione» da lei maturati ai sensi dell’articolo 247, paragrafo 1, dell’ASVG, ai fini della sua pensione di vecchiaia.
17.
Con decisione del 15 maggio 2023, la PVA ha ritenuto che LF avesse maturato complessivamente 162 mensilità contributive ai sensi della legislazione austriaca. Tuttavia, solo i mesi da ottobre 1984 ad aprile 1985 sono stati presi in considerazione quali periodi dedicati alla cura dei figli e considerati equivalenti a periodi assicurativi assimilati.
18.
LF ha impugnato detta decisione dinanzi ai giudici austriaci, adducendo che anche i periodi compresi tra maggio 1985 e marzo 1990 avrebbero dovuto essere presi in considerazione come periodi pertinenti dedicati alla cura dei figli (in prosieguo: i «periodi controversi nella causa C‑142/25»).
19.
Nel suo controricorso, la PVA ha rilevato che tali periodi di cura dei figli non potevano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, dal momento che essi si erano svolti in uno Stato membro (il [OSCURATO:PERSONA]) la cui legislazione prevede, in linea di principio, la presa in considerazione dei periodi dedicati alla cura dei figli. Inoltre, essa ha osservato che non sarebbe possibile nemmeno prendere in considerazione i periodi controversi ai sensi dell’articolo 21 TFUE. Infatti, tenuto conto degli anni di attività lavorativa di LF in Germania, non si potrebbe stabilire l’esistenza di un «collegamento sufficiente» tra tali periodi e i «periodi di assicurazione» compiuti da LF in Austria.
20.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. Esso ha ritenuto che le condizioni di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 fossero soddisfatte, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso in considerazione i periodi controversi nel caso di LF. Ha inoltre ritenuto che il rifiuto della PVA di prendere in considerazione tali periodi fosse contrario all’articolo 21 TFUE in quanto, se LF non avesse trasferito la residenza in [OSCURATO:PERSONA] e fosse rimasta in Austria, tutti i periodi di cura dei figli da essa maturati sarebbero stati presi in considerazione conformemente alla legislazione austriaca pertinente.
21.
La PVA ha proposto appello avverso detta decisione. Il giudice di secondo grado ha accolto l’appello, sostenendo, in primo luogo, che i periodi dedicati da LF alla cura del primo figlio in [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere presi in considerazione ai sensi della legislazione austriaca, poiché la legislazione belga consentiva già, in linea di principio, la presa in considerazione dei periodi dedicati alla cura dei figli. In secondo luogo, neppure i periodi che LF ha dedicato alla cura del secondo figlio potevano essere presi in considerazione, in quanto il figlio di cui trattasi non era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], esso ha ritenuto che LF non potesse invocare l’articolo 21 TFUE, in quanto non aveva svolto attività lavorativa esclusivamente in Austria.
22.
LF ha proposto ricorso per cassazione (
Revision
) dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), il giudice del rinvio.
23.
Detto giudice rileva che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, l’Austria può prendere in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli maturati da LF in [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al primo figlio solo se tali periodi non sono presi in considerazione dal [OSCURATO:PERSONA]. La suddetta condizione può essere interpretata in due modi: o che tali periodi non devono essere riconosciuti nel diritto belga in assoluto (nel qual caso LF non soddisferebbe il requisito, poiché il diritto belga consente, in linea di principio, di prenderli in considerazione), oppure è sufficiente che, nella situazione specifica di LF, i periodi stessi non siano stati effettivamente presi in considerazione (nel qual caso ella potrebbe avere diritto al riconoscimento di detti periodi ai sensi del diritto austriaco).
24.
Inoltre, il giudice ricorda che, nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA]
, la Corte ha statuito che, qualora una persona abbia esclusivamente lavorato e versato i contributi, o altrimenti maturato «periodi di assicurazione» nello Stato membro debitore della sua pensione di vecchiaia, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro e si sia dedicata alla cura dei figli in un altro Stato membro, è possibile dimostrare un «legame sufficientemente stretto» o un «collegamento sufficiente» tra i pertinenti periodi di cura dei figli e detti «periodi assicurativi», cosicché la legislazione del primo Stato membro trova applicazione a detti periodi di cura. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se sia possibile dimostrare un siffatto collegamento, atteso che, dopo essersi dedicata alla cura dei figli in [OSCURATO:PERSONA], LF ha lavorato in Germania per circa 20 anni prima di ritornare in Austria.
25.
In tale contesto, l’ ObersterGerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 44, paragrafo 2, prima frase,
in initio
, del regolamento (CE) n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro competente ai sensi delle disposizioni del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 non prende in considerazione ai sensi dalla propria legislazione i periodi dedicati alla cura dei figli in via generale oppure non li prende in considerazione solamente in un caso concreto.
2) Se l’articolo 21 TFUE debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro debitore di una pensione di vecchiaia, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, (...), ma la persona interessata abbia maturato periodi assicurativi di attività subordinata o autonoma sia prima che dopo i periodi di cura dei figli [in detto Stato membro], è tenuto a prendere in considerazione i periodi di cura dei figli indipendentemente dal fatto che, dopo la fine dei periodi dedicati alla cura dei figli, la persona abbia maturato periodi assicurativi di attività subordinata o autonoma anche in un terzo Stato membro».
B.
Causa C
‑
143/25
26.
CV è una cittadina austriaca, nata nel 1962. Tra il 1º agosto 1977 e il 31 gennaio 1988 era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 126 mesi di mensilità contributive sulla base dell’assicurazione obbligatoria in Austria, in ragione dell’esercizio di un’attività lavorativa subordinata (122 mesi) e del compimento di periodi assimilati (4 mesi).
27.
Nel marzo 1988 CV si è trasferita in Italia, paese in cui tutt’ora risiede. Ella ha dato alla luce due figli, nati rispettivamente il 2 maggio 1989 e il 21 aprile 1994. Non ha esercitato alcuna attività lavorativa e non ha compiuto alcun periodo assicurativo dal suo trasferimento in Italia.
28.
