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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43008/2023

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a seguente ORDINANZA SUI ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendo inoltre esso costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile, perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che a pagg. 1 e 2 nel valutare i vari motivi di appello svolti ha evidenziato non solo le ragioni per le quali non fosse possibile valorizzare il comportamento assunto dall'imputato solo quando si era reso conto che sarebbe stata di lì a breve scoperta la falsità ma anche fatto riferimento ai precedenti penali e al contesto in cui fu commesso il fatto che non depone per la lieve entità); Ritenuto che il terzo ed il quarto motivo dì ricorso, che contestano, rispettivamente, vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, perché, a differenza di quanto si assume in ricorso sono state ben messe in evidenza, sempre a pagg. 1 e 2, le ragioni per le quali sono state negate le circostanze di cui all'art. 62 n. 6 e 62-bis codice penale; laddove peraltro secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pag. 1 e 2 della sentenza impugnata in cui in buona sostanza si evidenzia che a fronte dei precedenti penali non fossero emersi elementi positivi dì valutazione in senso favorevole all'imputato).

Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, avendo la corte di appello esplicitato anche in tal caso le ragioni della decisione indicando il motivo per il quale ha negato il benefico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA SUI ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendo inoltre esso costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile, perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che a pagg. 1 e 2 nel valutare i vari motivi di appello svolti ha evidenziato non solo le ragioni per le quali non fosse possibile valorizzare il comportamento assunto dall'imputato solo quando si era reso conto che sarebbe stata di lì a breve scoperta la falsità ma anche fatto riferimento ai precedenti penali e al contesto in cui fu commesso il fatto che non depone per la lieve entità); Ritenuto che il terzo ed il quarto motivo dì ricorso, che contestano, rispettivamente, vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, perché, a differenza di quanto si assume in ricorso sono state ben messe in evidenza, sempre a pagg. 1 e 2, le ragioni per le quali sono state negate le circostanze di cui all'art. 62 n. 6 e 62-bis codice penale; laddove peraltro secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pag. 1 e 2 della sentenza impugnata in cui in buona sostanza si evidenzia che a fronte dei precedenti penali non fossero emersi elementi positivi dì valutazione in senso favorevole all'imputato). Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, avendo la corte di appello esplicitato anche in tal caso le ragioni della decisione indicando il motivo per il quale ha negato il benefico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme
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