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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03137/2024

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n. 36220– 20 19 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– c.f. /p.i.v.a. 03 968480230 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 14/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f./ p.i.v.a. 0 3345230274 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesain virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3030/2019della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 24gennaio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la “LUCA” s.r.l.ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 29.4.2021al ricorso iscritto al n. 36220 – 20 19 R.G.; presoatto che la controricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia(la rinuncia risulta sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante e dal difensore della controricorrente); ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità (le parti si sono accordate per la compensazione delle spese); dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.n. 115/2002, l a ricorrente sia tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “LUCA” s.r.l. ed iscritto al n. 36220-2019 R.G.

Così deciso in Roma il 24gennaio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 36220– 20 19 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– c.f. /p.i.v.a. 03 968480230 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 14/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f./ p.i.v.a. 0 3345230274 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesain virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3030/2019della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 24gennaio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la “LUCA” s.r.l.ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 29.4.2021al ricorso iscritto al n. 36220 – 20 19 R.G.; presoatto che la controricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia(la rinuncia risulta sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante e dal difensore della controricorrente); ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità (le parti si sono accordate per la compensazione delle spese); dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.n. 115/2002, l a ricorrente sia tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “LUCA” s.r.l. ed iscritto al n. 36220-2019 R.G. Così deciso in Roma il 24gennaio 2024
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