Il 26 settembre 2022 CV ha chiesto alla PVA la concessione di una pensione di vecchiaia. Con decisione del 6 luglio 2023, la PVA ha respinto la domanda di CV, poiché quest’ultima non aveva raggiunto il periodo minimo assicurativo di 180 mesi richiesto dalla legislazione austriaca per la concessione di una siffatta pensione. Essa ha altresì spiegato di non essere tenuta a prendere in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli compiuti da CV in Italia.
29.
CV ha impugnato detta decisione dinanzi ai giudici austriaci, asserendo che i periodi durante i quali si è dedicata alla cura dei figli in Italia (complessivamente 96 mesi) avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla PVA (in prosieguo: i «periodi controversi nella causa C‑143/25»).
30.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, spiegando, in primo luogo, che, al momento della nascita dei figli, CV non esercitava più alcuna attività lavorativa; pertanto, le condizioni di applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non erano soddisfatte. In secondo luogo, non sussistevano neppure i presupposti per prendere in considerazione i periodi controversi ai sensi dell’articolo 21 TFUE, in quanto CV aveva versato contributi in Austria solo precedentemente alla nascita dei figli.
31.
CV ha proposto appello avverso detta decisione. Il giudice di secondo grado ha confermato la decisione del giudice di primo grado.
32.
CV ha proposto ricorso per cassazione (
Revision
) dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), il giudice del rinvio.
33.
Tale giudice sostiene che è pacifico che CV non soddisfa la terza condizione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, in forza della quale la persona interessata deve aver continuato a essere soggetta alla legislazione dello Stato membro A a motivo della sua attività subordinata o autonoma alla data in cui, in forza della legislazione di tale Stato membro, il periodo di cura dei figli ha iniziato a essere preso in considerazione per il figlio interessato. Nel caso di cui trattasi, al momento della nascita del primo figlio, CV non era più soggetta alla legislazione austriaca a motivo dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma.
34.
Esso aggiunge che, secondo la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 21 TFUE, sussiste un «collegamento sufficiente» quando la persona interessata ha esclusivamente lavorato e versato contributi (o abbia maturato esclusivamente periodi assicurativi) in uno Stato membro (Stato membro A), tanto anteriormente quanto successivamente al suo trasferimento in un altro Stato membro e alla cura dei figli in un altro Stato membro (Stato membro B). Tuttavia, se un «collegamento sufficiente » esistesse solo in una siffatta situazione, ciò significherebbe che una persona potrebbe ricevere un trattamento meno favorevole dalle autorità dello Stato membro A semplicemente perché si è trasferita nello Stato membro B per motivi familiari, senza mai esercitare nuovamente un’attività retribuita nello Stato membro A. Tale conseguenza sarebbe evitata se l’unico fattore determinante per dimostrare un «collegamento sufficiente» fosse la maturazione di periodi assicurativi nello Stato membro A precedentemente (e non successivamente) al compimento di periodi di cura dei figli.
35.
In questo contesto, l’ ObersterGerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 21 TFUE debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro debitore di una pensione di vecchiaia, qualora non sia soddisfatta la condizione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 relativa all’esercizio di un’attività subordinata o autonoma in tale Stato membro alla data a decorrere dalla quale ha iniziato ad essere preso in considerazione il periodo di cura dei figli per il figlio in questione, è tenuto a prendere in considerazione i periodi di cura dei figli sebbene la persona interessata abbia maturato periodi assicurativi per un’attività lavorativa esercitata esclusivamente prima dei periodi di cura dei figli nello Stato membro debitore delle prestazioni».
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
36.
Le domande di pronuncia pregiudiziale, datate 11 febbraio 2025, sono pervenute alla cancelleria della Corte il 18 febbraio 2025.
37.
Con decisione del presidente della Corte del 10 maggio 202[5], le cause C‑142/25 e C‑143/25 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
38.
La PVA, i governi austriaco e ceco nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte. Le suddette parti e gli interessati, nonché la Repubblica federale di Germania, sono stati rappresentati all’udienza tenutasi il 26 febbraio 2026.
V.
Valutazione
39.
Come ho spiegato nelle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
7
), l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 introduce una norma speciale, volta a determinare, in una situazione in cui una persona ha lavorato e cresciuto i propri figli in diversi Stati membri, le condizioni in cui lo Stato membro A (lo Stato membro in cui la persona ha lavorato) deve applicare la propria legislazione ai periodi di cura dei figli (
8
) compiuti successivamente nello Stato membro B e a imporre, in tal caso, che tali periodi siano trattati come se fossero stati maturati nello Stato membro A.
40.
Tale obbligo dello Stato membro A si applica
solo
qualora «non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli» in base alla legislazione dello Stato membro B. Infatti, in linea di principio, i periodi di cura dei figli di cui trattasi dovrebbero essere soggetti alla legislazione dello Stato membro B, che è lo Stato membro di residenza della persona interessata durante tali periodi e che è, pertanto, lo «Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004» (
9
).
41.
È proprio la suddetta condizione (che «non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli» in base alla legislazione dello Stato membro B) che l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) chiede alla Corte di interpretare nell’ambito della prima questione pregiudiziale nella causa C‑142/25.
42.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], detto giudice si era già interrogato sulla questione se detta condizione dovesse essere intesa nel senso che lo Stato membro B non doveva aver adottato norme che consentissero, in via generale, la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli compiuti nel suo territorio, o nel senso che tali periodi non dovevano essere stati presi in considerazione da tale Stato membro nel caso concreto in esame. La Corte non ha tuttavia risolto detta questione nella sua precedente sentenza, in quanto la persona interessata nella suddetta causa non soddisfaceva le altre condizioni sostanziali indispensabili per l’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 alla sua situazione.
43.
La questione è stata quindi nuovamente sollevata nella causa C‑142/25. Nel caso di specie, LF ha cresciuto i propri figli in [OSCURATO:PERSONA], Stato membro la cui legislazione prevede in via generale il riconoscimento dei periodi di cura dei figli. Tuttavia, tale legislazione non può essere applicata a LF per i periodi durante i quali si è dedicata alla cura dei figli, dal momento che non è iscritta al regime pensionistico di vecchiaia belga. [OSCURATO:PERSONA], l’iscrizione al regime pensionistico di vecchiaia dipende generalmente dal compimento di «periodi assicurativi» o di periodi assimilati (
10
). Sebbene LF si sia dedicata alla cura dei propri figli in [OSCURATO:PERSONA], ella non ha maturato alcun «periodo di assicurazione» di tal natura in detto Stato membro.
44.
Nella sezione A
infra
preciserò la portata della condizione relativa alla mancata presa in considerazione dei periodi di cura dei figli da parte dello Stato membro B di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009. Affronterò poi la seconda questione pregiudiziale nella causa C‑142/25 e la questione unica sollevata nella causa C‑143/25 (sezione B). Le suddette questioni riguardano la conclusione della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (successivamente confermata nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
), secondo cui l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 «non disciplina in via esclusiva la presa in considerazione dei periodi di cura della prole» (
11
). Pertanto, come ho già affermato nell’introduzione, qualora una persona non soddisfi le condizioni per invocare la suddetta disposizione, lo Stato membro A è comunque tenuto ad applicare la propria legislazione ai periodi di cura dei figli maturati nello Stato membro B e a prenderli in considerazione come se fossero stati compiuti nel proprio territorio qualora sussista un «legame sufficientemente stretto» (o finanche un mero «collegamento sufficiente») (
12
) tra i periodi di cura dei figli di cui trattasi e i «periodi di assicurazione» maturati nello Stato membro A (
13
). La Corte ha dichiarato che detto obbligo discende direttamente dall’articolo 21 TFUE, che tutela il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
45.
Tutte le cause in cui la Corte ha applicato fino ad oggi il criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» riguardavano la situazione in cui la persona interessata aveva lavorato (o maturato in altro modo «periodi di assicurazione») nello Stato membro A (i) sia prima che dopo aver cresciuto i propri figli nello Stato membro B e (ii) in via esclusiva. Le situazioni di cui trattasi nelle presenti cause sono diverse: nella causa C‑142/25, LF ha lavorato in Austria prima di dedicarsi alla cura dei figli in [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, dopo aver completato in [OSCURATO:PERSONA] i periodi controversi dedicati alla cura dei figli, ha continuato a lavorare in Germania per 20 anni, prima di ritornare e di esercitare nuovamente un’attività lavorativa in Austria. Nella causa C‑143/25, CV si è trasferita in Italia per crescere i figli e non è mai rientrata nello Stato membro in cui aveva precedentemente maturato «periodi di assicurazione» (l’Austria), né ha lavorato in un altro Stato membro. Le suddette cause offrono quindi alla Corte l’opportunità di esaminare se il criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» possa essere esteso a siffatte situazioni.
A.
Sulla prima questione nella causa C
‑
142/25
46.
Rilevo preliminarmente che la formulazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 è alquanto ambigua (
14
), in quanto la condizione relativa alla mancata presa in considerazione dei periodi di cura dei figli da parte dello Stato membro B contenuta in detta disposizione è formulata come segue: «[q]ualora, in base alla legislazione dello [Stato membro B], non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli (...)». Come ho già indicato, il giudice del rinvio spiega che ciò potrebbe significare
o
che la legislazione dello Stato membro B non consente, in via generale, di prendere in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia (in prosieguo mi riferirò a questa interpretazione come l’«approccio astratto o generale»),
oppure
che una siffatta presa in considerazione è possibile in via generale, ma, nello specifico caso di specie, la persona interessata non soddisfa le condizioni richieste affinché tali periodi siano riconosciuti ai sensi della legislazione dello Stato membro B (l’«approccio individuale»).
47.
La PVA, il governo austriaco e la Commissione sostengono la prima interpretazione. Il governo ceco, basandosi su una relazione del gruppo
ad hoc
sui periodi di cura dei figli della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
15
) (che tuttavia non è stata formalmente approvata da detta commissione) (
16
), propugna la seconda interpretazione. Se si seguisse l’approccio astratto o generale, l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 sarebbe ampiamente privato di effetto utile, poiché sarebbe raramente applicabile. Ciò in quanto dalla relazione della commissione amministrativa per il coordinamento del sistema di sicurezza sociale risulta che, nella pratica, un solo Stato membro (la [OSCURATO:PERSONA]) non ha adottato alcuna normativa che consenta, in via generale, di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli.
48.
All’udienza, la Repubblica federale di Germania ha suggerito una terza interpretazione. Essa ha condiviso la posizione della PVA, del governo austriaco e della Commissione, secondo cui l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 riguarderebbe la situazione in cui la legislazione dello Stato membro B non consente, in via generale, di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia. Tuttavia, essa ha aggiunto che tale disposizione si applicherebbe anche quando la persona interessata ha cresciuto i propri figli in uno Stato membro la cui legislazione consente in via generale di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli (nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA]), ma non si è iscritta al regime pensionistico di detto Stato membro, non avendovi maturato alcun periodo che dia origine a diritti a pensione. Pertanto, la legislazione dello Stato membro B non può essere applicata a detta persona per i periodi di cura dei figli di cui trattasi.
49.
LF si trova proprio in questa situazione. Come ho spiegato al paragrafo 42
supra
, LF ha cresciuto i figli in [OSCURATO:PERSONA], dove la normativa nazionale consente in via generale di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli. Tuttavia, la legislazione belga stabilisce anche che una persona che, al pari di LF, ha maturato esclusivamente «periodi di residenza» (e non «periodi di assicurazione») in tale Stato membro non ha diritto a una pensione di vecchiaia e, pertanto, non è iscritta al regime pensionistico belga. A quanto mi risulta, il motivo per cui nessun periodo di cura dei figli è stato preso in considerazione dalle autorità belghe competenti nel caso di LF è, quindi, che la legislazione belga sui periodi di cura dei figli non poteva di fatto essere applicata a LF per i periodi controversi nella causa C‑142/25, in quanto ella era totalmente esclusa dal regime pensionistico belga.
50.
Spiegherò perché condivido pienamente la posizione della Repubblica federale di Germania.
51.
Ricordo preliminarmente che, nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Periodi di cura dei figli all’estero) (
17
), ho già affermato che, a mio avviso, l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009
non
è stato adottato affinché i richiedenti una pensione di vecchiaia potessero tentare la sorte dinanzi alle autorità competenti di diversi Stati membri e farsi applicare le legislazioni di Stati membri diversi ai medesimi periodi di cura dei figli.
52.
