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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20125/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale, ex art. 23, comma 8 d.I.137/2020, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria ritualmente depositata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1^ dicembre 2020 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, resa in sede di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 589, comma 2" cod. pen. per avere, alla guida della sua autovettura, percorrendo in ora notturna la strada statale n. 8 in Croazia, in direzione Zara, continuato a guidare nonostante la stanchezza, con colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione dell'art. 141 C.d.S., cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] -ed il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], per il quale non si è proceduto per difetto di querela- omettendo di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la circolazione e di attuare le manovre necessarie in condizione di sicurezza, arrestando tempestivamente il veicolo nei limiti del suo campo di visibilità dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, così deviando a destra con la parte anteriore del veicolo e precipitando in un burrone profondo venti metri.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando cinque motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo si duole dell'erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tenere conto nella sua applicazione, in relazione agli artt. 1, comma 3, 2, 9, 589, comma 2^ cod. peri. e 141 C.d.S., indicato come disposizione integrante l'aggravante di cui all'art. 589, comma 2^ cod. pen. e quale elemento di colpa specifica.

Rileva che il giudice di primo e secondo grado hanno ritenuto l'applicabilità dell'art. 141 C.d.S., ai fini del riconoscimento della fattispecie aggravata di cui all'art. 589, comma 2^ cod. pen., benché, in considerazione del /ocus commissi delicti, la medesima non possa trovare applicazione.

I giudici del merito, e ancor prima il pubblico ministero, invece, avrebbero dovuto verificare se dalla legge croata sia prevista una norma prudenziale equivalente ed eventualmente considerare quella come integrativa dell'art. 589, comma 2 cod. pen., per effetto del combinato disposto della norma incriminatrice e dell'art. 9 cod. pen..

4. Con il secondo motivo fa valere l'erronea applicazione dell'art. 141 C.d.S. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità.

Sottolinea che all'imputato è stata contestata la violazione della norma sulla circolazione stradale per avere omesso di regolare la velocità in modo da poter arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza, avendo tenuto una velocità di circa km/h 70, pur se la disposizione si limita a sancire una regola generale di regolazione della velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo, del suo carico, della strada e del traffico.

Ciò implica che, per affermarsi la violazione dell'art. 141 C.d.S, sia necessario accertare la dinamica del sinistro.

Al contrario, è la stessa sentenza impugnata a chiarire che ciò non è stato possibile, perché 'non vi è prova (..) che la fuoriuscita dall'asse stradale sia dovuta a qualche agente esterno', con la conseguenza che l'ipotesi del colpo di sonno sarebbe 'un'ipotesi indimostrata, che appare tuttavia plausibile' anche perché il sinistro si è verificato in orario notturno, quando la luce dei fari può non essere sufficiente ad assicurare una luminosità che garantisca la massima sicurezza.

Dunque, La Corte territoriale compie un duplice errore, da un lato sostenendo che Saponari avrebbe violato l'art. 141 C.d.S. non mantenendo una velocità adeguata, assegnando a questa trasgressione valore causale, dall'altro, ammettendo che non è possibile ricostruire la dinamica del sinistro, rimasta ignota, non essendovi prova della presenza di ostacoli esterni o improvvisi rispetto ai quali l'eccesso di velocità avrebbe impedito un'efficace manovra di emergenza, così desumendo che l'indimostrato colpo di sonno è la spiegazione più plausibile, pur ciò essendo estraneo all'eccesso di velocità.

Ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di circolazione stradale, occorre verificare se l'imminenza e la gravità di una situazione di pericolo sia percepibile con estrema facilità, chiarezza e prevedibilità e possa, quindi, essere evitata con diligenza anche minima, con la conseguenza che non si può formalizzare l'addebito quando manca la prova che il comportamento diligente avrebbe evitato l'esito antigiuridico o anche solo apprezzabili probabilità di scongiurare il danno.

Diversamente nel caso di specie manca la prova di un'individuata situazione di pericolo, della sua imminenza o percepibilità.

