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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05343/2024

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ricorso iscritto al n. 5975/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 5021/02/15 depositata il 24 settembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Roma dell’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale, in applicazione del cd. redditometro , determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo del contribuente in relazione all’anno d’imposta 2007, rettificando in aumento quello da lui dichiarato. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che con sentenza n. 10191/23/14 del 12 maggio 2014 respingeva il suo ricorso.

La decisione veniva in seguito confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che con sentenza n. 5021/02/15 depositata il 24 settembre 2015 rigettava l’appello spiegato dalla parte privata.

Rilevava il giudice regionale: - che correttamente l’Ufficio aveva determinato il reddito complessivo del Segatori sulla base del redditometro , attribuendo particolare rilevanza all’accertata disponibilità da parte del medesimo di un’autovettura BMW; - che, a fronte della presunzione legale di capacità contributiva posta a suo carico dall’art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, l’impugnante non aveva offerto la prova contraria di cui era onerato, essendosi limitato a svolgere allegazioni generiche e contraddittorie in ordine alla provenienza delle somme necessarie per l’acquisto e la manutenzione della detta autovettura; - che doveva considerarsi nuova, e come tale inammissibile ex art. 57, comma 1, D.P.R. n. 546 del 1992, in quanto per la prima volta avanzata solo in grado d’appello, la domanda del Segatori diretta ad ottenere la quantificazione delle spese di manutenzione e gestione del veicolo in base ai criteri di calcolo tratti dal sito on line dell’A.C.I. e agli altri documenti acquisiti agli atti di causa; - che, in ogni caso, per veder accolta una simile richiesta il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di aver sostenuto, in relazione all’anno d’imposta considerato, oneri significativamente inferiori a quelli induttivamente determinati dall’Ufficio in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 10 settembre 1992.

Contro questa sentenza il Segatori ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, altro destinatario dell’impugnazione, è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.In limine litis , va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che, nei giudizi tributari introdotti -come quello che qui ci occupa- successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione delle [OSCURATO:PERSONA], fra le quali rientra quella delle Entrate (art. 57, comma 1, D. Lgs. n. 300 del 1999), spetta unicamente a queste ultime la legittimazione ”ad causam“ e ”ad processum“ (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 3118/2006, Cass. n. 29183/2017). 1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.. 1.2 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel riconoscere all’accertamento cd. redditometrico il valore di presunzione legale, anziché quello di presunzione semplice, con conseguente illegittima inversione dell’onere probatorio fra le parti.

2. Con il secondo motivo, esso pure inquadrato nell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis. 2.1 Viene rimproverato al giudice d’appello di aver erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dal Segatori non fosse idonea a consentire il superamento della presunzione di capacità contributiva che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva tratto dall’accertata disponibilità da parte del medesimo di un’autovettura BMW.

Si deduce, al riguardo, che dalla suddetta documentazione era ricavabile la prova delle donazioni indirette effettuate in favore dell’odierno ricorrente dai familiari con lui conviventi, e quindi della provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso del bene mobile innanzi indicato.

3. Il primo motivo è infondato. 3.1 Per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato di questa Corte, la disciplina del redditometro introduce unapresunzione legale relativa, in quanto è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni lapresunzione di esistenza di una determinata capacità contributiva.

Ne discende che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività degli specifici elementi indicatori della detta capacità, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma deve soltanto valutare la prova che il contribuente eventualmente offra in ordine alla provenienza non reddituale -e quindi non imponibile, perché già assoggettata ad imposta o perché esente-delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (cfr. Cass. n. 10378/2022, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 26672/2019, Cass. n. 21143/2016, Cass. n. 14859/2015).

