CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05368/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentitala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnatala Corte di appello di Venezia ha confermato la condannadi [OSCURATO:PERSONA] per avere formato un testament o olografo falso , datato 6 agosto 2012, apparentemente manoscrittoda [OSCURATO:PERSONA] deceduta il 3ottobre 2013, con il quale l'imputata veniva designata come erede universale di un patrimonio comprendente anche l’immobile adibito ad abitazione della de cuius. La stessa [OSCURATO:PERSONA] presentava al notaio il testamento per la pubblicazione,avvenuta il 3 aprile 2014. I giudici di primo e secondo grado — recependo gli esiti dell a consulenz a grafologica eseguita dall’esperto nominato dal pubblico ministero —hanno ritenuto provata la falsità del testamento olografo redatto con una scrittura "controllata" che tenta di imitare quella di [OSCURATO:PERSONA], incorrendo in evidenti difformità. I medesimi giudici hanno ricondotto la responsabilità del falso all'unica beneficiaria [OSCURATO:PERSONA], la quale non era legata da stretti rapporti di amicizia o assistenza nei confronti della de cuius, donna anziana, schiva, sola, deceduta senza lasciare testamenti diversi da quelli per cui è processo. La presente decisione fa seguito a un annullamento senza rinvio disposto da questa stessa sezione in relazione a una precedente sentenza di prescrizione, adottata de plano nonostante l'imputata avesse dichiarato di rinunciare alla prescrizione. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorr e l’imputat a , tramite i l difensore, articolandotre motivi. 2.1.Il primo denuncia vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità espresso con riguardo alla "principale testimone di accusa" [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa detta testimone ha svolto un ruolo centrale nell'impianto accusatorio sia per il recupero delle scritture di comparazione utilizzate per la redazione della consulenza del Pubblico ministero, sia per la ricostruzione della presunta mancanza di rapporti di amicizia tra l'imputata e la defunta [OSCURATO:PERSONA]. Con l'atto di appello si introducevano due considerazioni dirette a infirmare l'affidabilità delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]: l'interesse patrimoniale derivante dalla possibilità di acquistare all’asta l'immobile della [OSCURATO:PERSONA], una volta che i suoi beni fossero stati incamerati dallo Stato; l'attività di selezione delle prove dalla stessa compiuto rispetto ai numerosi scritti (anche poetici) di cui la testimone era in possesso. La sentenza impugnata, lamenta la difesa, non ha affrontato, nei termini prospettati, il tema dell'interesse patrimoniale, poiché si è arrestata al rilievo che la [OSCURATO:PERSONA] non è erede della Cavaleri e quindi non avrebbe nulla da guadagnare da un accertamento sulla falsità del testamento. Sul secondo aspetto, invece, la Corte di appello ha travisato il rilievo difensivo, confutando un'obiezione mai sollevata: il giudice di merito riconosce che la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un'operazione di selezione, ma sostiene che si tratta di attività, per un verso, ammessa dalla testimone, la cui attendibilità ne esce, quindi, rafforzata, e, per altro, verso, compiuta per inesperienza, negligenza o sciatteria. Tuttavia non erano queste le tematiche sollevate nel gravame, le quali miravano, invece, a suggerire "prudenza" nella valutazione di una deposizione chiave. La motivazione è anche illogica, poiché, era in discussione non la buona fede della [OSCURATO:PERSONA], ma il suo "incolpevole" determinarsi in senso accusatorio;difatti non potrebbe escludersi che altre tipologie di scrittidella [OSCURATO:PERSONA] potessero condurre il consulente a un risultato completamente diverso. 2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione nell'apprezzamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 9 dicembre 2020. A differenza di quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non possono suffragare la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA], poiché egli riferisce tutte circostanze apprese dalla [OSCURATO:PERSONA] medesima. Pertanto se le dichiarazioni del testimone della difesa, [OSCURATO:PERSONA] sono state considerate prive di valenza perché de relato dall'imputata, la stessa conclusione avrebbe dovuto colpire le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] perché de relatodalla [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo lamenta vizio di motivazione sulla mancata istituzione di una perizia grafologica, nonché sulla formulazione di un "innovativo" giudizio di evidente falsità del testamento. La Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva di procedere a verifica peritale sul testamento, sul rilievo che l'imputata avrebbe adottato la stessa tattica di "controllo" nella scrittura del saggio grafico, già seguita con il consulente tecnico della pubblica accusa. La motivazione, secondo la difesa, è intrinsecamente illogica lì dove compie una prognosi su un comportamento futuro; e, inoltre, muove da una circostanza diversa da quella riferita dal consulente tecnico del pubblico ministero il quale, in sintonia con ilconsulente della difesa, ha chiarito che la mancanza di naturalezza nel saggio grafico dell'imputata "era dovuta esclusivamente all'emotività del momento e non a un intento fraudolento". Del tutto incongrua si rivela, poi, l'affermazione secondo la quale la falsità del testamento emergerebbe ictu oculi, dato che i due esperti che hanno valutato la scrittura sono pervenuti a risultati opposti. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come premesso nel " ritenuto in fatto " , l'imputata ha rinunciato alla prescrizione. I motivi proposti non intaccano la tenuta logica dell'ampio impianto argomentativo fornito dall'integrarsi delle sentenze di primo e secondo grado e che si fonda,da un lato, sull'accertamento, stabilito con metodo scientifico, della falsità del testamento olografo per cui è processo e, dall'altro lato , sulla riconducibilità all'odierna imputata della condotta di falsificazione, in forza di una stringente prova logica. 3. Sono inammissibilitutte le doglianze concernenti la falsità del testamento. Le censurereitera no questioni di fatto già devolute alla Corte di appello la quale, con motivazione immune da vizi logici, ha ribadito il giudizio di falsità. La Corte di appello condivide la scelta operata dal Tribunale di recepire, al riguardo,le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico del Pubblico ministero che ha concluso per la falsità del testamento, resa evidente da una scrittura caratterizzata da scarsa naturalezza esecutiva, trattandosi di "imitazioni veloci" della grafia della de cuius. I giudici di merito hanno poi adeguatamente spiegato come questo esito non sia infirmato dalle valutazioni espresse dal consulente tecnico della difesa, il quale ha incentrato la propria analisi sulla incerta provenienza delle scritture di comparazione fornite da [OSCURATO:PERSONA](cfr. pagg. 6 e 9 sentenza di primo grado), senza però valutare adeguatamente tutte le scritture di comparazione (analiticamente indicate alle pagg. 14 e 15 della sentenza di appello), ma soprattutto senza introdurreelementi suscettibili di confutare il dato della scrittura forzata e imitativache contraddistingue il testamento olografo e che rimane un caposaldo incontroverso della decisione. D’altra parte,già il Tribunale ha superato le obiezioni sollevate, con il primo motivo di ricorso, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La decisione di primo grado, acutamente, pone in risalto la patente inverosimiglianza della tesi difensiva,secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe selezionato "ad arte" (ora in ricorso si assume, invece, in modo inconsapevole) le scritture di comparazione con abilità (conscia o inconscia) tale non solo da indurre a credere che la scrittura del testamento fosse falsa, ma addirittura da riuscire a fare in modo che quella scrittura presentasse tratti di similitudine con quella dell'imputata (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado). Con l'ulteriore avvertenza che anche l'imputata era in possesso di documenti scritti dalla de cuius, che però si è sempre guardata bene dall'esibire nel corso del processo (cfr. pag. 9). La complessiva struttura argomentativa ricavabile dalla integrazione delle sentenze di primo e secondo grado lascia emergere che le conclusioni del consulente tecnico dell'accusa sono state valutate in termini di affidabilità e completezza; che non s ono state ignorate le argomentazioni de l consulent e nominato dall'imputata; che laprospettiva tecnico-scientifica è stata integrata con quella logico-indiziaria(Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269907). Tanto basta a soddisfare il controllo sulla motivazione demandato alla Corte di cassazione (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909; Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014, Homm, Rv. 258630; Sez. 1, n. 25183 del 17/02/2009 , Panini, Rv. 243791). In sintesi,risulta ben argomentato l'accertamento che il testamento per cui è processo è falso in quanto l'atto è stato confezionat o da una mano diversa da quella del testatore. 4. Sono infondatele censure in punto di riconducibilità del fatto all’imputata. Il consulente tecnico del Pubblico ministero ha ritenuto che la grafia del testamento fosse riferibile alla mano dell'imputata in termini di "elevata probabilità". 4.1. Tuttavia non è questo il dato su cui poggia l'affermazione di responsabilità, la quale fa ricorso, invece, al paradigma della prova di natura indiziaria o critica. Occorre sperimentare, allora, la tenuta argomentativa della decisione alla luce dei parametri disegnati da Sez. 5, n. 29877 del 15/09/2020, Stuflesser, Rv. 279699 -01, sì da ricondurre la valutazione probatoria al correlativo parametro normativo di riferimento onde saggiarne la conformità alle regole processuali che la governano. 