5. Con il terzo motivo censura il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, con riferimento alla ricostruzione delle cause del sinistro, alla valutazione controfattuale della condotta ritenuta lecita, alla possibilità di muovere un giudizio di rimproverabilità nei confronti dell'agente.

Ricorda che [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui si è prodotto il sinistro, dormiva, che [OSCURATO:PERSONA] è morta sul colpo, e che Saponati ha subito un grave trauma cranico, a seguito del quale è rimasto in coma, nulla ricordando al risveglio.

Gli unici elementi a disposizione per la ricostruzione della dinamica, quindi, sono i rilievi della Polizia croata, da cui si rilevano l'assenza di frenata e di scarrocciamento, una probabile velocità pari a k/h 70 e le pessime condizioni del guard-rail nel punto di impatto, dai quali nulla si può trarre sulle modalità di verificazione del sinistro e nulla viene ricavato, posto che la sentenza attribuisce le cause del sinistro alla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] con ragionamento che si spinge ad affermare che se la perdita di controllo del mezzo non può ricondursi ad un colpo di sonno, in assenza di prova, allora deve concludersi che ciò debba ricondursi alla distrazione, o alla negligenza o all'imprudenza.

Un simile modo di argomentare, nondimeno, dimostra che per la Corte territoriale (così come per il Tribunale) è irrilevante come si sia prodotto l'incidente, essendo sufficiente constatare che esso si è verificato per desumere dal fatto la sussistenza della condotta colposa del conducente, laddove avrebbe dovuto dare atto dell'impossibilità di attribuire una sufficiente credibilità razionale ad un'ipotesi anziché ad un'altra, ivi compreso il malore o l'attraversamento di animali, in assenza di qualsivoglia prova sull'accadimento.

Sottolinea che il giudice di seconda cura, ulteriormente errando, ha ritenuto che il pessimo stato del guard-rail non potesse che rivestire un ruolo concausale, pur se il consulente del pubblico ministero aveva sostenuto che nell'ipotesi di corretta efficienza della barriera, che risultava priva di un montante e danneggiata, le conseguenze del sinistro si sarebbero limitate al danneggiamento del veicolo e ad un grande spavento, perché l'auto sarebbe rimasta sulla carreggiata, mentre il suo pessimo stato aveva determinato la caduta dell'auto nel dirupo.

Nessun profilo di rimproverabilità, pertanto, può ascriversi al conducente, non essendo l'evento morte neppure prevedibile in concreto, egli potendo contare sulla normale efficacia ed operatività delle infrastrutture di sicurezza.

6. Con il quarto motivo ed il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 133 e. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanze attenuanti generiche Assume il consulente del pubblico ministero ha chiarito che la vittima dormiva sdraiata sul sedile posteriore dell'auto, senza cinture di sicurezza allacciate.

Questo fatto assurge a ruolo di concausa del decesso, perché l'allacciamento delle cinture avrebbe potuto evitarlo.

Si tratta di un elemento non valorizzato, così come quello relativo dell'inefficienza del guard-rail, entrambe rilevanti concause del sinistro mortale.

Nondimeno, il giudice di seconda cura, pur sollecitato, non ha inteso tenerne conto neanche al fine del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Si duole, infine, che la Corte territoriale, nel negare l'applicazione delle attenuanti generiche, affermato che l'imputato non ne era meritevole perché non aveva fornito alcun contributo conoscitivo, volontariamente ignorando che Saponati rimase in corna per settimane e fu incapace di ricordare i fatti.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Il terzo motivo è fondato ed assorbe le altre doglianze.

3. La Corte, infatti, afferma la responsabilità dell'imputato su un ragionamento manifestamente illogico, che si fonda sulla base di addebiti di colpa di colpa alternativi, privi di fondamento probatorio, escludendo che il prodursi del sinistro sia riconducibile ad ipotesi diverse da quelle ipotizzate, perché non dimostrate.