Risulta, pertanto, erronea la decisione di merito che consideri l’accertamento redditometrico fondato su unapresunzione semplice (cfr. Cass. n. 14865/2018, Cass. n. 20369/2017). 3.2 Ai surriferiti princìpi di diritto si è correttamente uniformata la CTR,la quale, dopo aver rammentato che «l’accertamento sintetico con metodo induttivo, consentito all’Amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38, commi 4 e 5, consiste… nell’applicazione di presunzioni in virtù delle quali l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva)», ha soggiunto che «la suddetta presunzione genera… l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà», non mancando, infine, di evidenziare come «tale prova non sia stata punto fornita dal contribuente»(pagg. 3- 4 della sentenza). 3.3 Le suesposte considerazioni dimostrano l’infondatezza della censura sollevata con il motivo in disamina.

4. Il secondo mezzo è inammissibile. 4.1 Lungi dal prospettare una questione interpretativa o applicativa della norma di diritto evocata in rubrica, il ricorrente si limita a criticare il giudizio espresso dalla CTR in ordine agli elementi di prova contraria da lui offerti, che nell’impugnata sentenza sono stati ritenuti inidonei a consentire il superamento della presunzione di capacità contributiva operante nei suoi confronti in virtù della disciplina del redditometro . 4.2 Obietta, sul punto, il Segatori che dall’allegata documentazione emergeva chiaramente: -che la spesa per l’acquisto dell’autovettura e(ra) stata sostenuta dal padre ; -che le spese inerenti il mantenimento dell’autovettura trova(va)no giustificazione negli apporti dei familiari conviventi , e in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e nonna materna della propria moglie [OSCURATO:PERSONA]: la prima aveva percepito la somma di 28.888,72 euro dall’incasso di una polizza vita, mentre la seconda risultava titolare di una pensione dell’importo mensile di 950 euro; -che tali apporti costituivano donazioni indirette fatte in suo favore; -che fra i familiari conviventi rientravano anche il padre e la nonna paterna del proprio coniuge, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali negli anni 2006-2007-2008 avevano entrambi dichiarato redditi imponibili; -che l’acquisto dell’autovettura era stato effettuato con l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dall’accensione di un mutuo non ancora estinto. 4.3 Orbene, gli elementi probatori innanzi indicati sono stati tutti presi in considerazione dal giudice regionale, il quale ha osservato al riguardo: -che, «in relazione ad alcuni bonifici (di euro 300 ciascuno) disposti dal padre» del Segatori, «gli estratti conto prodotti in allegato al ricorso introduttivo sono riferiti ad anni successivi (due nel 2010 e quattro nel 2011), e quindi privi di rilevanza per l’accertamento de quo» (relativo all’anno d’imposta 2007); -che, «in merito agli altri redditi, quelli del padre della moglie o la pensione della nonna della medesima, il contribuente si è limitato a dare conto di tali entrate e a documentare il rapporto di convivenza, ma non ha fornito nemmeno alcun indizio di prova che tali redditi (peraltro certamente ”non particolarmente significativi“…) siano stati oggetto, almeno parzialmente, di ”donazioni indirette“ in suo favore, oppure che alcuno dei familiari menzionati avesse effettivamente assunto gli oneri del pagamento delle rate del finanziamento (e tanto vale anche per la percezione una tantum della polizza vita da parte di un’altra famigliare)»; -che «il fatto, in sostanza, che si possa tenere conto anche della situazione reddituale complessiva del nucleo famigliare non realizza già tout court una presunzione, favorevole al contribuente, che tutti i redditi dei soggetti in questione - o gran parte degli stessi - dovessero ritenersi dirottati al sostentamento degli (ingenti) oneri di manutenzione e finanziamento del veicolo acquistato, in difetto di alcuna idonea prova di tali pretesi atti donativi». 4.4 Dietro il velo dell’apparente denuncia di un preteso error in iudicando, il ricorrente mira, quindi, in realtà, a sollecitare una diversa ricostruzione della quaestio facti e ad ottenere un riesame del materiale probatorio, allo scopo di farne derivare una decisione diversa da quella cui è pervenuto il giudice d’appello.