Si tratta di una conseguenza diretta del fatto che il regolamento n. 883/2004 e il regolamento n. 987/2009 hanno come obiettivo primario «elaborare unicamente un sistema di coordinamento» (
18
) e che uno dei principi cardine di tali strumenti è che le persone alle quali si applicano «sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro» (
19
).
Come confermato dalla giurisprudenza della Corte, il sistema di coordinamento istituito dai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 ha lo scopo di evitare la simultanea applicazione di più legislazioni nazionali e le complicazioni che possono derivarne (
20
)
.
53.
In tale contesto, è quindi chiaro che l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, che crea un’eccezione alle norme sulla competenza di cui al titolo II del regolamento n. 883/2004, attribuendo a uno Stato membro che non è più competente in forza di tali norme (Stato membro A) la responsabilità di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli compiuti in un altro Stato membro (Stato membro B), deve essere inteso nel senso che esso introduce una competenza sussidiaria e non duplice (
21
).
54.
Tali considerazioni mi hanno già portato ad affermare, nelle mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] (Periodi di cura dei figli all’estero)
(
22
), che la Corte dovrebbe evitare di interpretare l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 nel modo suggerito dal governo ceco (approccio individuale), vale a dire nel senso che esso consente a una persona, da un lato, di far applicare alle autorità dello Stato membro B la propria legislazione nazionale nei suoi confronti per quanto riguarda i periodi di cura dei figli ivi compiuti e, successivamente, se tali periodi non sono effettivamente presi in considerazione ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia (per motivi sostanziali o procedurali), di adire le autorità dello Stato membro A e far applicare la legislazione di tale Stato membro nei suoi confronti per gli stessi periodi. Ho spiegato che, invece, la Corte dovrebbe dichiarare che tale disposizione si applica nel caso in cui la legislazione dello Stato membro B non consenta, in via generale, di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli (approccio astratto o generale).
55.
Ho mantenuto la mia convinzione che tale interpretazione debba essere privilegiata rispetto a quella proposta dal governo ceco.
56.
Ciò posto, e considerato che mi risulta difficile trovare, ad oggi, un singolo Stato membro la cui legislazione non consenta, in un modo o nell’altro, di prendere in considerazione i periodi in cui una persona si è dedicata alla cura dei figli ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia (
23
), concordo con la Repubblica federale di Germania sul fatto che l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 trova applicazione non solo in situazioni in cui la legislazione dello Stato membro B non consente, in via generale, la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli, ma anche in situazioni – quali quella di LF nel procedimento principale – in cui la persona interessata ha cresciuto i figli in uno Stato membro la cui legislazione consente, in linea generale, di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli (nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA]), ma detta legislazione non può essere applicata nei suoi confronti, relativamente ai suddetti periodi, perché la persona non è mai stata iscritta al sistema pensionistico di detto Stato membro.
57.
A tal riguardo, ricordo che la Corte ha precisato che il sistema di coordinamento istituito dal regolamento n. 883/2004 (e, pertanto, dal regolamento n. 987/2009) persegue anche l’obiettivo di impedire che le persone rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento restino senza tutela previdenziale per mancanza di una legislazione che sia loro applicabile (
24
). Un siffatto risultato è proprio quello che si verificherebbe nel procedimento principale di cui alla causa C‑142/25 se l’interpretazione della Repubblica federale di Germania non fosse approvata dalla Corte.
58.
Adottando esclusivamente l’approccio «generale o astratto», infatti, una persona come LF si troverebbe in un vuoto normativo per quanto riguarda i periodi controversi nella causa C‑142/25. La legislazione austriaca non sarebbe applicabile nei suoi confronti per i suddetti periodi per il solo motivo che il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una normativa che consente in via generale di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli. Non si terrebbe conto del fatto che la stessa legislazione belga è inapplicabile a LF per gli stessi periodi.
59.
Alla luce di tali elementi, ritengo che l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che esso si applica in una situazione in cui la legislazione dello Stato membro B non consente, in via generale, di prendere in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, così come in una situazione in cui la legislazione di detto Stato membro consente, in via generale, di prendere in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, ma detta legislazione non può essere applicata alla persona interessata, in relazione ai periodi dedicati alla cura dei figli compiuti nello Stato membro B, in quanto la persona non è mai stata iscritta al regime pensionistico di tale Stato membro.
60.
Risponderò ora più precisamente agli argomenti dedotti dal governo ceco e spiegherò perché l’interpretazione proposta da detto governo non è necessaria per preservare l’effetto utile dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009.
61.
A tal riguardo ricordo che, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella che è idonea a salvaguardare l’effetto utile della disposizione stessa (
25
).
62.
Tuttavia, in primo luogo, come ho spiegato al paragrafo 52
supra
, l’interpretazione del governo ceco è in contrasto con l’obiettivo dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, che è quello di evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne.
63.
In secondo luogo, la discussione relativa alla portata dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 e, più precisamente, alla condizione secondo cui, «in base alla legislazione dello Stato membro [B], non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli (...)» è stata sino ad oggi (
26
) formulata in termini rigorosamente binari:
o
lo Stato membro B deve difettare di un quadro normativo che consenta, in via generale, il riconoscimento di tali periodi ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia,
oppure
detto quadro esiste ed è applicabile alla persona interessata, ma quest’ultima non soddisfa le condizioni (procedurali o sostanziali) richieste per la presa in considerazione di tali periodi.
64.
Orbene, come ho spiegato, è possibile una terza interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 (la soluzione «intermedia» propugnata dalla Repubblica federale di Germania). Se la Corte dovesse, come suggerisco, accogliere tale interpretazione, l’applicazione di detta disposizione si estenderebbe anche a circostanze come quelle di cui al procedimento principale nella causa C‑142/25, in cui la persona interessata (nel caso di specie LF) ha cresciuto i figli in uno Stato membro la cui legislazione consente in via generale di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli (nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA]), ma tale legislazione non può essere applicata nei suoi confronti per i periodi di cui trattasi dedicati alla cura dei figli in quanto non è mai stata iscritta al regime pensionistico di detto Stato membro.
65.