4.2. Secondo la previsione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo, dal requisito, non espressamente richiamato ma fondante, della “certezza”, che implica la verifica processuale della sua sussistenza (Sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco). L’indicato requisito non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico, partecipando, invece, di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio (Sez. 1, n. 31456 del21/05/2008, dep. 29/07/2008, Franzoni); esso, tuttavia, conduce a evitare che la prova critica (indiretta) possa fondarsi su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando – contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica – personali impressioni o immaginazionidel decidente o mere congetture ( Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015 , dep. 2016, Korkaj, Rv. 266882). La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa, vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l’univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile;infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno e non porsi in contraddizione tra loro. Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio implica come operazione propedeutica quella di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascunonella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). La prova indiziaria, proprio in rapporto alle suecaratteristiche intrinseche, non può,per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta; essa, invero, conducealla scoperta dell'identità dell'autore di unfatto di reato attraverso «significati intermedi», tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze. Ferma restandola certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può dunquepretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle “modalità realizzative” del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (Sez. 1, n. 5758 del 14/10/2015, dep.2016, Binni). Il processo penale non fa applicazione di regole gnoseologiche idonee a proporre conclusioni necessarie;le argomentazioni essenzialmente informative e logico-argomentative della decisione giudiziale sono, invece, finalizzate alla conoscenza nuova di un fatto specifico, che attiene a un fatto umano (il reato), legato a variabili non necessariamente razionali o non completamente intelligibili, e la cui verifica processuale passa attraverso il ragionamento probatorio, che consente di passare dall’elemento di prova al risultato di prova in vista del conseguimento della certezza di natura processuale. 4.3. Questo collegio ri tiene che l’ordito argomentativo della sentenza impugnata soddisfila regola metodologica sancita dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen. Il primo, e più significativo elemento indiziario, viene ravvisato dai giudici di merito nell’argomento del cui prodest. La terminologia impiegata può dare adito a equivoci e va meglio chiarita. [OSCURATO:PERSONA] hanno definito “superata e ormai ripudiata la teoria del cui prodest”, affermando che la genericaed equivoca individuazione di un’area di "interesse" alcompimento del delitto (in quel caso un omicidio) costituisce solo ragione di sospetto, supposizione o argomento congetturale, tenuto contoaltresì dell’incerta prova circa l’esclusività o la molteplicità dei moventidel delitto (Sez. U.n. 45276 del 30/10/2003, in motivazione, paragrafo 7.7.2.) . Ben diverso dal caso deciso dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] è quello in cui vengono in rilievo non una pluralità indeterminata di possibili “moventi” (che privano l’elemento del pre-requisito della “certezza”), ma l’interesse preciso di un soggetto che è intrinseco alla condotta e che viene reso manifesto da lla stessa struttura e declinazione dell’illecitonel caso concreto. In talitermini e con tali precisazioni può accogliersi il principio in forza del quale: «In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del cui prodest, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante» (Sez. 3, n. 15755 del 22/01/2020, Ventura, Rv. 279271; conf. Sez. 5, n. 12329 del 04/03/1988, D’Oronzo, Rv. 179918). In definitiva l’elemento de “l’interesse” può rappresentare un indizio utile ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriori circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in unmedesimo contesto dimostrativo ( Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 , Mannino, Rv. 231678). Nella specie l’elemento de “l’interesse”, come esposto dai giudici di merito, è dotato dicertezza, gravità e precisione. Il testamentofalso contiene disposizioni favorevoli solo al l’imputat a che, per effetto di esse, diviene erede unicae universale acquisendo l’intero asse ereditario comprensivo