Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:773
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0158_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 1
o
ottobre 2020 –
[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa C‑158/20 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea – Cittadini del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’Unione – Elezioni europee del 2019 – Domanda rivolta al Consiglio dell’Unione europea di rinviare le elezioni europee – Ricorso per carenza – Difetto di legittimazione ad agire – Rigetto del ricorso, in quanto irricevibile, da parte del Tribunale – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punto 23)
2.
Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Astensione del Consiglio dall’adottare una decisione sul rinvio delle elezioni europee del 2019 – Ricorso proposto da cittadini del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’Unione – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità
(Artt. 263, comma 4, e 265, comma 3, TFUE)
(v. punti 29‑36)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)
(v. punti 44‑46, 54)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] si fanno carico delle proprie spese.