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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07374/2026

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ORDINANZAsul ricorso 11548-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 1507/2022 del TRIBUNALE di PESCARA,depositata in data 11/11/2022;Numero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 1381/2021 il Giudice di Pace di Pescara accoglievail ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso i verbali di contestazionedi violazione degli artt. 142/2-7 e 142/6 del codice della strada, a frontedella rilevata mancanza di omologazione del dispositivo VelocarRed [OSCURATO:PERSONA] mediante i quali erano state rilevate lecontravvenzioni suindicate.Con la sentenza impugnata, n. 1507/2022, il Tribunale di Pescaraaccoglieva l’appello proposto dal Comune di Pescara avverso ladecisione di prime cure, riformandola, sul presupposto che fossesufficiente l’approvazione del dispositivo di rilevamento a distanzadell’infrazione, e che non fosse necessaria invece la prova della suaomologazione.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia LidiaAcciavatti, affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso il Comune di Pescara.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 142 del codice della strada, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente accolto il gravame del Comune, confermando i verbali diaccertamento delle infrazioni oggetto di opposizione, ancorché leinfrazioni erano state rilevate mediante apparecchiatura autorizzata,ma priva di omologazione.La censura è infondata.Numero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2015, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice dellastrada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiatureimpiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità sianosottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".In applicazione di detto principio, questa Corte ha affermato che,in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di rilevazionea distanza, com'è avvenuto nella fattispecie, il giudice di merito siatenuto ad accertare se lo stesso sia stato, o meno, sottoposto alleverifiche di funzionalità e taratura necessarie ad assicurarne il correttofunzionamento e, quindi l’affidabilità delle rilevazioni con esso eseguite(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016, Rv. 639922;conf.

Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018, Rv. 647218;Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35830 del 22/11/2021, Rv. 663073;nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8694 del 17/03/2022, nonmassimata, pagg. 3 e 4, citata anche dalla parte ricorrente).Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, va quindiribadito che “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito diaccertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox,le apparecchiature di misurazione della velocità devono essereperiodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto chefunzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero,ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazioneda parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazionela prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taraturadello strumento” (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021, Rv.661511; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020, Rv.657796).

Analogo criterio vale per qualsiasi ipotesi di accertamento diinfrazioni al codice della strada eseguito mediante il ricorso ad apparatiNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026di rilevamento a distanza, poiché in presenza di contestazionesull’idoneità dell’apparato l’Amministrazione deve offrire la relativaprova positiva, mediante la produzione di apposite certificazioni diomologazione e conformità, non potendo peraltro ricorrere a mezzialternativi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamentodei detti apparati.Nel caso di specie, tuttavia, è stato accertato che l’apparecchioutilizzato per la rilevazione a distanza delle infrazioni contestate allaodierna ricorrente fosse stato sottoposto alla verifica periodica difunzionamento il 21.12.2020, essendo stato depositato il relativocertificato nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 8 della sentenzaimpugnata).

I verbali contestati sono stati elevati, rispettivamente, il10.4.2021 ed il 12.4.2021 (cfr. pag. 3 del ricorso) e dunque nell’arcodell’anno dall’ultima verifica di funzionamento dell’apparecchio.

Dal checonsegue l’infondatezza della censura in esame, pur dovendosiparzialmente correggere la motivazione della decisione impugnata.Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 45, sesto comma, e 142, sesto comma, del D.Lgs. n. 285 del 1992, dell’art. 6 del D.M. prot. 4708 del 1.8.2016, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e propone questionedi legittimità costituzionale del sopra richiamato art. 45, sesto comma,del D. Lgs. n. 285 del 1992, perché nel caso di specie l’apparatoutilizzato per la rilevazione delle infrazioni a distanza sarebbe del 2016e sarebbe stato sottoposto a certificato di taratura solo nel 2020,mentre l’infrazione era stata elevata nel 2021, e dunque oltre l’annodall’ultima verifica di corretto funzionamento dello strumento.La censura è infondata per le stesse argomentazioni espresse inoccasione dello scrutinio del primo motivo.

Alla data di contestazionedelle infrazioni oggetto di causa, infatti, non era decorso l’annoNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026dall’ultima verifica di corretto funzionamento dell’apparato dirilevamento a distanza.