Tale situazione può presentarsi più frequentemente di quanto si possa supporre in un primo momento, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] è solo un esempio di Stato membro in cui il compimento di semplici periodi di residenza è insufficiente per dare luogo all’iscrizione al regime pensionistico di vecchiaia. Sulla base delle mie ricerche, solo pochi Stati membri (tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Svezia e Finlandia) hanno adottato regimi pensionistici di base fondati sulla residenza (o, in larga misura, su di essa), in cui la spettanza del diritto è connessa principalmente alla residenza. Nella maggior parte degli altri Stati membri, i diritti a pensione sono invece costituiti da «periodi di assicurazione», compresi i periodi assimilati a «periodi di assicurazione» (ad esempio, periodi durante i quali la persona percepisce una prestazione che genera diritti pensionistici). Pertanto, una persona che si limiti a risiedere in tali Stati membri dedicandosi alla cura dei figli, senza maturare siffatti «periodi di assicurazione», può trovarsi in una situazione analoga a quella di LF.
66.
Nelle mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] (Periodi di cura dei figli all’estero)
ho altresì osservato che l’«approccio individuale» (sostenuto nella presente causa dal governo ceco) dovrebbe essere respinto in quanto sarebbe troppo gravoso e poco pratico obbligare le autorità dello Stato membro A a valutare se la domanda di una persona diretta al riconoscimento di periodi di cura dei figli possa effettivamente essere accolta ai sensi della legislazione dello Stato membro B, al fine di stabilire se esse siano tenute ad applicare la propria legislazione alla situazione di tale persona. Lo stesso non vale, a mio avviso, per l’«approccio intermedio» suggerito dalla Repubblica federale di Germania, poiché, secondo tale approccio, le autorità dello Stato membro A dovrebbero soltanto determinare se la persona interessata sia iscritta o meno al regime pensionistico dello Stato membro B.
67.
A mio avviso, le difficoltà appena evocate in relazione all’«approccio individuale» sono soltanto acuite dal fatto che, come affermato dalla Repubblica federale di Germania in udienza, le modalità con cui i periodi di cura dei figli sono presi in considerazione variano notevolmente da uno Stato membro all’altro.
68.
Ad esempio, alcuni Stati membri limitano il numero di anni che possono essere presi in considerazione come periodi di cura dei figli più di altri (imponendo un numero fisso di anni per figlio o un numero massimo di anni indipendentemente dal numero di figli). In una siffatta situazione, ci si chiede se gli anni eccedenti tali limiti debbano essere ritenuti, in base all’approccio individuale, come periodi di cura dei figli non presi in considerazione. In caso affermativo, ci si chiede se la persona interessata debba avere il diritto di far valutare tali periodi supplementari secondo la legislazione dello Stato membro A, semplicemente perché tale legislazione conduce a un risultato più favorevole. Come ho già spiegato, non ritengo che l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 sia stato concepito dal legislatore dell’Unione per rendere possibile un siffatto risultato. Il governo austriaco ha giustamente affermato in udienza che ciò potrebbe avere come conseguenza indesiderata che gli Stati membri che dispongono di una legislazione più generosa sulla presa in considerazione dei periodi di cura dei figli potrebbero modificare la propria legislazione al fine di renderla meno favorevole ai richiedenti, così da evitare un eccessivo onere (effetto di livellamento verso il basso).
69.
Prima di affrontare l’esame della seconda questione pregiudiziale nella causa C‑142/25 e la questione unica nella causa C‑143/25, desidero formulare due ulteriori osservazioni.
70.
In primo luogo, tenuto conto della formulazione ambigua dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, inviterei il legislatore dell’Unione a precisare il senso della condizione relativa alla mancata presa in considerazione dei periodi di cura dei figli da parte dello Stato membro B prevista da tale disposizione secondo l’interpretazione da me proposta, adottando, se del caso, una nuova disposizione legislativa.
71.
In secondo luogo, ricordo che, a mio avviso, la condizione relativa alla mancata presa in considerazione dei periodi dedicati alla cura dei figli da parte dello Stato membro B prevista all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 si applica mutatismutandisquando la persona interessata non può fondare la propria domanda su tale disposizione e deve piuttosto basarsi sull’articolo 21 TFUE e sul criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» sviluppato dalla Corte nella sua giurisprudenza (
27
). Nelle conclusioni da me presentate nella causa
[OSCURATO:PERSONA] ,
ho esposto dettagliatamente le ragioni a sostegno di tale interpretazione. Non vedo la necessità di ribadirle nelle presenti conclusioni.
B.
Sulla seconda questione nella causa C
‑
142/25 e sulla questione unica nella causa C
‑
143/25
72.
Con la seconda questione nella causa C‑142/25 e con la questione unica nella causa C‑143/25, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, su cosa costituisca un «legame sufficientemente stretto» o un «collegamento sufficiente» tra i periodi di cura dei figli maturati nello Stato membro B e i «periodi di assicurazione» maturati nello Stato membro A, che danno luogo, in forza dell’articolo 21 TFUE, all’obbligo, per le autorità di tale Stato membro, di applicare la propria legislazione a detti periodi dedicati alla cura dei figli e di trattarli come se fossero stati compiuti nel territorio dello Stato membro A.
73.
Ricordo che il criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» è stato sviluppato dalla Corte nella sua giurisprudenza precedente all’adozione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, nell’ambito dell’applicazione delle norme generali contenute nel regolamento n. 1408/71, in cui non figurava alcuna disposizione specifica in materia di periodi dedicati alla cura dei figli (
28
).
74.
Tuttavia, la Corte ha statuito successivamente, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, che il criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» resta pertinente con riferimento all’applicazione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, in situazioni in cui le condizioni elencate all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non sono soddisfatte. Ricordo che, in forza di tale disposizione, l’obbligo per lo Stato membro A di applicare la propria legislazione ai periodi dedicati alla cura dei figli maturati nello Stato membro B e di trattarli come se fossero stati compiuti nel suo territorio dipende dalla sussistenza cumulativa delle tre condizioni seguenti:
– nessun periodo dedicato alla cura dei figli è preso in considerazione ai sensi della legislazione dello Stato membro B (ho esaminato tale condizione nella precedente sezione A);
– la legislazione dello Stato membro A era precedentemente applicabile alla persona interessata in quanto essa esercitava un’attività subordinata o autonoma in detto Stato membro; e
– tale persona ha continuato ad essere soggetta alla legislazione dello Stato membro A a motivo di tale attività alla data a decorrere dalla quale, ai sensi della legislazione di detto Stato membro, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione.
