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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 10507/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I2n [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Palermo, con sentenza in data ta221=2t in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del Nicolosi in ordine ai reati di cui ai capi B, D (solo in relazione ad alcune condotte), E, F, G, H, ed I (quest'ultimo riqualificato), per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena nei confronti del sunnominato in ordine ai residui capi A (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.), D (artt. 81 cpv., 99 cod. pen., 2, 4, 7

I. 895/1967) ed M (artt. 99, 110 cod. pen., 73, comma 1 bis d.P.R. 309/1990) nella misura di anni cinque, mesi sette di reclusione ed euro 1.500 di multa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena inflitta in primo grado, pari a complessivi anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 8.000 di multa, in relazione ai capi C (artt.110, 99 cod. pen., 4 e 7

I. 895/1967) ed I (artt. 99, 110, 624 bis cod. pen.), veniva confermata.

Gli imputati, tramite difensore, hanno proposto ricorso per cassazione.

Ricorso Nicolosi.

Il ricorrente ha chiesto: -assoluzione in ordine al capo A per non aver commesso il fatto (motivo primo); -assoluzione in ordine al capo E (rectius, D) perché il fatto non sussiste e/o per non averlo commesso (motivo secondo); -assoluzione in ordine al capo M perché il fatto non sussiste (motivo quinto, rectius, terzo); -applicarsi le attenuanti generiche ed il minimo della pena (motivo sesto, rectius, quarto).

Ricorso Cassar.

Il ricorrente ha chiesto: -assoluzione in ordine al capo C perché il fatto non sussiste e/o per non averlo commesso (motivo primo); -assoluzione in ordine al capo I per non aver commesso il fatto (motivo secondo); -escludersi la contestata recidiva, applicarsi le attenuanti generiche ed il minimo della pena (motivo terzo).

I ricorsi sono entrambi inammissibili per genericità.

Gli stessi incorrono, infatti, in un primo ed assorbente motivo di inammissibilità, nella parte in cui i ricorrenti formulano delle richieste di assoluzione dell'imputato o di riduzione della pena, non consentite in questa sede.

Il petitum formulato è, infatti, del tutto estraneo all'ambito decisionale proprio del giudizio di legittimità, avendo i ricorrenti chiesto alla Corte di cassazione di adottare provvedimenti propri della giurisdizione di merito.

Né può ritenersi sufficiente, ai fini della qualificazione dell'atto quale "ricorso per cassazione", in assenza di titolarità dei singoli motivi e la mancata indicazione delle singole doglianze con riferimento ai casi (nemmeno graficamente indicati) di cui all'art. 606 cod. proc. pen., dovendo le conclusioni formulate dalla difesa porsi in linea con le specificità dei casi di ricorso ivi enumerati e le peculiarità del giudizio demandato a questa Corte, nonché con le tipologie di decisioni che essa può emettere, puntualmente indicate agli artt. 615 e ss. cod. proc. pen. (e fra le quali certo non si annovera l'assoluzione dell'imputato o la riduzione della pena).

La necessaria specificità e chiarezza del ricorso per cassazione e l'osservanza di uno schema di redazione dell'atto che sia funzionale ad una corretta introduzione del giudizio di legittimità è, del resto, un'esigenza che ha trovato un chiaro riferimento nel contenuto del protocollo di intesa stabilito tra La Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale forense in data 17 dicembre 2015 sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale.

E', infatti, espressamente previsto che il ricorso contenga l'indicazione "delle richieste relative ai motivi esposti".

E' proprio tale precisazione che rende l'atto chiaro e completo e consente di attribuire specificità ai motivi esposti nel ricorso, in quanto funzionali al tipo di intervento che si intende ottenere dalla Suprema Corte.

Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole conclusione di rendere priva di significato la previsione contenuta nella lettera c) 4 dell'art. 581 cod. proc. pen. che, nel dettare, a pena di inammissibilità, i requisiti formali dell'impugnazione, stabilisce che questa enunci in modo specifico "le richieste, anche istruttorie", quale elemento di necessario raccordo tra i capi e punti della decisione impugnata e l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Trattasi di un ulteriore elemento testuale da cui si ricava la necessità che vi sia piena continenza tra il motivo di censura, l'argomentazione sviluppata a suo sostegno e le conclusioni formulate (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I2n [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Palermo, con sentenza in data ta221=2t in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del Nicolosi in ordine ai reati di cui ai capi B, D (solo in relazione ad alcune condotte), E, F, G, H, ed I (quest'ultimo riqualificato), per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena nei confronti del sunnominato in ordine ai residui capi A (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.), D (artt. 81 cpv., 99 cod. pen., 2, 4, 7 I. 895/1967) ed M (artt. 99, 110 cod. pen., 73, comma 1 bis d.P.R. 309/1990) nella misura di anni cinque, mesi sette di reclusione ed euro 1.500 di multa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena inflitta in primo grado, pari a complessivi anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 8.000 di multa, in relazione ai capi C (artt.110, 99 cod. pen., 4 e 7 I. 895/1967) ed I (artt. 99, 110, 624 bis cod. pen.), veniva confermata. Gli imputati, tramite difensore, hanno proposto ricorso per cassazione. Ricorso Nicolosi. Il ricorrente ha chiesto: -assoluzione in ordine al capo A per non aver commesso il fatto (motivo primo); -assoluzione in ordine al capo E (rectius, D) perché il fatto non sussiste e/o per non averlo commesso (motivo secondo); -assoluzione in ordine al capo M perché il fatto non sussiste (motivo quinto, rectius, terzo); -applicarsi le attenuanti generiche ed il minimo della pena (motivo sesto, rectius, quarto). Ricorso Cassar. Il ricorrente ha chiesto: -assoluzione in ordine al capo C perché il fatto non sussiste e/o per non averlo commesso (motivo primo); -assoluzione in ordine al capo I per non aver commesso il fatto (motivo secondo); -escludersi la contestata recidiva, applicarsi le attenuanti generiche ed il minimo della pena (motivo terzo). I ricorsi sono entrambi inammissibili per genericità. Gli stessi incorrono, infatti, in un primo ed assorbente motivo di inammissibilità, nella parte in cui i ricorrenti formulano delle richieste di assoluzione dell'imputato o di riduzione della pena, non consentite in questa sede. Il petitum formulato è, infatti, del tutto estraneo all'ambito decisionale proprio del giudizio di legittimità, avendo i ricorrenti chiesto alla Corte di cassazione di adottare provvedimenti propri della giurisdizione di merito. Né può ritenersi sufficiente, ai fini della qualificazione dell'atto quale "ricorso per cassazione", in assenza di titolarità dei singoli motivi e la mancata indicazione delle singole doglianze con riferimento ai casi (nemmeno graficamente indicati) di cui all'art. 606 cod. proc. pen., dovendo le conclusioni formulate dalla difesa porsi in linea con le specificità dei casi di ricorso ivi enumerati e le peculiarità del giudizio demandato a questa Corte, nonché con le tipologie di decisioni che essa può emettere, puntualmente indicate agli artt. 615 e ss. cod. proc. pen. (e fra le quali certo non si annovera l'assoluzione dell'imputato o la riduzione della pena). La necessaria specificità e chiarezza del ricorso per cassazione e l'osservanza di uno schema di redazione dell'atto che sia funzionale ad una corretta introduzione del giudizio di legittimità è, del resto, un'esigenza che ha trovato un chiaro riferimento nel contenuto del protocollo di intesa stabilito tra La Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale forense in data 17 dicembre 2015 sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale. E', infatti, espressamente previsto che il ricorso contenga l'indicazione "delle richieste relative ai motivi esposti". E' proprio tale precisazione che rende l'atto chiaro e completo e consente di attribuire specificità ai motivi esposti nel ricorso, in quanto funzionali al tipo di intervento che si intende ottenere dalla Suprema Corte. Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole conclusione di rendere priva di significato la previsione contenuta nella lettera c) 4 dell'art. 581 cod. proc. pen. che, nel dettare, a pena di inammissibilità, i requisiti formali dell'impugnazione, stabilisce che questa enunci in modo specifico "le richieste, anche istruttorie", quale elemento di necessario raccordo tra i capi e punti della decisione impugnata e l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Trattasi di un ulteriore elemento testuale da cui si ricava la necessità che vi sia piena continenza tra il motivo di censura, l'argomentazione sviluppata a suo sostegno e le conclusioni formulate (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'
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