L’Amministrazione, onerata della prova, la hafornita mediante la produzione del relativo certificato.La questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del D. Lgs. n.285 del 1992 è già stata scrutinata e risolta dalla Corte Costituzionalecon la sentenza n. 113 del 2015, in precedenza richiamata, onde essava ritenuta inammissibile.Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, dell’art. 4 delD.L. n. 121 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla leggen. 168 del 2002, e delle disposizioni applicative emanate dal Ministerodell’Interno con circolare del 3.10.2002, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché il tratto di strada sul quale le infrazionisono state in concreto rilevate, ancorché inserito dal decreto prefettizion. 67900 del 27.11.2020 tra quelli in cui è consentito il rilevamento adistanza delle violazioni al codice della strada, non presenta tuttavia lecaratteristiche minime per poter essere identificato come stradaurbana a scorrimento veloce.La censura è infondata.Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “In materia dicircolazione stradale, l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121(convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) neldemandare al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti diesse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali,nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini dellacontestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recatopregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico odall'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordinatale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamenteNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinential merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacatoda parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cuipotere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una ol'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi dilegittimità dell'atto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4242 del 22/02/2010,Rv. 611901; conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27401 del 20/09/2022,Rv. 665695).

La ricorrente, nel contestare l’inserzione della strada sullaquale sono state rilevate le contravvenzioni oggetto di causa nel noverodi quelle per le quali è consentita la rilevazione a distanza delleinfrazioni, non offre alcun elemento idoneo a sostenere la sua tesi, inquanto non evidenzia quali sarebbero le caratteristiche del tratto distrada in esame che lo renderebbero inidoneo ad essere compreso inquelli definibili come strade urbane a scorrimento veloce.

Il soloargomento che viene speso è relativo alla lunghezza della strada, paria km. 2,4: secondo la Acciavatti, infatti, non sarebbe verosimile chedetto tratto presenti identiche caratteristiche di pericolosità per tuttala sua lunghezza.

Tale ragionamento, oltre ad essere generico, ipoteticoe sganciato dalle caratteristiche concrete del tratto viario in questione,non considera che, in base alla disposizione di cui all’art. 2, terzocomma, lett.

D), del D. Lgs. n. 285 del 2002, la strada urbana discorrimento viene definita come segue: “strada a carreggiateindipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno duecorsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventualiintersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste appositearee o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissionied uscite concentrate”.

La ricomprensione di un tratto viario nell’ambitodelle strade urbane di scorrimento veloce, dunque, non ha nulla a cheNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026fare con la sua lunghezza, ma dipende dalla presenza dellecaratteristiche previste dalla norma suindicata, che la ricorrente nondimostra che, nel caso di specie, difettavano.Con il quarto e quinto motivo, infine, la ricorrente denunzia laviolazione o falsa applicazione dell’art. 142, comma 6 bis, del codicedella strada, e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la postazione dirilevamento della velocità a distanza non era stata adeguatamentesegnalata da idonea segnaletica stradale.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.La ricorrente lamenta genericamente la presenza di “pochesegnalazioni” che non sarebbero ripetute in occasione dei vari accessidalle vie laterali, e richiama un video che sarebbe stato prodotto inprime cure, dal quale emergerebbe che il viale lungo il quale sono stateelevate le contravvenzioni è alberato, onde l’utente della strada nonsarebbe in grado di percepire la presenza della postazione dirilevamento a distanza della velocità dei veicoli. [OSCURATO:PERSONA] nonriporta tuttavia, nel ricorso, alcun elemento (fotografia, fotogrammadel video, o altro) dal quale si possa ricavare la conferma di quantoallegato, né indica in quale momento del giudizio di prime cure, e conquale strumento processuale, il video di cui anzidetto sarebbe statoprodotto.

La censura difetta dunque del richiesto grado di specificità,dovendosi ribadire, al riguardo, il principio secondo cui “In tema diricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere,imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., diindicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui sifonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle partioggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio diautosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione conNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al finedi renderne possibile l'esame” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del09/04/2013, Rv. 625839; conf.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del15/07/2015 Rv.636120; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18679 del27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4980 del04/03/2014 Rv. 630291).

L’onere di cui il ricorrente è gravato, dunque,è duplice, dovendosi non solo richiamare il documento il cui omessoesame si lamenta, ma anche riprodurlo ed indicare l’esatto momentoin cui esso è stato prodotto nel giudizio di merito.