75.
Nei casi di specie, risulta che né LF né CV soddisfano la terza condizione enunciata all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, atteso che non erano più soggette alla legislazione dello Stato membro A (l’Austria) in quanto esercitanti un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, ai sensi della legislazione austriaca, si sarebbe iniziato a prendere in considerazione i periodi controversi. A quanto mi risulta, nel caso di LF, il mancato rispetto della terza condizione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 riguarda solo i periodi dedicati alla cura dei figli da essa maturati in relazione al secondo figlio.
76.
Un analogo mancato rispetto della suddetta condizione (e, pertanto, l’impossibilità di invocare l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009) si era già verificato nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA]
. Tuttavia, in entrambe le cause, la Corte ha statuito che i periodi controversi dedicati alla cura dei figli presentavano un «collegamento sufficiente» con i periodi durante i quali la persona interessata aveva lavorato e versato contributi nello Stato membro A o con «periodi di assicurazione» o periodi assimilabili a «periodi di assicurazione» maturati in detto Stato membro (
29
). Pertanto, in forza dell’articolo 21 TFUE, la legislazione dello Stato membro A doveva applicarsi a tali periodi dedicati alla cura dei figli.
77.
Nel dispositivo di entrambe le sentenze, la Corte ha sottolineato che la persona interessata aveva versato contributi o altrimenti maturato «periodi di assicurazione»
esclusivamente
nel primo Stato membro (Stato membro A),
tanto precedentemente quanto successivamente
al compimento dei rispettivi periodi dedicati alla cura dei figli.
78.
In tale contesto, non è chiaro se il criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» sia soddisfatto anche quando, come nei procedimenti principali, la persona interessata non lo ha sviluppato esclusivamente (causa C‑142/25) o lo ha sviluppato esclusivamente, ma solo precedentemente e non successivamente alla maturazione dei periodi controversi dedicati alla cura dei figli, nello Stato membro B (causa C‑143/25).
79.
A mio avviso, e come ho già spiegato nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
30
), il criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» deve basarsi su due elementi. In primo luogo, la persona interessata deve aver maturato «periodi di assicurazione» nello Stato membro A
precedentemente
(ma non per forza successivamente) alla cura dei figli nello Stato membro B. In secondo luogo, lo Stato membro A deve essere l’ultimo Stato membro in cui tale persona ha maturato siffatti «periodi di assicurazione» prima di dedicarsi alla cura dei figli nello Stato membro B. Non si dovrebbe esigere che la persona abbia maturato «periodi di assicurazione» pertinenti esclusivamente nello Stato membro A, sia precedentemente che successivamente alla cura dei figli nello Stato membro B.
80.
Le ragioni che mi hanno indotto a tale conclusione possono essere riassunte come segue.
81.
In primo luogo, ritengo che, sebbene la Corte abbia deciso che il criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» rimane rilevante in una situazione in cui i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 trovano applicazione, ma in cui le condizioni elencate all’articolo 44, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento non sono soddisfatte, essa non ha mai cercato di definire i limiti di tale criterio in modo sistematico, optando piuttosto per un approccio frammentario basato, di volta in volta, sulle circostanze del singolo caso. Così, diversi fattori, tra cui il fatto che le ricorrenti avevano lavorato esclusivamente nello Stato membro A o avevano versato contributi esclusivamente in detto Stato, sono stati sottolineati nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza che nessuno di essi sia stato individuato come decisivo (
31
). Di conseguenza, non interpreto come
conditio sine qua non
il fatto che la ricorrente ha versato contributi o maturato in altro modo «periodi di assicurazione» esclusivamente nel primo Stato membro (Stato membro A), sia precedentemente che successivamente ai pertinenti periodi dedicati alla cura della prole.
82.
In secondo luogo, come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
(
32
), le sentenze passate in cui è stato applicato il criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» mostrano la tendenza della Corte ad ampliare, piuttosto che a limitare, il numero di situazioni in cui lo Stato membro A può essere tenuto ad applicare la sua legislazione ai «periodi di cura dei figli» compiuti nello Stato membro B. Ad esempio, mentre nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA]
le ricorrenti erano rimaste soggette alla legislazione dello Stato membro A fino a quando i periodi dedicati alla cura dei figli erano cominciati a maturare (
33
), lo stesso non può dirsi delle ricorrenti nelle sentenze
ReichelAlbert
e
[OSCURATO:PERSONA]
(
34
), e tuttavia ciò non ha impedito alla Corte di concludere per l’esistenza, in entrambi i casi, di un «collegamento sufficiente». Su tale base, mi sembra che il fatto che, dopo aver dedicato tempo alla cura dei figli, le ricorrenti nei procedimenti principali hanno lavorato in un altro Stato membro (la Germania) prima di esercitare una nuova attività lavorativa in Austria (LF nella causa C‑142/25), o non hanno ripreso alcuna attività lavorativa né sono ritornate in Austria dopo la nascita dei figli (CV nella causa C‑143/25), non sarebbe necessariamente considerato dalla Corte alla stregua di un elemento ostativo al soddisfacimento del criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente».
83.
In terzo luogo, esigere che la persona interessata abbia lavorato esclusivamente in uno Stato membro (lo Stato membro A) per tutta la sua vita (sia precedentemente che successivamente ad essersi dedicata alla cura dei figli nello Stato membro B) penalizzerebbe i cittadini che, come LF, hanno svolto un’attività retribuita in diversi Stati membri (nel caso di specie, sia in Austria che in Germania) e hanno così esercitato il proprio diritto alla libera circolazione ai sensi delle disposizioni del TFUE. A mio avviso, l’articolo 21 TFUE che, come ho già ricordato al paragrafo 43
supra
, tutela il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non può indurre a una situazione in cui una persona sia privata della possibilità di avvalersi della legislazione dello Stato membro A per i periodi di cura dei figli da essa compiuti nello Stato membro B, per il solo fatto di aver successivamente lavorato nello Stato membro C e non più nello Stato membro A. In effetti, la conclusione opposta comporterebbe una lesione ingiustificata e sproporzionata di tale diritto.
