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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 1988

Cassazione n. 47788/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/05/1988 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 settembre 2021 dalla Corte di appello di Roma che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della capitale aveva condannato, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 583-quinquies cod. pen., aggravato dall'uso di armi, ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

L'unico motivo di ricorso lamenta carenza o apparenza motivazionale quanto alla qualificazione della condotta nel reato di cui all'art. 583-quinquies cod. pen., senza un certificato medico (ad eccezione di quello di pronto soccorso) o una perizia che attestasse il danno oggettivamente patito dalla persona offesa e la sua entità, ai fini della riconduzione della lesione alla nozione di sfregio permanente.

Sarebbe stata necessaria, a questo riguardo, un'integrazione probatoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Prima di dare conto delle ragioni che hanno condotto il Collegio a determinarsi in tal senso, va chiarito che non si è dato seguito alla richiesta formulata dal difensore dell'imputato e fatta pervenire via pec in vista dell'odierna udienza.

Con la medesima, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentando un concomitante e sopravvenuto impegno professionale, in primo luogo, rinunziava alla trattazione orale, allegando conclusioni scritte e, in secondo luogo, chiedeva rinvio dell'udienza.

Orbene, quanto al primo aspetto, la rinunzia alla trattazione orale non è consentita, come sostenuto da Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520, secondo cui, in tema di disciplina emergenziale da covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare; il precedente evocato ha sostanzialmente ragionato sull'affidamento che l'incanalarsi del procedimento nelle forme dell'udienza a trattazione in presenza piuttosto che con il rito camerale genera nelle altre parti, che, fidando nella scelta del rito orale di una di esse, non rispettano tempi e modi del processo cartolare.

In relazione alla richiesta di rinvio, il Collegio ricorda che, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

Orbene, l'istanza presentata, benché tempestiva rispetto al momento di conoscenza del coevo impegno, non reca: - la specificazione delle ragioni — diverse dallo stato detentivo — per cui si è data prevalenza all'altro procedimento, ancorché anche il presente riguardi imputato sottoposto a misura cautelare, - analoga specificazione quanto alle ragioni per cui, nell'altro procedimento, non potesse essere nominato un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., giacché il difensore ha solo precisato le ragioni per cui non aveva nominato un sostituto in questo processo; - la puntualizzazione che, nell'altro procedimento, non vi era un codifensore.

2. Come anticipato, il ricorso è inammissibile e lo è per due ragioni.

2.1. In primo luogo, il motivo di ricorso sui caratteri della lesione subita dalla persona offesa è inammissibile per essere inammissibile il relativo motivo di appello, ancorché tale inammissibilità non sia stata rilevata dalla Corte di merito.

La questione della natura della lesione e della configurabilità dello sfregio permanente, infatti, non era stata posta nell'appello originario, ma solo nei motivi aggiunti, sicché di tale doglianza la Corte distrettuale non avrebbe dovuto tenere conto.

E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (tra le altre, Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343; Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Sabbatini, Rv. 260666).

Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).

Né può argomentarsi che si tratti di questione di qualificazione giuridica, giacché la riconducibilità o meno del fatto al reato di cui all'art. 583-quinquies cod. pen. è data dalla ricostruzione delle caratteristiche della ferita.

Se è vero, infatti, che la Corte di cassazione è sempre Giudice della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609 cod. proc. pen., tale potestà di intervento officioso trova un limite laddove la diversa qualificazione passi attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013 , dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Ross, Rv. 259730).

2.2. Il ricorso è altresì aspecifico, laddove non tiene conto del complesso degli elementi che, con motivazione immune dalle critiche del ricorrente, caratterizzata da un ordito logico-argomentativo non manifestamente illogico, sono stati vagliati per giungere alla condanna dell'imputato per la fattispecie a lui ascritta.

La Corte di appello, infatti, ha valorizzato la portata offensiva del coltello utilizzato (avente lama di 7 cm.), il punto ove il colpo è stato sferrato (la guancia), l'entità della lesione descritta nel referto di pronto soccorso e l'immagine del volto della persona offesa, direttamente visualizzata dai Giudici di appello nelle foto agli atti; allo stesso tempo il Collegio di merito ha evidenziato che tale danno non è eliso dall'eventuale attenuazione per cicatrizzazione o per l'attuazione di interventi estetici.

Ebbene, il ricorrente si limita a dolersi della mancanza di un accertamento tecnico, senza valutare che la conclusione circa la natura dello sfregio può essere anche frutto di dati empirici, quali quelli valorizzati dalla Corte di appello, non essendo obbligatorio, in presenza di elementi eclatanti, procedere ad un accertamento tecnico.

In questo senso va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno e altro, Rv. 270137).

La possibilità che il giudizio possa essere formulato direttamente dal Giudice — senza la mediazione di un parere tecnico — come si evince dalla sentenza Calcagno, è diretta conseguenza dell'altro principio enucleabile dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (oltre a Sez. 5, Calcagno, cit, cfr. Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio e altro, Rv. 26165301; Sez. 5, n. 21998 del 16/01/2012, Cipolla, Rv. 25295201; Sez. 5, n. 26155 del 21/04/2010, Barbetta, Rv. 24789201; Sez. 4, n. 12006 del 04/07/2000, Benuzzi e ed altro, Rv. 21789701).