anche di un immobile abitativo. Questo dato oggettivo —qualunque sia la formula che si intende impiegare per definirlo— risponde ai requisiti d i certezza ( alla luce della verifica processuale circa la sua sussistenza ), gravità ( espressa dal la sua rilevante capacità dimostrativa in ragione della sua immediata pertinenza al thema probandum) e specificità(data la univocità e insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile). L’emergenza esaminata, per quanto pregnante, ha valenza indiziari a e , dunque,da sola non basta a supportare l' affermazione di responsabilità dato che , si ripete, l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. postula che gli indizi siano plurimi (almenodue) e concordanti vale a dire che si muovano nella stessa direzione, sianologicamente dello stesso segno, non si pongano in contraddizione tra loro. Ebbene la sentenza impugnata mostra di valorizzare ulteriori, concordanti elementi: la circostanzache il testamento falso fosse spuntato improvvisamente proprio tra le carte della de cuiusin mano all'imputata; il comportamento anomalo dell'imputata, la quale, una volta rinvenuto il testamento,neppure lo mostra alla [OSCURATO:PERSONA], né la informa subito del fortuito e fortunoso ritrovamento, ma solo in un secondo momento la porta a conoscenza di averlo portato dal notaio per la pubblicazione; l'assenza di stretti legami di parentela o amicizia tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'imputata,che neppure l'aveva assistita durante la degenza in ospedale e che non godeva di particolare fiducia da parte della de cuius (la quale aveva affidato le chiavi di casa alla [OSCURATO:PERSONA]); la condotta sospetta dell'imputata che ha reso un saggio grafico intenzionalmente carente di naturalezza esecutiva, poiché, secondo quanto osservato dal consulente tecnico del pubblico ministero,"la scrittura del saggio grafico appare elementare e trasandata, in contrapposizione allo stile accurato, elegante e personalizzato proprio delle firme autografe di [OSCURATO:PERSONA] di data antecedente" (cfr. pag. 17 sentenza di appello). Quest'ultima affermazione non è intaccata dal motivo di ricorso che denuncia un travisamento della prova nella interpretazione delle dichiarazioni del consulente tecnico di accusa. Secondo la difesa lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero avrebbe concordato con quello della difesa sul fattoche la mancanza di naturalezza nel saggio grafico dell'imputata "era dovuta esclusivamente all'emotività del momento". La doglianza non ha pregio sia perché, come si evince dalle dichiarazioni trascritte in ricorso, il consulente non si è affatto pronunciato nei termini decisi e certi descritti in ricorso ma si è limitato a prospettare un'ipotesi ("magari è anche l'emotività del momento"),sia in quanto il denunciato travisamento riguarda non il risultato, oggettivo e incontestabile, della prova, ma la sua valutazione. È pacifico che l'imputata ha reso un saggio grafico "controllato" e privo di spontaneità, questo è il dato, indiscusso, offerto dal consulente tecnico e non contrastato dalla difesa; l'intenzionalità della scelta è un aspetto valutativo che svolge la Corte di appello sulla scorta di un ragionamento,immune da cadute logiche,che fa leva anche sulla circostanza che l'imputata ha adottato la stessa tecnica anche quando, a distanza di tempo, ha reso il saggio grafico alla propria consulente (pag. 18). 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il paragone, su cui è incentrata la doglianza, tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto privo di fondamento, postoche: muove da un assunto che non si rinviene nelle sentenze e cioè che [OSCURATO:PERSONA] non sia testimone diretto e abbia deposto solo su circostanze riferitegli dalla [OSCURATO:PERSONA]; equipara due situazioni ben diverse, quella del testimone che riferisce il raccontodi un altro testimone e quelle di colui che si fa latore della tesi dell'imputata; involge la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che, in ogni caso, è priva di decisività. 6. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 6.1. La mancata istituzione di perizia grafologica riposa sulle ragioni della motivazione che, valutate nel loro complesso, ne evidenziano la superfluità, soprattutto considerato che: la falsità del testamento è un dato provato in termini di certezza e che la riconducibilità all'imputata della condotta di falsificazione poggia, in massima e decisiva parte, su elementi diversi da quelli forniti dalle valutazioni degli esperti. 6.2. Rappresenta solo un argomento ad abundantiam, privo di rilevanza decisoria, quello introdotto dalla Corte di appello sul fatto che anche un profano sarebbe in grado di notare le "immediate e radicali divergenti esistenti, in particolare, forse ancor prima che nella scrittura corsiva delle parole ...,nel modo radicalmente difforme di tracciare numeri e cifre..." (cfr. pag