84.
È vero che, come sottolineato dalla Commissione in udienza, lo scenario fattuale previsto dal legislatore dell’Unione al momento dell’adozione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 sembra fondarsi sul fatto che la persona interessata trasferisca la propria residenza tra due soli Stati membri (lo Stato membro A, lo Stato membro di occupazione, e lo Stato membro B, Stato membro in cui i figli sono stati cresciuti). Ciò risulta chiaramente dall’articolo 44, paragrafo 3, di detto regolamento, il quale prevede che l’obbligo di cui al paragrafo 2 di tale articolo non trovi applicazione se la «persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un’attività subordinata o autonoma».
85.
Ciò non significa, tuttavia, che la stessa limitazione debba applicarsi quando la persona interessata si basa invece sul criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente», che, dal canto suo, si fonda sull’articolo 21 TFUE. La Corte, infatti, si è basata sul suddetto criterio proprio in situazioni in cui le condizioni di applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non erano soddisfatte, al fine di ovviare a talune lacune di detta disposizione.
86.
In quarto luogo, e per quanto riguarda la situazione di cui trattasi nella causa C‑143/25, mi sembra chiaro che il fattore decisivo per stabilire un «legame sufficientemente stretto» o un «collegamento sufficiente» deve essere dato dal fatto che la persona interessata abbia maturato «periodi di assicurazione» nello Stato membro A
prima,
ma non necessariamente dopo, essersi presa cura dei figli nello Stato membro B. Come ho spiegato nelle mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
(
35
), il fatto che la persona interessata è tornata a lavorare nello Stato membro A
dopo
la fine dei periodi di cura dei figli compiuti nello Stato membro B potrebbe rafforzare la conclusione che un siffatto collegamento esiste (come sembra essersi verificato nelle sentenze
ReichelAlbert
,
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA])
.
Tuttavia, non si tratta di una condizione indispensabile per la sua esistenza.
87.
Infatti, se la persona interessata fosse tenuta, per poter beneficiare della legislazione dello Stato membro A, a lavorare nuovamente o a maturare ulteriori «periodi di assicurazione» in tale Stato membro dopo aver cresciuto i figli nello Stato membro B, essa vedrebbe nuovamente pregiudicato l’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in altri Stati membri, in contrasto con l’articolo 21 TFUE.
88.
Alla luce di tali considerazioni, ritengo che l’articolo 21 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso non richiede, affinché sia dimostrato un «legame sufficientemente stretto» o un «collegamento sufficiente», che i «periodi di assicurazione» siano maturati dalla persona interessata esclusivamente nello Stato membro A, sia prima che dopo aver cresciuto i figli nello Stato membro B.
89.
Ciò premesso, tengo a sottolineare che l’«estensione» del criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» che suggerisco alla Corte di adottare nelle presenti cause non deve essere intesa come un invito a spalancare le porte a una gamma sempre più ampia di situazioni rientranti nell’ambito di applicazione di tale criterio.
90.
Al contrario, nelle mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
(
36
), ho incoraggiato la Corte a definire e limitare la portata di tale criterio, affinché il legislatore dell’Unione possa, in definitiva, adottare una disposizione legislativa che sostituisca l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009. È avendo presente questo obiettivo che ho indicato che il criterio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» dipende, in primo luogo, dalla circostanza che la persona interessata abbia maturato «periodi di assicurazione» nello Stato membro A prima (ma non necessariamente dopo) la cura dei figli nello Stato membro B e, in secondo luogo, dalla circostanza che lo Stato membro A sia l’ultimo Stato membro in cui tale persona ha maturato detti «periodi di assicurazione» prima di prendersi cura dei figli nello Stato membro B (
37
). La mia posizione a questo proposito rimane invariata.
91.
In particolare, ritengo che, con tali criteri, il principio del «legame sufficientemente stretto» o del «collegamento sufficiente» possa essere soddisfatto, nel singolo caso di specie, unicamente nei confronti di un solo Stato membro (nel caso di specie, in entrambi i procedimenti, l’Austria). Propongo alla Corte di non seguire il suggerimento della Commissione, che consisterebbe nel concludere, nella causa C‑142/25, che una ricorrente come LF ha diritto a che i periodi controversi dedicati alla cura dei figli siano presi in considerazione dall’Austria e dalla Germania su base pro rata temporis, in quanto ha maturato «periodi di assicurazione» in entrambi gli Stati membri sia prima che dopo aver cresciuto i figli in [OSCURATO:PERSONA].
VI.
Conclusione
92.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria) nei seguenti termini:
1) L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
deve essere interpretato nel senso che esso si applica non solo nelle situazioni in cui la legislazione dello Stato membro ove la persona interessata si è presa cura dei figli non consente, in via generale, di prendere in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, ma anche nel caso in cui tale persona abbia cresciuto i propri figli in uno Stato membro la cui legislazione consente, in via generale, di prendere in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, ma detta legislazione non può essere applicata nei suoi confronti, in relazione ai suddetti periodi dedicati alla cura dei figli, in quanto la persona non è mai stata iscritta al regime pensionistico di tale Stato membro.
2) L’articolo 21 TFUE
deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro debitore di una pensione di vecchiaia è tenuto ad applicare la propria legislazione e a tener conto dei periodi di cura dei figli compiuti in un altro Stato membro come se tali periodi fossero stati compiuti nel suo territorio, a condizione, da un lato, che la persona interessata abbia maturato «periodi assicurativi» nel primo Stato membro prima del trasferimento della sua residenza nel secondo Stato membro e, dall’altro, che il primo Stato membro sia l’ultimo Stato membro in cui ha maturato tali «periodi assicurativi» prima di detto trasferimento. Non si dovrebbe esigere che la persona abbia maturato «periodi assicurativi» pertinenti esclusivamente in tale Stato membro, sia prima che dopo essersi presa cura dei figli nel secondo Stato membro.
1
Lingua originale: l’inglese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
V. sentenze del 7 luglio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] (Periodi di cura dei figli all’estero)
(C‑576/20; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2022:525), e del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑283/21; in prosieguo: la «sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
», EU:C:2024:144).
3
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 1).
