CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 19314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16814/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 21 aprile 2022, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale di Milano n. 6520/2021,che aveva accolto domanda ex articolo 2901 c.c. di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione ad un atto del 23 luglio 2014 con cui il Tonani aveva conferito immobili a un fondo patrimoniale. È stato proposto ricorso “per l’annullamento dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.” del suddetto giudice d’appello. Si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Va rilevato che il ricorso viene presentato come “nell’interesse del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”, che sarebbe rappresentato e difeso “come da procura alle liti posta in calce” all’atto conferita agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Monza e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino. L’ultima pagina dell’atto presenta invero “procura alle liti”, la quale però recita: “Io sottoscritto [OSCURATO:PERSONA] delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del presente procedimento innanzi alla Corte d’Appello di Milano avverso la sentenza n. 6520/2021 emessa dal Tribunale di Milano, l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente tra loro, ai quali conferisco ogni e più ampio potere di legge, ivi incluso quello di transigere, conciliare, intervenire, dopo le domande riconvenzionali. Eleggo domicilio presso il predetto avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Bareggio (MI) [OSCURATO:PERSONA] 12”. Seguono dichiarazioni di avere ricevuto informazioni sulla possibilità di ricorrere a mediazione e a convenzione di negoziazione nonché sull’utilizzazione dei dati personali. Infine, compare sopra la stampigliata dicitura “[OSCURATO:PERSONA]” quella che sembra una sottoscrizione composta dai tre suddetti elementi(con inversione, in quanto si parte dal cognome); e sotto questo compare la ulteriore stampigliata dicitura “E’ autentica”, che non risulta sottoscritta però da nessuno. 2. È evidente che la procura non è stata autenticata, come invece la legge impone. È altresì evidente che la procura non attieneal ricorso per cassazione, bensì concerne impugnazione davanti alla Corte d’appello di Milano avverso la sentenza n. 6520/2021 del Tribunale di Milano. Ne consegue che il ricorso non è corredato da procura, il che, assorbendo ogni altro profilo, lo rende inammissibile. 3. S.U. 10 maggio 2006 n. 10706 (seguita, tra gli arresti massimati, da Cass. ord.961/2009, Cass. 11551/2015, Cass. ord. 58/2016, Cass. ord. 27530 /2017, Cass. ord. 13055/2018, Cass.ord. 16177/ 2018 , Cass. ord. 14474/2019 e Cass. ord. 34638/2021) insegna che, qualora sia proposta azione o impugnazione da un difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome dichiara di agire (come nelle ipotesi di inesistenza della procura alle liti o di procura falsa o di procura rilasciata dal soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato), "l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il professionista legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio".Ne deriva che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati, in solido a questo punto per il comune interesse processuale, a rifondere a controparte le spese, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli avvocati suddetti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €2800, oltre a € 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a