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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 agosto 2026

Cassazione n. 24712/2026

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icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a r.l.

Mareur 84 Seconda in liquidazione coattaamministrativa, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2271/2025depositata il 09/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17803/2025Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 24712/2026Data pubblicazione 19/08/20261 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma ha rigettato ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Tivoli che aveva respinto la domanda proposta dall’odiernaricorrente volta ad accertare l’inefficacia e/o la invalidità dell’eserciziodella facoltà di scioglimento, posta in essere dal commissario liquidatoredella procedura [OSCURATO:PERSONA] 84 Seconda a r.l. inl.c.a ( di seguito per brevità “ Cooperativa “ o “Procedura”), ex artt. 72 e201 l. fall, della scrittura privata, denominata “impegnativa diprenotazione”, sottoscritta il 10/07/2014, avente ad oggetto laprenotazione di assegnazione, rectius la stipulanda compravendita di beniimmobili siti nel Comune di Palestrina, [OSCURATO:PERSONA] snc; nellospecifico: un appartamento, contraddistinto con l’interno 12, identificato alCatasto Fabbricati del Comune di Palestrina al Foglio 20, Particella 387,Sub 47; una cantina, contraddistinta come Box C 12, identificata alCatasto Fabbricati del Comune di Palestrina al Foglio 20, Particella 387,Sub 61.1.1.Rilevava la Corte che, in consonanza con quanto accertato dal giudicedi primo grado, non poteva disconoscersi al commissario liquidatorel’esercizio del potere di scioglimento dal contratto ai sensi dell’art. 72 l.fall.che nella fattispecie in esame era avvenuto in difetto di prova diun’esplicita accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] per iscritto delleproposte formulate dal medesimo commissario con le raccomandate del31/1/2017 e del 9/11/2017.1.1 Evidenziava che tale mera dichiarazione di disponibilità al subentronell’impegno di prenotazione non equivaleva a rinuncia ad avvalersi dellafacoltà di scioglimento del contratto in quanto la dichiarazione didisponibilità non comportava, sino all’accettazione da parte delpromissario acquirente nelle forme di legge, l’assunzione dellaobbligazione stessa, peraltro in un contratto con forma scritta adNumero registro generale 17803/2025Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 24712/2026Data pubblicazione 19/08/2026substantiam.

Tanto più, come nel caso di specie , in mancanza di unprovvedimento di assegnazione del bene al socio della cooperativa.1.2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza affidato a tre motivi, la Procedura ha svolto difese concontroricorso.2 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.3 La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositataai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

Laricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1173e 1326 c.c., nonché artt. 72 e 201 l. fall., in riferimento all’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c. per avere erroneamente qualificato lacomunicazione, inviata a mezzo raccomandata, del 31/01/2017, con cui ilcommissario liquidatore aveva dichiarato “la disponibilità al subentronell’impegnativa di prenotazione” come una “mera dichiarazione didisponibilità al subentro”, escludendo, quindi, che la stessa rivestisse icaratteri di una proposta contrattuale.1.1.

Si sostiene, al contrario, che il commissario liquidatore non avrebbepotuto esercitare la facoltà prevista dall’art. 72 l. fall., poiché la suascelta, con la raccomandata sopra indicata era già stata indirizzata versola conclusione del rapporto, che, a seguito dell’accettazione da parte dellaricorrente, si era perfezionato tra le parti.1.2 Per altro verso la motivazione della sentenza oggetto del presentericorso risulterebbe, a dire della ricorrente, contraddittoria laddove, laCorte dapprima, richiama “per relationem” la motivazione della sentenzadel giudice del primo grado che qualificava la comunicazioneNumero registro generale 17803/2025Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 24712/2026Data pubblicazione 19/08/2026commissariale del 31/01/2017 come una vera e propria propostacontrattuale, tanto da rendere necessaria l’esplicita accettazione periscritto della stessa da parte della prenotataria Campagna, per poiconsiderare tale comunicazione una “mera dichiarazione di disponibilità alsubentro”.2.Il secondo motivo deduce ancora violazione e falsa applicazione degliartt. 1173 e 1326 c.c., nonché artt. 72 e 201 l. fall., in riferimento all’art.360, comma 1 n. 3, c.p.c.: si censura l’impugnato provvedimento laddovequalifica la comunicazione formulata dalla gestione commissariale il09/11/2017 quale proposta contrattuale, necessitante di una suaaccettazione.3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e1326 c.c., nonché art. 72 l. fall., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere la Corte fatto propria la motivazione della sentenza diprime cure, laddove non qualifica i documenti a firma della ricorrente,nello specifico le due comunicazioni del 23/02/2017 e del 18/05/2017,come accettazione della proposta avanzata dalla L.C.A. con la missiva del31/01/2017.4 Il ricorso è inammissibile.4.1.

Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: « La ricorrente svolge tre motivi di ricorso, tutti per violazione efalsa applicazione degli artt.1173 e 1326 c.c., nonché degli artt. 72 e 201l.f.

In sintesi lamenta (a) che la corte d’appello sia incorsa in errorenell’escludere il carattere di proposta negoziale alla comunicazione con cuila L.C.A. aveva dichiarato “la disponibilità al subentro nell’impegnativa diprenotazione”; (b) che egualmente sia incorsa in errore nel qualificare lacomunicazione commissariale a cui era seguito il provvedimento discioglimento del vincolo di prenotazione; (c) che ancora sia incorsa inerrore in ordine all’inquadramento giuridico delle comunicazioni trasmessedalla ricorrente alla gestione commissariale e degli ulteriori documentiNumero registro generale 17803/2025Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 24712/2026Data pubblicazione 19/08/2026versati in atti, volti a dimostrare che la proposta avanzata dalla L.C.A. erastata accettata dalla destinataria.

Il ricorso appare inammissibile.

Tutti imotivi, sebbene formulati in iure, traducono un vano tentativo disollecitare la Corte a un riesame del merito dell’intera vicenda, in forza diun sindacato delle valutazioni documentali di contro istituzionalmenteriservate al giudice a quo.

E’ pacifico in giurisprudenza chel'interpretazione degli atti privati costituisce un tipico accertamento difatto, il quale è riservato al giudice di merito ed è censurabile incassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale(oltre che eventualmente per vizio motivazionale nei ristretti limiti in cuitale vizio è ancora deducibile ex art. 360 n. 5, c.p.c.).