4. Invero, la sentenza impugnata, riconosce intrinsecamente l'impossibilità di ricostruire la causa del sinistro, osservando che quanto affermato dal primo giudice, e cioè che l'incidente fu cagionato da un colpo di sonno, è ipotesi indimostrata.

Su questa base, sostiene che, essendo il tratto stradale rettilineo, ancorché non risulti provato che il ricorrente si sia addormentato alla guida, l'assenza di particolari ostacoli dimostra che la perdita di controllo dell'auto fu senz'altro occasionata da una distrazione del conducente, non risultando altrimenti spiegabile, essendo comunque la velocità del veicolo, pari a km/h 70,00 certamente eccessiva rispetto alle condizioni di tempo e di luogo.

Va, tuttavia osservato, a questo proposito che la velocità dell'auto, che viaggiava su strada extraurbana, era certamente consentita ed inferiore a quella massima prevista sul tratto stradale, tanto che non viene riportato che il conducente sia stato sanzionato per l'eccesso di velocità, né posto in dubbio dalla .sentenza che il limite fosse superiore.

D'altro canto, è proprio il giudice di seconda cura che rileva come il guardrail fosse in cattive condizioni di manutenzione, non essendo stato utile a trattenere il veicolo, che precipitò nella scarpata.

Dunque, in assenza di informazioni sulle modalità di accadimento del sinistro, la Corte si limita a formulare mere ipotesi, senza neppure valutare le cause alternative dedotte, quali un malore o l'improvviso attraversamento di un animale o ancora l'invasione di corsia da parte di un'auto.proveniente dalla corsia opposta di marcia, che abbia indotto la sterzata a destra, semplicemente liquidandole come indimostrate, senza soffermarsi sul fatto che anche quelle supposte dalla sentenza sono sguarnite del minimo principio di prova, e si rivelano, per ciò stesso, meramente congetturali.

