CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16451/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23 gennaio 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 29567 del 27/3/2019 la Seconda sezione di questa Corte, per quanto rileva in questa Sede, ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per vizio di motivazione relativo alla affermata partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere di cui al capo A), e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva. F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : D E B O R A T R I P I C C I O N E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 d 2 7 d 5 1 c f 9 b c d c 6 F i r m a t o D a : E R C O L E A P R I L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 0 d c 6 5 2 c c a 1 0 3 8 6 2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto e rideterminato il trattamento sanzionatorio decurtando da questo gli aumenti di pena applicati per detto reato, nonché per i reati di cui ai capi G1), S3), P5), S5) e P7) per i quali la sentenza rescindente aveva disposto l’annullamento senza rinvio; ha, invece, ritenuto la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato il trattamento sanzionatorio inflittogli, previa eliminazione degli aumenti di pena applicati per i reati D1) e I8), oggetto di annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono separati ricorsi per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sulla base dei motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 3. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce vizi di violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 529 e 649 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che con provvedimento del 9/6/2021 (allegato al ricorso), la medesima Corte territoriale, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di cui ai capi N5) ed N7) perché già definiti con sentenza passata in giudicato, disponendo l’eliminazione del relativo aumento di pena, pari a mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con un unico motivo, il vizio di violazione dell’art. 99 cod. pen. e di carenza assoluta della motivazione in quanto la Corte territoriale ha omesso di considerare che le condanne riportate nel casellario riguardano fatti risalenti nel tempo, che molte di queste sono state espiate in affidamento in prova e che non è stato evidenziato alcun collegamento con il fatto reato ascritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto non deduce alcun vizio di legittimità della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte di adottare un provvedimento di rideterminazione del trattamento sanzionatorio che esula dal perimetro del presente giudizio di legittimità, prospettando una questione estranea al giudizio rescissorio ed inerente alla fase dell’esecuzione della pena. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, in termini coerenti con la costante esegesi della giurisprudenza di 2 F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : D E B O R A T R I P I C C I O N E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 d 2 7 d 5 1 c f 9 b c d c 6 F i r m a t o D a : E R C O L E A P R I L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 0 d c 6 5 2 c c a 1 0 3 8 6 legittimità (cfr. Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247838) in merito alla sussistenza della contestata recidiva (si veda pagina 19 in cui si è ritenuto che i reati ascritti al ricorrente, valutati alla luce dei precedenti per rapina, lesioni personali e cessione di sostanze stupefacenti, sono indicativi della sua maggiore pericolosità e della sua accresciuta capacità a delinquere). 3. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.