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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49616/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 29 settembre 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di riciclaggio. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato l'unico a compiere l'azione delittuosa, senza che il ricorrente avesse partecipato in alcun modo e senza che la sua azione fosse accompagnata dall'elemento psicologico necessario ad integrare il reato contestato, come risultava anche dalle dichiarazioni del coimputato. 1.2 II difensore lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva: il giudice di primo grado aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di sostituzione di persona, ritenendo che lo stesso di fosse sostituito a [OSCURATO:PERSONA] ed attivato un'utenza telefonica, quando dal contratto di attivazione della stessa era risultato chiaramente che la sottoscrizione sul contratto era della Perconti e non era stata disposta una perizia in merito, malgrado le richieste della difesa. 1.3 II difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, chiede la revoca della pena accessoria ex art. 29 cod.pen. e il riconoscimento dei doppi benefici di legge, ove concedibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alla eccezione del primo motivo di ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.

Nel caso in esame, la motivazione della Corte di appello è corretta nella parte in cui ha elencato i numerosi elementi di prova a carico dell'imputato (pag.2 e 3 della sentenza impugnata) e sul punto il ricorso propone una inammissibile rivalutazione degli stessi. 1.2 Quanto alla richiesta di perizia, non risulta che la stessa fosse stata proposta in appello, e comunque non si vede quale sia l'interesse dell'imputato, visto che il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. 1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, la mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01), e la pena è stata contenuta nel minimo edittale.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 29 settembre 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di riciclaggio. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato l'unico a compiere l'azione delittuosa, senza che il ricorrente avesse partecipato in alcun modo e senza che la sua azione fosse accompagnata dall'elemento psicologico necessario ad integrare il reato contestato, come risultava anche dalle dichiarazioni del coimputato. 1.2 II difensore lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva: il giudice di primo grado aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di sostituzione di persona, ritenendo che lo stesso di fosse sostituito a [OSCURATO:PERSONA] ed attivato un'utenza telefonica, quando dal contratto di attivazione della stessa era risultato chiaramente che la sottoscrizione sul contratto era della Perconti e non era stata disposta una perizia in merito, malgrado le richieste della difesa. 1.3 II difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, chiede la revoca della pena accessoria ex art. 29 cod.pen. e il riconoscimento dei doppi benefici di legge, ove concedibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alla eccezione del primo motivo di ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Nel caso in esame, la motivazione della Corte di appello è corretta nella parte in cui ha elencato i numerosi elementi di prova a carico dell'imputato (pag.2 e 3 della sentenza impugnata) e sul punto il ricorso propone una inammissibile rivalutazione degli stessi. 1.2 Quanto alla richiesta di perizia, non risulta che la stessa fosse stata proposta in appello, e comunque non si vede quale sia l'interesse dell'imputato, visto che il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. 1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, la mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01), e la pena è stata contenuta nel minimo edittale. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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