L'impossibilità di ulteriori accertamenti sulla condotta dell'imputato e sul nesso di causalità fra la medesima ed il sinistro impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale, ex art. 23, comma 8 d.I.137/2020, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria ritualmente depositata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1^ dicembre 2020 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, resa in sede di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 589, comma 2" cod. pen. per avere, alla guida della sua autovettura, percorrendo in ora notturna la strada statale n. 8 in Croazia, in direzione Zara, continuato a guidare nonostante la stanchezza, con colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione dell'art. 141 C.d.S., cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] -ed il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], per il quale non si è proceduto per difetto di querela- omettendo di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la circolazione e di attuare le manovre necessarie in condizione di sicurezza, arrestando tempestivamente il veicolo nei limiti del suo campo di visibilità dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, così deviando a destra con la parte anteriore del veicolo e precipitando in un burrone profondo venti metri. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando cinque motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo si duole dell'erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tenere conto nella sua applicazione, in relazione agli artt. 1, comma 3, 2, 9, 589, comma 2^ cod. peri. e 141 C.d.S., indicato come disposizione integrante l'aggravante di cui all'art. 589, comma 2^ cod. pen. e quale elemento di colpa specifica. Rileva che il giudice di primo e secondo grado hanno ritenuto l'applicabilità dell'art. 141 C.d.S., ai fini del riconoscimento della fattispecie aggravata di cui all'art. 589, comma 2^ cod. pen., benché, in considerazione del /ocus commissi delicti, la medesima non possa trovare applicazione. I giudici del merito, e ancor prima il pubblico ministero, invece, avrebbero dovuto verificare se dalla legge croata sia prevista una norma prudenziale equivalente ed eventualmente considerare quella come integrativa dell'art. 589, comma 2 cod. pen., per effetto del combinato disposto della norma incriminatrice e dell'art. 9 cod. pen.. 4. Con il secondo motivo fa valere l'erronea applicazione dell'art. 141 C.d.S. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità. Sottolinea che all'imputato è stata contestata la violazione della norma sulla circolazione stradale per avere omesso di regolare la velocità in modo da poter arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza, avendo tenuto una velocità di circa km/h 70, pur se la disposizione si limita a sancire una regola generale di regolazione della velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo, del suo carico, della strada e del traffico. Ciò implica che, per affermarsi la violazione dell'art. 141 C.d.S, sia necessario accertare la dinamica del sinistro. Al contrario, è la stessa sentenza impugnata a chiarire che ciò non è stato possibile, perché 'non vi è prova (..) che la fuoriuscita dall'asse stradale sia dovuta a qualche agente esterno', con la conseguenza che l'ipotesi del colpo di sonno sarebbe 'un'ipotesi indimostrata, che appare tuttavia plausibile' anche perché il sinistro si è verificato in orario notturno, quando la luce dei fari può non essere sufficiente ad assicurare una luminosità che garantisca la massima sicurezza. Dunque, La Corte territoriale compie un duplice errore, da un lato sostenendo che Saponari avrebbe violato l'art. 141 C.d.S. non mantenendo una velocità adeguata, assegnando a questa trasgressione valore causale, dall'altro, ammettendo che non è possibile ricostruire la dinamica del sinistro, rimasta ignota, non essendovi prova della presenza di ostacoli esterni o improvvisi rispetto ai quali l'eccesso di velocità avrebbe impedito un'efficace manovra di emergenza, così desumendo che l'indimostrato colpo di sonno è la spiegazione più plausibile, pur ciò essendo estraneo all'eccesso di velocità. Ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di circolazione stradale, occorre verificare se l'imminenza e la gravità di una situazione di pericolo sia percepibile con estrema facilità, chiarezza e prevedibilità e possa, quindi, essere evitata con diligenza anche minima, con la conseguenza che non si può formalizzare l'addebito quando manca la prova che il comportamento diligente avrebbe evitato l'esito antigiuridico o anche solo apprezzabili probabilità di scongiurare il danno. Diversamente nel caso di specie manca la prova di un'individuata situazione di pericolo, della sua imminenza o percepibilità. 