Si tenta, per questa via, di realizzare la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 11261/2022, Cass. n. 8758/2017), così totalmente obliterandosi che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 27475/2019). 4.5 Quanto, infine, alla subordinata richiesta avanzata dal Segatori con l’atto di appello, volta ad ottenere la rideterminazione in minus delle spese di manutenzione e gestione del veicolo, «secondo i calcoli ricavati dal sito on line dell’A.C.I. e gli altri documenti prodotti», il giudice regionale ha rilevato trattarsi di «domanda nuova, non presente nel ricorso di primo grado, e come tale… inammissibile ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 546 del 1992». 4.6 Per effetto di tale statuizione di natura processuale, le argomentazioni di merito sviluppate dal collegio d’appello nell’immediato prosieguo della motivazione devono ritenersi ininfluenti, in quanto rese ad abundantiam da un giudice ormai spogliatosi della potestas decidendi, con conseguente difetto di interesse ad impugnarle in capo alla parte soccombente (cfr. Cass.n. 27388/2022, Cass. n. 11675/2020, Cass. n. 2037/2018). 4.7 D’altro canto, il Segatori non ha proposto in questa sede uno specifico motivo di gravame volto a censurare l’anzidetta declaratoria di inammissibilità.

In proposito, risulta del tutto generico il rilievo contenuto a pag. 9 del ricorso, secondo periodo, ove si afferma sic et simpliciter che quella in discorso costituiva una mera difesa, dovendo tenersi presente che la nuova difesa svolta dal contribuente nel processo tributario d’appello, ove non riconducibile all’originaria «causa petendi» e fondata su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, comportanti un ampliamento dell’indagine giudiziaria e un allargamento della materia del contendere, si traduce in un motivo aggiunto, e dunque in una nuovadomanda vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 D. Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 32390/2022, Cass. n. 13742/2015).

5. In definitiva, sulla scorta di quanto precede, il ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate deve essere respinto.

6. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato e che l’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, tuttavia non celebratasi.

7. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e lo rigetta nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 5975/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 5021/02/15 depositata il 24 settembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Roma dell’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale, in applicazione del cd. redditometro , determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo del contribuente in relazione all’anno d’imposta 2007, rettificando in aumento quello da lui dichiarato. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che con sentenza n. 10191/23/14 del 12 maggio 2014 respingeva il suo ricorso. La decisione veniva in seguito confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che con sentenza n. 5021/02/15 depositata il 24 settembre 2015 rigettava l’appello spiegato dalla parte privata. Rilevava il giudice regionale: - che correttamente l’Ufficio aveva determinato il reddito complessivo del Segatori sulla base del redditometro , attribuendo particolare rilevanza all’accertata disponibilità da parte del medesimo di un’autovettura BMW; - che, a fronte della presunzione legale di capacità contributiva posta a suo carico dall’art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, l’impugnante non aveva offerto la prova contraria di cui era onerato, essendosi limitato a svolgere allegazioni generiche e contraddittorie in ordine alla provenienza delle somme necessarie per l’acquisto e la manutenzione della detta autovettura; - che doveva considerarsi nuova, e come tale inammissibile ex art. 57, comma 1, D.P.R. n. 546 del 1992, in quanto per la prima volta avanzata solo in grado d’appello, la domanda del Segatori diretta ad ottenere la quantificazione delle spese di manutenzione e gestione del veicolo in base ai criteri di calcolo tratti dal sito on line dell’A.C.I. e agli altri documenti acquisiti agli atti di causa; - che, in ogni caso, per veder accolta una simile richiesta il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di aver sostenuto, in relazione all’anno d’imposta considerato, oneri significativamente inferiori a quelli induttivamente determinati dall’Ufficio in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 10 settembre 1992. Contro questa sentenza il Segatori ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, altro destinatario dell’impugnazione, è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.In limine litis , va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che, nei giudizi tributari introdotti -come quello che qui ci occupa- successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione delle [OSCURATO:PERSONA], fra le quali rientra quella delle Entrate (art. 57, comma 1, D. Lgs. n. 300 del 1999), spetta unicamente a queste ultime la legittimazione ”ad causam“ e ”ad processum“ (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3118/2006, Cass. n. 29183/2017). 1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.. 1.2 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel riconoscere all’accertamento cd. redditometrico il valore di presunzione legale, anziché quello di presunzione semplice, con conseguente illegittima inversione dell’onere probatorio fra le parti. 2. Con il secondo motivo, esso pure inquadrato nell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis. 2.1 Viene rimproverato al giudice d’appello di aver erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dal Segatori non fosse idonea a consentire il superamento della presunzione di capacità contributiva che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva tratto dall’accertata disponibilità da parte del medesimo di un’autovettura BMW. Si deduce, al riguardo, che dalla suddetta documentazione era ricavabile la prova delle donazioni indirette effettuate in favore dell’odierno ricorrente dai familiari con lui conviventi, e quindi della provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso del bene mobile innanzi indicato. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1 Per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato di questa Corte, la disciplina del redditometro introduce unapresunzione legale relativa, in quanto è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni lapresunzione di esistenza di una determinata capacità contributiva. Ne discende che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività degli specifici elementi indicatori della detta capacità, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma deve soltanto valutare la prova che il contribuente eventualmente offra in ordine alla provenienza non reddituale -e quindi non imponibile, perché già assoggettata ad imposta o perché esente-delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (cfr. Cass. n. 10378/2022, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 26672/2019, Cass. n. 21143/2016, Cass. n. 14859/2015). Risulta, pertanto, erronea la decisione di merito che consideri l’accertamento redditometrico fondato su unapresunzione semplice (cfr. Cass. n. 14865/2018, Cass. n. 20369/2017). 3.2 Ai surriferiti princìpi di diritto si è correttamente uniformata la CTR,la quale, dopo aver rammentato che «l’accertamento sintetico con metodo induttivo, consentito all’Amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38, commi 4 e 5, consiste… nell’applicazione di presunzioni in virtù delle quali l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva)», ha soggiunto che «la suddetta presunzione genera… l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà», non mancando, infine, di evidenziare come «tale prova non sia stata punto fornita dal contribuente»(pagg. 3- 4 della sentenza). 3.3 Le suesposte considerazioni dimostrano l’infondatezza della censura sollevata con il motivo in disamina. 4. Il secondo mezzo è inammissibile. 