Poiché nella speciené la riproduzione, né l’indicazione del momento processuale, sonostati soddisfatti, la censura è aspecifica.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 11548/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 11548-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 1507/2022 del TRIBUNALE di PESCARA,depositata in data 11/11/2022;Numero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 1381/2021 il Giudice di Pace di Pescara accoglievail ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso i verbali di contestazionedi violazione degli artt. 142/2-7 e 142/6 del codice della strada, a frontedella rilevata mancanza di omologazione del dispositivo VelocarRed [OSCURATO:PERSONA] mediante i quali erano state rilevate lecontravvenzioni suindicate.Con la sentenza impugnata, n. 1507/2022, il Tribunale di Pescaraaccoglieva l’appello proposto dal Comune di Pescara avverso ladecisione di prime cure, riformandola, sul presupposto che fossesufficiente l’approvazione del dispositivo di rilevamento a distanzadell’infrazione, e che non fosse necessaria invece la prova della suaomologazione.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia LidiaAcciavatti, affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso il Comune di Pescara.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 142 del codice della strada, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente accolto il gravame del Comune, confermando i verbali diaccertamento delle infrazioni oggetto di opposizione, ancorché leinfrazioni erano state rilevate mediante apparecchiatura autorizzata,ma priva di omologazione.La censura è infondata.Numero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2015, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice dellastrada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiatureimpiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità sianosottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".In applicazione di detto principio, questa Corte ha affermato che,in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di rilevazionea distanza, com'è avvenuto nella fattispecie, il giudice di merito siatenuto ad accertare se lo stesso sia stato, o meno, sottoposto alleverifiche di funzionalità e taratura necessarie ad assicurarne il correttofunzionamento e, quindi l’affidabilità delle rilevazioni con esso eseguite(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016, Rv. 639922;conf.

Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018, Rv. 647218;Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35830 del 22/11/2021, Rv. 663073;nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8694 del 17/03/2022, nonmassimata, pagg. 3 e 4, citata anche dalla parte ricorrente).Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, va quindiribadito che “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito diaccertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox,le apparecchiature di misurazione della velocità devono essereperiodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto chefunzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero,ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazioneda parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazionela prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taraturadello strumento” (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021, Rv.661511; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020, Rv.657796).

Analogo criterio vale per qualsiasi ipotesi di accertamento diinfrazioni al codice della strada eseguito mediante il ricorso ad apparatiNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026di rilevamento a distanza, poiché in presenza di contestazionesull’idoneità dell’apparato l’Amministrazione deve offrire la relativaprova positiva, mediante la produzione di apposite certificazioni diomologazione e conformità, non potendo peraltro ricorrere a mezzialternativi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamentodei detti apparati.Nel caso di specie, tuttavia, è stato accertato che l’apparecchioutilizzato per la rilevazione a distanza delle infrazioni contestate allaodierna ricorrente fosse stato sottoposto alla verifica periodica difunzionamento il 21.12.2020, essendo stato depositato il relativocertificato nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 8 della sentenzaimpugnata).

I verbali contestati sono stati elevati, rispettivamente, il10.4.2021 ed il 12.4.2021 (cfr. pag. 3 del ricorso) e dunque nell’arcodell’anno dall’ultima verifica di funzionamento dell’apparecchio.

Dal checonsegue l’infondatezza della censura in esame, pur dovendosiparzialmente correggere la motivazione della decisione impugnata.Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 45, sesto comma, e 142, sesto comma, del D.Lgs. n. 285 del 1992, dell’art. 6 del D.M. prot. 4708 del 1.8.2016, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e propone questionedi legittimità costituzionale del sopra richiamato art. 45, sesto comma,del D. Lgs. n. 285 del 1992, perché nel caso di specie l’apparatoutilizzato per la rilevazione delle infrazioni a distanza sarebbe del 2016e sarebbe stato sottoposto a certificato di taratura solo nel 2020,mentre l’infrazione era stata elevata nel 2021, e dunque oltre l’annodall’ultima verifica di corretto funzionamento dello strumento.La censura è infondata per le stesse argomentazioni espresse inoccasione dello scrutinio del primo motivo.

Alla data di contestazionedelle infrazioni oggetto di causa, infatti, non era decorso l’annoNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026dall’ultima verifica di corretto funzionamento dell’apparato dirilevamento a distanza.