5. Con il terzo motivo censura il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, con riferimento alla ricostruzione delle cause del sinistro, alla valutazione controfattuale della condotta ritenuta lecita, alla possibilità di muovere un giudizio di rimproverabilità nei confronti dell'agente. Ricorda che [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui si è prodotto il sinistro, dormiva, che [OSCURATO:PERSONA] è morta sul colpo, e che Saponati ha subito un grave trauma cranico, a seguito del quale è rimasto in coma, nulla ricordando al risveglio. Gli unici elementi a disposizione per la ricostruzione della dinamica, quindi, sono i rilievi della Polizia croata, da cui si rilevano l'assenza di frenata e di scarrocciamento, una probabile velocità pari a k/h 70 e le pessime condizioni del guard-rail nel punto di impatto, dai quali nulla si può trarre sulle modalità di verificazione del sinistro e nulla viene ricavato, posto che la sentenza attribuisce le cause del sinistro alla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] con ragionamento che si spinge ad affermare che se la perdita di controllo del mezzo non può ricondursi ad un colpo di sonno, in assenza di prova, allora deve concludersi che ciò debba ricondursi alla distrazione, o alla negligenza o all'imprudenza. Un simile modo di argomentare, nondimeno, dimostra che per la Corte territoriale (così come per il Tribunale) è irrilevante come si sia prodotto l'incidente, essendo sufficiente constatare che esso si è verificato per desumere dal fatto la sussistenza della condotta colposa del conducente, laddove avrebbe dovuto dare atto dell'impossibilità di attribuire una sufficiente credibilità razionale ad un'ipotesi anziché ad un'altra, ivi compreso il malore o l'attraversamento di animali, in assenza di qualsivoglia prova sull'accadimento. Sottolinea che il giudice di seconda cura, ulteriormente errando, ha ritenuto che il pessimo stato del guard-rail non potesse che rivestire un ruolo concausale, pur se il consulente del pubblico ministero aveva sostenuto che nell'ipotesi di corretta efficienza della barriera, che risultava priva di un montante e danneggiata, le conseguenze del sinistro si sarebbero limitate al danneggiamento del veicolo e ad un grande spavento, perché l'auto sarebbe rimasta sulla carreggiata, mentre il suo pessimo stato aveva determinato la caduta dell'auto nel dirupo. Nessun profilo di rimproverabilità, pertanto, può ascriversi al conducente, non essendo l'evento morte neppure prevedibile in concreto, egli potendo contare sulla normale efficacia ed operatività delle infrastrutture di sicurezza. 6. Con il quarto motivo ed il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 133 e. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanze attenuanti generiche Assume il consulente del pubblico ministero ha chiarito che la vittima dormiva sdraiata sul sedile posteriore dell'auto, senza cinture di sicurezza allacciate. Questo fatto assurge a ruolo di concausa del decesso, perché l'allacciamento delle cinture avrebbe potuto evitarlo. Si tratta di un elemento non valorizzato, così come quello relativo dell'inefficienza del guard-rail, entrambe rilevanti concause del sinistro mortale. Nondimeno, il giudice di seconda cura, pur sollecitato, non ha inteso tenerne conto neanche al fine del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Si duole, infine, che la Corte territoriale, nel negare l'applicazione delle attenuanti generiche, affermato che l'imputato non ne era meritevole perché non aveva fornito alcun contributo conoscitivo, volontariamente ignorando che Saponati rimase in corna per settimane e fu incapace di ricordare i fatti. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Il terzo motivo è fondato ed assorbe le altre doglianze. 3. La Corte, infatti, afferma la responsabilità dell'imputato su un ragionamento manifestamente illogico, che si fonda sulla base di addebiti di colpa di colpa alternativi, privi di fondamento probatorio, escludendo che il prodursi del sinistro sia riconducibile ad ipotesi diverse da quelle ipotizzate, perché non dimostrate. 4. Invero, la sentenza impugnata, riconosce intrinsecamente l'impossibilità di ricostruire la causa del sinistro, osservando che quanto affermato dal primo giudice, e cioè che l'incidente fu cagionato da un colpo di sonno, è ipotesi indimostrata. Su questa base, sostiene che, essendo il tratto stradale rettilineo, ancorché non risulti provato che il ricorrente si sia addormentato alla guida, l'assenza di particolari ostacoli dimostra che la perdita di controllo dell'auto fu senz'altro occasionata da una distrazione del conducente, non risultando altrimenti spiegabile, essendo comunque la velocità del veicolo, pari a km/h 70,00 certamente eccessiva rispetto alle condizioni di tempo e di luogo. Va, tuttavia osservato, a questo proposito che la velocità dell'auto, che viaggiava su strada extraurbana, era certamente consentita ed inferiore a quella massima prevista sul tratto stradale, tanto che non viene riportato che il conducente sia stato sanzionato per l'eccesso di velocità, né posto in dubbio dalla .sentenza che il limite fosse superiore. D'altro canto, è proprio il giudice di seconda cura che rileva come il guardrail fosse in cattive condizioni di manutenzione, non essendo stato utile a trattenere il veicolo, che precipitò nella scarpata. Dunque, in assenza di informazioni sulle modalità di accadimento del sinistro, la Corte si limita a formulare mere ipotesi, senza neppure valutare le cause alternative dedotte, quali un malore o l'improvviso attraversamento di un animale o ancora l'invasione di corsia da parte di un'auto.proveniente dalla corsia opposta di marcia, che abbia indotto la sterzata a destra, semplicemente liquidandole come indimostrate, senza soffermarsi sul fatto che anche quelle supposte dalla sentenza sono sguarnite del minimo principio di prova, e si rivelano, per ciò stesso, meramente congetturali. L'impossibilità di ulteriori accertamenti sulla condotta dell'imputato e sul nesso di causalità fra la medesima ed il sinistro impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fa
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