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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 24176/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, commi 2 lett. b), comma 2 bis e 2-sexies, cod. strada (fatto del 21.8.2018).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b e lett. c).

Erroneamente la Corte aveva ritenuto la inutilizzabilità - per omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - delle analisi tossicologiche alla base della condanna sin dal giudizio di primo grado e prima della relativa sentenza.

Il vizio, rientrante nel novero delle nullità a regime intermedio, non era stato eccepito nel corso del giudizio di primo grado ma solo nel giudizio di appello.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, (Sez.

U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263023 - 01).

Nel caso in esame, come rilevato dal Procuratore Generale, non risulta dai verbali del giudizio di primo grado che la nullità sia stata eccepita, né la sentenza di primo grado ne dà atto.

3. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.

Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, commi 2 lett. b), comma 2 bis e 2-sexies, cod. strada (fatto del 21.8.2018). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b e lett. c). Erroneamente la Corte aveva ritenuto la inutilizzabilità - per omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - delle analisi tossicologiche alla base della condanna sin dal giudizio di primo grado e prima della relativa sentenza. Il vizio, rientrante nel novero delle nullità a regime intermedio, non era stato eccepito nel corso del giudizio di primo grado ma solo nel giudizio di appello. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, (Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263023 - 01). Nel caso in esame, come rilevato dal Procuratore Generale, non risulta dai verbali del giudizio di primo grado che la nullità sia stata eccepita, né la sentenza di primo grado ne dà atto. 3. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 24176/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris