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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:773
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0158_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 1 o ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑158/20 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea – Cittadini del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’Unione – Elezioni europee del 2019 – Domanda rivolta al Consiglio dell’Unione europea di rinviare le elezioni europee – Ricorso per carenza – Difetto di legittimazione ad agire – Rigetto del ricorso, in quanto irricevibile, da parte del Tribunale – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 23)

2. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Astensione del Consiglio dall’adottare una decisione sul rinvio delle elezioni europee del 2019 – Ricorso proposto da cittadini del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’Unione – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità (Artt. 263, comma 4, e 265, comma 3, TFUE) (v. punti 29‑36)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punti 44‑46, 54) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] si fanno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0158_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 1 o ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑158/20 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea – Cittadini del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’Unione – Elezioni europee del 2019 – Domanda rivolta al Consiglio dell’Unione europea di rinviare le elezioni europee – Ricorso per carenza – Difetto di legittimazione ad agire – Rigetto del ricorso, in quanto irricevibile, da parte del Tribunale – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 23) 2. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Astensione del Consiglio dall’adottare una decisione sul rinvio delle elezioni europee del 2019 – Ricorso proposto da cittadini del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’Unione – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità (Artt. 263, comma 4, e 265, comma 3, TFUE) (v. punti 29‑36) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punti 44‑46, 54) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] si fanno carico delle proprie spese.
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