L’Amministrazione, onerata della prova, la hafornita mediante la produzione del relativo certificato.La questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del D. Lgs. n.285 del 1992 è già stata scrutinata e risolta dalla Corte Costituzionalecon la sentenza n. 113 del 2015, in precedenza richiamata, onde essava ritenuta inammissibile.Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, dell’art. 4 delD.L. n. 121 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla leggen. 168 del 2002, e delle disposizioni applicative emanate dal Ministerodell’Interno con circolare del 3.10.2002, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché il tratto di strada sul quale le infrazionisono state in concreto rilevate, ancorché inserito dal decreto prefettizion. 67900 del 27.11.2020 tra quelli in cui è consentito il rilevamento adistanza delle violazioni al codice della strada, non presenta tuttavia lecaratteristiche minime per poter essere identificato come stradaurbana a scorrimento veloce.La censura è infondata.Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “In materia dicircolazione stradale, l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121(convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) neldemandare al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti diesse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali,nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini dellacontestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recatopregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico odall'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordinatale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamenteNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinential merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacatoda parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cuipotere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una ol'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi dilegittimità dell'atto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4242 del 22/02/2010,Rv. 611901; conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27401 del 20/09/2022,Rv. 665695).

La ricorrente, nel contestare l’inserzione della strada sullaquale sono state rilevate le contravvenzioni oggetto di causa nel noverodi quelle per le quali è consentita la rilevazione a distanza delleinfrazioni, non offre alcun elemento idoneo a sostenere la sua tesi, inquanto non evidenzia quali sarebbero le caratteristiche del tratto distrada in esame che lo renderebbero inidoneo ad essere compreso inquelli definibili come strade urbane a scorrimento veloce.

Il soloargomento che viene speso è relativo alla lunghezza della strada, paria km. 2,4: secondo la Acciavatti, infatti, non sarebbe verosimile chedetto tratto presenti identiche caratteristiche di pericolosità per tuttala sua lunghezza.

Tale ragionamento, oltre ad essere generico, ipoteticoe sganciato dalle caratteristiche concrete del tratto viario in questione,non considera che, in base alla disposizione di cui all’art. 2, terzocomma, lett.

D), del D. Lgs. n. 285 del 2002, la strada urbana discorrimento viene definita come segue: “strada a carreggiateindipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno duecorsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventualiintersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste appositearee o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissionied uscite concentrate”.

La ricomprensione di un tratto viario nell’ambitodelle strade urbane di scorrimento veloce, dunque, non ha nulla a cheNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026fare con la sua lunghezza, ma dipende dalla presenza dellecaratteristiche previste dalla norma suindicata, che la ricorrente nondimostra che, nel caso di specie, difettavano.Con il quarto e quinto motivo, infine, la ricorrente denunzia laviolazione o falsa applicazione dell’art. 142, comma 6 bis, del codicedella strada, e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la postazione dirilevamento della velocità a distanza non era stata adeguatamentesegnalata da idonea segnaletica stradale.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.La ricorrente lamenta genericamente la presenza di “pochesegnalazioni” che non sarebbero ripetute in occasione dei vari accessidalle vie laterali, e richiama un video che sarebbe stato prodotto inprime cure, dal quale emergerebbe che il viale lungo il quale sono stateelevate le contravvenzioni è alberato, onde l’utente della strada nonsarebbe in grado di percepire la presenza della postazione dirilevamento a distanza della velocità dei veicoli. [OSCURATO:PERSONA] nonriporta tuttavia, nel ricorso, alcun elemento (fotografia, fotogrammadel video, o altro) dal quale si possa ricavare la conferma di quantoallegato, né indica in quale momento del giudizio di prime cure, e conquale strumento processuale, il video di cui anzidetto sarebbe statoprodotto.

La censura difetta dunque del richiesto grado di specificità,dovendosi ribadire, al riguardo, il principio secondo cui “In tema diricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere,imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., diindicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui sifonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle partioggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio diautosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione conNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al finedi renderne possibile l'esame” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del09/04/2013, Rv. 625839; conf.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del15/07/2015 Rv.636120; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18679 del27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4980 del04/03/2014 Rv. 630291).

L’onere di cui il ricorrente è gravato, dunque,è duplice, dovendosi non solo richiamare il documento il cui omessoesame si lamenta, ma anche riprodurlo ed indicare l’esatto momentoin cui esso è stato prodotto nel giudizio di merito.