Una violazione delgenere nella specie non è dedotta, e sarebbe peraltro suscettibile diessere dedotta solo mediante specificazione dei canoni e delle normeermeneutiche in concreto violate, oltre che mediante specifica indicazionedel modo e delle considerazioni mediante le quali il giudice di merito datali canoni si sarebbe discostato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1 n. 30378-23e moltissime altre) ».4.2 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.5 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.6 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.La Corte stima equo fissare in € 5.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.Numero registro generale 17803/2025Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 24712/2026Data pubblicazione 19/08/2026Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizioche liquida in € 5.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 5.000 ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a r.l. Mareur 84 Seconda in liquidazione coattaamministrativa, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2271/2025depositata il 09/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17803/2025Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 24712/2026Data pubblicazione 19/08/20261 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma ha rigettato ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Tivoli che aveva respinto la domanda proposta dall’odiernaricorrente volta ad accertare l’inefficacia e/o la invalidità dell’eserciziodella facoltà di scioglimento, posta in essere dal commissario liquidatoredella procedura [OSCURATO:PERSONA] 84 Seconda a r.l. inl.c.a ( di seguito per brevità “ Cooperativa “ o “Procedura”), ex artt. 72 e201 l. fall, della scrittura privata, denominata “impegnativa diprenotazione”, sottoscritta il 10/07/2014, avente ad oggetto laprenotazione di assegnazione, rectius la stipulanda compravendita di beniimmobili siti nel Comune di Palestrina, [OSCURATO:PERSONA] snc; nellospecifico: un appartamento, contraddistinto con l’interno 12, identificato alCatasto Fabbricati del Comune di Palestrina al Foglio 20, Particella 387,Sub 47; una cantina, contraddistinta come Box C 12, identificata alCatasto Fabbricati del Comune di Palestrina al Foglio 20, Particella 387,Sub 61.1.1.Rilevava la Corte che, in consonanza con quanto accertato dal giudicedi primo grado, non poteva disconoscersi al commissario liquidatorel’esercizio del potere di scioglimento dal contratto ai sensi dell’art. 72 l.fall.che nella fattispecie in esame era avvenuto in difetto di prova diun’esplicita accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] per iscritto delleproposte formulate dal medesimo commissario con le raccomandate del31/1/2017 e del 9/11/2017.1.1 Evidenziava che tale mera dichiarazione di disponibilità al subentronell’impegno di prenotazione non equivaleva a rinuncia ad avvalersi dellafacoltà di scioglimento del contratto in quanto la dichiarazione didisponibilità non comportava, sino all’accettazione da parte delpromissario acquirente nelle forme di legge, l’assunzione dellaobbligazione stessa, peraltro in un contratto con forma scritta adNumero registro generale 17803/2025Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 24712/2026Data pubblicazione 19/08/2026substantiam. Tanto più, come nel caso di specie , in mancanza di unprovvedimento di assegnazione del bene al socio della cooperativa.1.2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza affidato a tre motivi, la Procedura ha svolto difese concontroricorso.2 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.3 La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositataai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. Laricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1173e 1326 c.c., nonché artt. 72 e 201 l. fall., in riferimento all’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c. per avere erroneamente qualificato lacomunicazione, inviata a mezzo raccomandata, del 31/01/2017, con cui ilcommissario liquidatore aveva dichiarato “la disponibilità al subentronell’impegnativa di prenotazione” come una “mera dichiarazione didisponibilità al subentro”, escludendo, quindi, che la stessa rivestisse icaratteri di una proposta contrattuale.1.1. Si sostiene, al contrario, che il commissario liquidatore non avrebbepotuto esercitare la facoltà prevista dall’art. 72 l. fall., poiché la suascelta, con la raccomandata sopra indicata era già stata indirizzata versola conclusione del rapporto, che, a seguito dell’accettazione da parte dellaricorrente, si era perfezionato tra le parti.1.2 Per altro verso la motivazione della sentenza oggetto del presentericorso risulterebbe, a dire della ricorrente, contraddittoria laddove, laCorte dapprima, richiama “per relationem” la motivazione della sentenzadel giudice del primo grado che qualificava la comunicazioneNumero registro generale 17803/2025Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 24712/2026Data pubblicazione 19/08/2026commissariale del 31/01/2017 come una vera e propria propostacontrattuale, tanto da rendere necessaria l’esplicita accettazione periscritto della stessa da parte della prenotataria Campagna, per poiconsiderare tale comunicazione una “mera dichiarazione di disponibilità alsubentro”.2.Il secondo motivo deduce ancora violazione e falsa applicazione degliartt. 1173 e 1326 c.c., nonché artt. 72 e 201 l. fall., in riferimento all’art.360, comma 1 n. 3, c.p.c.: si censura l’impugnato provvedimento laddovequalifica la comunicazione formulata dalla gestione commissariale il09/11/2017 quale proposta contrattuale, necessitante di una suaaccettazione.3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e1326 c.c., nonché art. 72 l. fall., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere la Corte fatto propria la motivazione della sentenza diprime cure, laddove non qualifica i documenti a firma della ricorrente,nello specifico le due comunicazioni del 23/02/2017 e del 18/05/2017,come accettazione della proposta avanzata dalla L.C.A. con la missiva del31/01/2017.4 Il ricorso è inammissibile.4.1. Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: « La ricorrente svolge tre motivi di ricorso, tutti per violazione efalsa applicazione degli artt.1173 e 1326 c.c., nonché degli artt. 72 e 201l.f. In sintesi lamenta (a) che la corte d’appello sia incorsa in errorenell’escludere il carattere di proposta negoziale alla comunicazione con cuila L.C.A. aveva dichiarato “la disponibilità al subentro nell’impegnativa diprenotazione”; (b) che egualmente sia incorsa in errore nel qualificare lacomunicazione commissariale a cui era seguito il provvedimento discioglimento del vincolo di prenotazione; (c) che ancora sia incorsa inerrore in ordine all’inquadramento giuridico delle comunicazioni trasmessedalla ricorrente alla gestione commissariale e degli ulteriori documentiNumero registro generale 17803/2025Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 24712/2026Data pubblicazione 19/08/2026versati in atti, volti a dimostrare che la proposta avanzata dalla L.C.A. erastata accettata dalla destinataria. Il ricorso appare inammissibile. Tutti imotivi, sebbene formulati in iure, traducono un vano tentativo disollecitare la Corte a un riesame del merito dell’intera vicenda, in forza diun sindacato delle valutazioni documentali di contro istituzionalmenteriservate al giudice a quo. E’ pacifico in giurisprudenza chel'interpretazione degli atti privati costituisce un tipico accertamento difatto, il quale è riservato al giudice di merito ed è censurabile incassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale(oltre che eventualmente per vizio motivazionale nei ristretti limiti in cuitale vizio è ancora deducibile ex art. 360 n. 5, c.p.c.). Una violazione delgenere nella specie non è dedotta, e sarebbe peraltro suscettibile diessere dedotta solo mediante specificazione dei canoni e delle normeermeneutiche in concreto violate, oltre che mediante specifica indicazionedel modo e delle considerazioni mediante le quali il giudice di merito datali canoni si sarebbe discostato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1 n. 30378-23e moltissime altre) ».4.2 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.5 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.6 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.La Corte stima equo fissare in € 5.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.Numero registro generale 17803/2025Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 24712/2026Data pubblicazione 19/08/2026Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizioche liquida in € 5.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 5.000 ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.Il Presidente
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