Peraltro non va taciuto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, anche un'alterazione minima che determini un'apprezzabile alterazione delle linee del volto può integrare lo sfregio permanente (Sez. 5, n. 27564 del 21/09/2020, Piras, Rv. 279471).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/05/1988 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 settembre 2021 dalla Corte di appello di Roma che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della capitale aveva condannato, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 583-quinquies cod. pen., aggravato dall'uso di armi, ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta carenza o apparenza motivazionale quanto alla qualificazione della condotta nel reato di cui all'art. 583-quinquies cod. pen., senza un certificato medico (ad eccezione di quello di pronto soccorso) o una perizia che attestasse il danno oggettivamente patito dalla persona offesa e la sua entità, ai fini della riconduzione della lesione alla nozione di sfregio permanente. Sarebbe stata necessaria, a questo riguardo, un'integrazione probatoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Prima di dare conto delle ragioni che hanno condotto il Collegio a determinarsi in tal senso, va chiarito che non si è dato seguito alla richiesta formulata dal difensore dell'imputato e fatta pervenire via pec in vista dell'odierna udienza. Con la medesima, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentando un concomitante e sopravvenuto impegno professionale, in primo luogo, rinunziava alla trattazione orale, allegando conclusioni scritte e, in secondo luogo, chiedeva rinvio dell'udienza. Orbene, quanto al primo aspetto, la rinunzia alla trattazione orale non è consentita, come sostenuto da Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520, secondo cui, in tema di disciplina emergenziale da covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare; il precedente evocato ha sostanzialmente ragionato sull'affidamento che l'incanalarsi del procedimento nelle forme dell'udienza a trattazione in presenza piuttosto che con il rito camerale genera nelle altre parti, che, fidando nella scelta del rito orale di una di esse, non rispettano tempi e modi del processo cartolare. In relazione alla richiesta di rinvio, il Collegio ricorda che, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Orbene, l'istanza presentata, benché tempestiva rispetto al momento di conoscenza del coevo impegno, non reca: - la specificazione delle ragioni — diverse dallo stato detentivo — per cui si è data prevalenza all'altro procedimento, ancorché anche il presente riguardi imputato sottoposto a misura cautelare, - analoga specificazione quanto alle ragioni per cui, nell'altro procedimento, non potesse essere nominato un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., giacché il difensore ha solo precisato le ragioni per cui non aveva nominato un sostituto in questo processo; - la puntualizzazione che, nell'altro procedimento, non vi era un codifensore. 2. Come anticipato, il ricorso è inammissibile e lo è per due ragioni. 2.1. In primo luogo, il motivo di ricorso sui caratteri della lesione subita dalla persona offesa è inammissibile per essere inammissibile il relativo motivo di appello, ancorché tale inammissibilità non sia stata rilevata dalla Corte di merito. La questione della natura della lesione e della configurabilità dello sfregio permanente, infatti, non era stata posta nell'appello originario, ma solo nei motivi aggiunti, sicché di tale doglianza la Corte distrettuale non avrebbe dovuto tenere conto. E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (tra le altre, Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343; Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Sabbatini, Rv. 260666). Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Né può argomentarsi che si tratti di questione di qualificazione giuridica, giacché la riconducibilità o meno del fatto al reato di cui all'art. 583-quinquies cod. pen. è data dalla ricostruzione delle caratteristiche della ferita. Se è vero, infatti, che la Corte di cassazione è sempre Giudice della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609 cod. proc. pen., tale potestà di intervento officioso trova un limite laddove la diversa qualificazione passi attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013 , dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Ross, Rv. 259730). 2.2. Il ricorso è altresì aspecifico, laddove non tiene conto del complesso degli elementi che, con motivazione immune dalle critiche del ricorrente, caratterizzata da un ordito logico-argomentativo non manifestamente illogico, sono stati vagliati per giungere alla condanna dell'imputato per la fattispecie a lui ascritta. La Corte di appello, infatti, ha valorizzato la portata offensiva del coltello utilizzato (avente lama di 7 cm.), il punto ove il colpo è stato sferrato (la guancia), l'entità della lesione descritta nel referto di pronto soccorso e l'immagine del volto della persona offesa, direttamente visualizzata dai Giudici di appello nelle foto agli atti; allo stesso tempo il Collegio di merito ha evidenziato che tale danno non è eliso dall'eventuale attenuazione per cicatrizzazione o per l'attuazione di interventi estetici. Ebbene, il ricorrente si limita a dolersi della mancanza di un accertamento tecnico, senza valutare che la conclusione circa la natura dello sfregio può essere anche frutto di dati empirici, quali quelli valorizzati dalla Corte di appello, non essendo obbligatorio, in presenza di elementi eclatanti, procedere ad un accertamento tecnico. In questo senso va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno e altro, Rv. 270137). La possibilità che il giudizio possa essere formulato direttamente dal Giudice — senza la mediazione di un parere tecnico — come si evince dalla sentenza Calcagno, è diretta conseguenza dell'altro principio enucleabile dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (oltre a Sez. 5, Calcagno, cit, cfr. Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio e altro, Rv. 26165301; Sez. 5, n. 21998 del 16/01/2012, Cipolla, Rv. 25295201; Sez. 5, n. 26155 del 21/04/2010, Barbetta, Rv. 24789201; Sez. 4, n. 12006 del 04/07/2000, Benuzzi e ed altro, Rv. 21789701). Peraltro non va taciuto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, anche un'alterazione minima che determini un'apprezzabile alterazione delle linee del volto può integrare lo sfregio permanente (Sez. 5, n. 27564 del 21/09/2020, Piras, Rv. 279471). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga
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