4
Il suddetto criterio è stato sviluppato inizialmente nelle sentenze del 23 novembre 2000,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑135/99, EU:C:2000:647; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); del 7 febbraio 2002,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑28/00, EU:C:2002:82; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); e del 19 luglio 2012,
ReichelAlbert
(C‑522/10, EU:C:2012:475; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]»), nel contesto dell’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2). Il suddetto regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettificato in GU 2004, L 200, pag. 1), nonché dal regolamento n. 987/2009.
5
V. sentenze del 7 luglio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] (Periodi di cura dei figli all’estero)
(C‑576/20; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2022:525), e del 22 febbraio 2024,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑283/21; la «sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
», EU:C:2024:144).
6
Entrambe le espressioni sono state utilizzate dalla Corte nella sua giurisprudenza.
7
C‑283/21; in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
», EU:C:2023:736, paragrafo 29.
8
La nozione di «periodo di cura dei figli» è definita all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 (v. paragrafo 8
supra
).
9
V. articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004.
10
La nozione di «periodi di assicurazione» è definita all’articolo 1, lettera t), del regolamento n. 883/2004 come «i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione».
11
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 55.
12
V. punti 46 e 47 della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
.
13
Ibidem, punto 66. V. anche le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 33.
14
V. le conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Periodi di cura dei figli all’estero) (C‑576/20; in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] (Periodi di cura dei figli all’estero)
», EU:C:2022:75, paragrafo 85). Osservo che anche altre versioni linguistiche dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, quali le versioni ceca, francese, tedesca, greca, italiana e spagnola, sono ambivalenti.
15
La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale comprende un rappresentante del governo di ciascuno Stato membro e un rappresentante della Commissione. Essa è incaricata di affrontare le questioni amministrative, le questioni di interpretazione derivanti dalle disposizioni della normativa dell’Unione in materia di coordinamento della sicurezza sociale, nonché la promozione e lo sviluppo della collaborazione tra gli Stati membri. La composizione, il funzionamento e i compiti della commissione amministrativa sono stabiliti dagli articoli 71 e 72 del regolamento n. 883/2004.
16
V. in particolare la pagina
web
dedicata ai documenti ufficiali [della] commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, disponibile in inglese all’indirizzo:
https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/moving-working-europe/eu-social-security-coordination/specialised-information/official-documents_en
.
17
Paragrafo 88.
18
V., segnatamente, considerando 4 del regolamento n. 883/2004.
19
V. articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
20
V., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020,
[OSCURATO:PERSONA] (indennità di riabilitazione)
(C‑135/19, EU:C:2020:177, punto 46).
21
V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Periodi di cura dei figli all’estero), paragrafo 64.
22
V. paragrafi da 86 a 89 delle suddette conclusioni.
23
Persino in [OSCURATO:PERSONA] tali periodi possono effettivamente essere presi in considerazione, dal momento che, in forza della legislazione di detto Stato membro, qualsiasi «periodo di residenza» ivi maturato dà diritto a pensione, indipendentemente dal fatto che tale «periodo di residenza» corrisponda o meno a un «periodo di cura dei figli».
24
V., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020,
[OSCURATO:PERSONA] (indennità di riabilitazione)
(C‑135/19, EU:C:2020:177, punto 46).
25
V. sentenza del 1º agosto 2025,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑76/24, EU:C:2025:593, punto 43 e giurisprudenza citata).
26
V. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa
ReichelAlbert
(C‑522/10, EU:C:2012:114, paragrafo 67) e le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] (Periodi di cura dei figli all’estero)
(paragrafo 83), nonché il testo della seconda questione pregiudiziale sottoposta dai giudici nazionali in quest’ultima causa.
27
V. sentenze citate nelle note 4 e 5
supra
.
28
Per una rassegna dei casi che hanno portato alla nascita di tale giurisprudenza, v. le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] (Periodi di cura dei figli all’estero)
, paragrafi da 38 a 47.
29
Ciò è stato precisato nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, in cui la persona interessata aveva compiuto solo periodi assimilabili a «periodi di assicurazione» nello Stato membro A prima di crescere i propri figli nello Stato membro B, senza versare contributi al regime legale di assicurazione di detto primo Stato membro.
30
Paragrafi da 49 a 72 di dette conclusioni.
31
Ad esempio, nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, la Corte ha statuito che, a causa dell’esistenza di uno «stretto legame» tra tali periodi e i periodi di attività della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in Germania, non si poteva ritenere che quest’ultima avesse cessato qualsiasi «attività lavorativa» o fosse per tale motivo soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui risiedeva (Francia). Al contrario, nella sentenza
ReichelAlbert
, mi sembra che la conclusione della Corte sia stata in qualche modo influenzata da considerazioni diverse. In primo luogo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato e versato contributi esclusivamente in uno stesso e unico Stato membro (Germania), tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento temporaneo della sua residenza in un altro Stato membro ([OSCURATO:PERSONA]) in cui non aveva mai lavorato. In secondo luogo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] si era stabilita in [OSCURATO:PERSONA] per motivi strettamente familiari e direttamente dalla Germania, dove aveva svolto attività lavorativa fino al mese precedente il suo trasferimento.
32
Paragrafo 53 di dette conclusioni.
33
V. sentenze
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 26) e [OSCURATO:PERSONA] (punto 32).
34
Infatti, in tutte e due le cause, la ricorrente aveva cessato di essere soggetta alla legislazione dello Stato membro A per diversi mesi, o addirittura per più di un anno, prima che tali periodi iniziassero a decorrere.
35
Paragrafi 68 e 69 di dette conclusioni.
36
Paragrafi 52 e 55 di dette conclusioni.
37
Nelle suddette conclusioni (paragrafo 70), ho spiegato che, a mio avviso, non è necessario che i «periodi di assicurazione» maturati nello Stato membro A precedano immediatamente i periodi dedicati alla cura dei figli. Tuttavia, se una persona matura «periodi di assicurazione» nello Stato membro A e, successivamente, nello Stato membro C, prima di crescere i figli nello Stato membro B, allora quest’ultimo Stato membro – e non lo Stato membro A – è tenuto ad applicare la propria legislazione ai periodi di cura dei figli di cui trattasi.