4.1 Lungi dal prospettare una questione interpretativa o applicativa della norma di diritto evocata in rubrica, il ricorrente si limita a criticare il giudizio espresso dalla CTR in ordine agli elementi di prova contraria da lui offerti, che nell’impugnata sentenza sono stati ritenuti inidonei a consentire il superamento della presunzione di capacità contributiva operante nei suoi confronti in virtù della disciplina del redditometro . 4.2 Obietta, sul punto, il Segatori che dall’allegata documentazione emergeva chiaramente: -che la spesa per l’acquisto dell’autovettura e(ra) stata sostenuta dal padre ; -che le spese inerenti il mantenimento dell’autovettura trova(va)no giustificazione negli apporti dei familiari conviventi , e in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e nonna materna della propria moglie [OSCURATO:PERSONA]: la prima aveva percepito la somma di 28.888,72 euro dall’incasso di una polizza vita, mentre la seconda risultava titolare di una pensione dell’importo mensile di 950 euro; -che tali apporti costituivano donazioni indirette fatte in suo favore; -che fra i familiari conviventi rientravano anche il padre e la nonna paterna del proprio coniuge, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali negli anni 2006-2007-2008 avevano entrambi dichiarato redditi imponibili; -che l’acquisto dell’autovettura era stato effettuato con l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dall’accensione di un mutuo non ancora estinto. 4.3 Orbene, gli elementi probatori innanzi indicati sono stati tutti presi in considerazione dal giudice regionale, il quale ha osservato al riguardo: -che, «in relazione ad alcuni bonifici (di euro 300 ciascuno) disposti dal padre» del Segatori, «gli estratti conto prodotti in allegato al ricorso introduttivo sono riferiti ad anni successivi (due nel 2010 e quattro nel 2011), e quindi privi di rilevanza per l’accertamento de quo» (relativo all’anno d’imposta 2007); -che, «in merito agli altri redditi, quelli del padre della moglie o la pensione della nonna della medesima, il contribuente si è limitato a dare conto di tali entrate e a documentare il rapporto di convivenza, ma non ha fornito nemmeno alcun indizio di prova che tali redditi (peraltro certamente ”non particolarmente significativi“…) siano stati oggetto, almeno parzialmente, di ”donazioni indirette“ in suo favore, oppure che alcuno dei familiari menzionati avesse effettivamente assunto gli oneri del pagamento delle rate del finanziamento (e tanto vale anche per la percezione una tantum della polizza vita da parte di un’altra famigliare)»; -che «il fatto, in sostanza, che si possa tenere conto anche della situazione reddituale complessiva del nucleo famigliare non realizza già tout court una presunzione, favorevole al contribuente, che tutti i redditi dei soggetti in questione - o gran parte degli stessi - dovessero ritenersi dirottati al sostentamento degli (ingenti) oneri di manutenzione e finanziamento del veicolo acquistato, in difetto di alcuna idonea prova di tali pretesi atti donativi». 4.4 Dietro il velo dell’apparente denuncia di un preteso error in iudicando, il ricorrente mira, quindi, in realtà, a sollecitare una diversa ricostruzione della quaestio facti e ad ottenere un riesame del materiale probatorio, allo scopo di farne derivare una decisione diversa da quella cui è pervenuto il giudice d’appello. Si tenta, per questa via, di realizzare la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 11261/2022, Cass. n. 8758/2017), così totalmente obliterandosi che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 27475/2019). 4.5 Quanto, infine, alla subordinata richiesta avanzata dal Segatori con l’atto di appello, volta ad ottenere la rideterminazione in minus delle spese di manutenzione e gestione del veicolo, «secondo i calcoli ricavati dal sito on line dell’A.C.I. e gli altri documenti prodotti», il giudice regionale ha rilevato trattarsi di «domanda nuova, non presente nel ricorso di primo grado, e come tale… inammissibile ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 546 del 1992». 4.6 Per effetto di tale statuizione di natura processuale, le argomentazioni di merito sviluppate dal collegio d’appello nell’immediato prosieguo della motivazione devono ritenersi ininfluenti, in quanto rese ad abundantiam da un giudice ormai spogliatosi della potestas decidendi, con conseguente difetto di interesse ad impugnarle in capo alla parte soccombente (cfr. Cass.n. 27388/2022, Cass. n. 11675/2020, Cass. n. 2037/2018). 4.7 D’altro canto, il Segatori non ha proposto in questa sede uno specifico motivo di gravame volto a censurare l’anzidetta declaratoria di inammissibilità. In proposito, risulta del tutto generico il rilievo contenuto a pag. 9 del ricorso, secondo periodo, ove si afferma sic et simpliciter che quella in discorso costituiva una mera difesa, dovendo tenersi presente che la nuova difesa svolta dal contribuente nel processo tributario d’appello, ove non riconducibile all’originaria «causa petendi» e fondata su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, comportanti un ampliamento dell’indagine giudiziaria e un allargamento della materia del contendere, si traduce in un motivo aggiunto, e dunque in una nuovadomanda vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 D. Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 32390/2022, Cass. n. 13742/2015). 5. In definitiva, sulla scorta di quanto precede, il ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate deve essere respinto. 6. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato e che l’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, tuttavia non celebratasi. 7. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e lo rigetta nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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