Poiché nella speciené la riproduzione, né l’indicazione del momento processuale, sonostati soddisfatti, la censura è aspecifica.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 11548-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 1507/2022 del TRIBUNALE di PESCARA,depositata in data 11/11/2022;Numero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 1381/2021 il Giudice di Pace di Pescara accoglievail ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso i verbali di contestazionedi violazione degli artt. 142/2-7 e 142/6 del codice della strada, a frontedella rilevata mancanza di omologazione del dispositivo VelocarRed [OSCURATO:PERSONA] mediante i quali erano state rilevate lecontravvenzioni suindicate.Con la sentenza impugnata, n. 1507/2022, il Tribunale di Pescaraaccoglieva l’appello proposto dal Comune di Pescara avverso ladecisione di prime cure, riformandola, sul presupposto che fossesufficiente l’approvazione del dispositivo di rilevamento a distanzadell’infrazione, e che non fosse necessaria invece la prova della suaomologazione.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia LidiaAcciavatti, affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso il Comune di Pescara.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 142 del codice della strada, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente accolto il gravame del Comune, confermando i verbali diaccertamento delle infrazioni oggetto di opposizione, ancorché leinfrazioni erano state rilevate mediante apparecchiatura autorizzata,ma priva di omologazione.La censura è infondata.Numero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2015, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice dellastrada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiatureimpiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità sianosottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".In applicazione di detto principio, questa Corte ha affermato che,in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di rilevazionea distanza, com'è avvenuto nella fattispecie, il giudice di merito siatenuto ad accertare se lo stesso sia stato, o meno, sottoposto alleverifiche di funzionalità e taratura necessarie ad assicurarne il correttofunzionamento e, quindi l’affidabilità delle rilevazioni con esso eseguite(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016, Rv. 639922;conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018, Rv. 647218;Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35830 del 22/11/2021, Rv. 663073;nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8694 del 17/03/2022, nonmassimata, pagg. 3 e 4, citata anche dalla parte ricorrente).Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, va quindiribadito che “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito diaccertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox,le apparecchiature di misurazione della velocità devono essereperiodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto chefunzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero,ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazioneda parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazionela prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taraturadello strumento” (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021, Rv.661511; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020, Rv.657796). Analogo criterio vale per qualsiasi ipotesi di accertamento diinfrazioni al codice della strada eseguito mediante il ricorso ad apparatiNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026di rilevamento a distanza, poiché in presenza di contestazionesull’idoneità dell’apparato l’Amministrazione deve offrire la relativaprova positiva, mediante la produzione di apposite certificazioni diomologazione e conformità, non potendo peraltro ricorrere a mezzialternativi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamentodei detti apparati.Nel caso di specie, tuttavia, è stato accertato che l’apparecchioutilizzato per la rilevazione a distanza delle infrazioni contestate allaodierna ricorrente fosse stato sottoposto alla verifica periodica difunzionamento il 21.12.2020, essendo stato depositato il relativocertificato nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 8 della sentenzaimpugnata). I verbali contestati sono stati elevati, rispettivamente, il10.4.2021 ed il 12.4.2021 (cfr. pag. 3 del ricorso) e dunque nell’arcodell’anno dall’ultima verifica di funzionamento dell’apparecchio. Dal checonsegue l’infondatezza della censura in esame, pur dovendosiparzialmente correggere la motivazione della decisione impugnata.Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 45, sesto comma, e 142, sesto comma, del D.Lgs. n. 285 del 1992, dell’art. 6 del D.M. prot. 4708 del 1.8.2016, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e propone questionedi legittimità costituzionale del sopra richiamato art. 45, sesto comma,del D. Lgs. n. 285 del 1992, perché nel caso di specie l’apparatoutilizzato per la rilevazione delle infrazioni a distanza sarebbe del 2016e sarebbe stato sottoposto a certificato di taratura solo nel 2020,mentre l’infrazione era stata elevata nel 2021, e dunque oltre l’annodall’ultima verifica di corretto funzionamento dello strumento.La censura è infondata per le stesse argomentazioni espresse inoccasione dello scrutinio del primo motivo. Alla data di contestazionedelle infrazioni oggetto di causa, infatti, non era decorso l’annoNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026dall’ultima verifica di corretto funzionamento dell’apparato dirilevamento a distanza. L’Amministrazione, onerata della prova, la hafornita mediante la produzione del relativo certificato.La questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del D. Lgs. n.285 del 1992 è già stata scrutinata e risolta dalla Corte Costituzionalecon la sentenza n. 113 del 2015, in precedenza richiamata, onde essava ritenuta inammissibile.Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, dell’art. 4 delD.L. n. 121 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla leggen. 168 del 2002, e delle disposizioni applicative emanate dal Ministerodell’Interno con circolare del 3.10.2002, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché il tratto di strada sul quale le infrazionisono state in concreto rilevate, ancorché inserito dal decreto prefettizion. 67900 del 27.11.2020 tra quelli in cui è consentito il rilevamento adistanza delle violazioni al codice della strada, non presenta tuttavia lecaratteristiche minime per poter essere identificato come stradaurbana a scorrimento veloce.La censura è infondata.Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “In materia dicircolazione stradale, l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121(convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) neldemandare al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti diesse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali,nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini dellacontestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recatopregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico odall'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordinatale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamenteNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinential merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacatoda parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cuipotere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una ol'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi dilegittimità dell'atto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4242 del 22/02/2010,Rv. 611901; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27401 del 20/09/2022,Rv. 665695). La ricorrente, nel contestare l’inserzione della strada sullaquale sono state rilevate le contravvenzioni oggetto di causa nel noverodi quelle per le quali è consentita la rilevazione a distanza delleinfrazioni, non offre alcun elemento idoneo a sostenere la sua tesi, inquanto non evidenzia quali sarebbero le caratteristiche del tratto distrada in esame che lo renderebbero inidoneo ad essere compreso inquelli definibili come strade urbane a scorrimento veloce. Il soloargomento che viene speso è relativo alla lunghezza della strada, paria km. 2,4: secondo la Acciavatti, infatti, non sarebbe verosimile chedetto tratto presenti identiche caratteristiche di pericolosità per tuttala sua lunghezza. Tale ragionamento, oltre ad essere generico, ipoteticoe sganciato dalle caratteristiche concrete del tratto viario in questione,non considera che, in base alla disposizione di cui all’art. 2, terzocomma, lett. D), del D. Lgs. n. 285 del 2002, la strada urbana discorrimento viene definita come segue: “strada a carreggiateindipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno duecorsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventualiintersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste appositearee o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissionied uscite concentrate”. La ricomprensione di un tratto viario nell’ambitodelle strade urbane di scorrimento veloce, dunque, non ha nulla a cheNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026fare con la sua lunghezza, ma dipende dalla presenza dellecaratteristiche previste dalla norma suindicata, che la ricorrente nondimostra che, nel caso di specie, difettavano.Con il quarto e quinto motivo, infine, la ricorrente denunzia laviolazione o falsa applicazione dell’art. 142, comma 6 bis, del codicedella strada, e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la postazione dirilevamento della velocità a distanza non era stata adeguatamentesegnalata da idonea segnaletica stradale.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.La ricorrente lamenta genericamente la presenza di “pochesegnalazioni” che non sarebbero ripetute in occasione dei vari accessidalle vie laterali, e richiama un video che sarebbe stato prodotto inprime cure, dal quale emergerebbe che il viale lungo il quale sono stateelevate le contravvenzioni è alberato, onde l’utente della strada nonsarebbe in grado di percepire la presenza della postazione dirilevamento a distanza della velocità dei veicoli. [OSCURATO:PERSONA] nonriporta tuttavia, nel ricorso, alcun elemento (fotografia, fotogrammadel video, o altro) dal quale si possa ricavare la conferma di quantoallegato, né indica in quale momento del giudizio di prime cure, e conquale strumento processuale, il video di cui anzidetto sarebbe statoprodotto. La censura difetta dunque del richiesto grado di specificità,dovendosi ribadire, al riguardo, il principio secondo cui “In tema diricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere,imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., diindicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui sifonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle partioggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio diautosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione conNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al finedi renderne possibile l'esame” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del09/04/2013, Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del15/07/2015 Rv.636120; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18679 del27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del04/03/2014 Rv. 630291). L’onere di cui il ricorrente è gravato, dunque,è duplice, dovendosi non solo richiamare il documento il cui omessoesame si lamenta, ma anche riprodurlo ed indicare l’esatto momentoin cui esso è stato prodotto nel giudizio di merito. Poiché nella speciené la riproduzione, né l’indicazione del momento processuale, sonostati soddisfatti, la censura è aspecifica.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 11548/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 11548-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 1507/2022 del TRIBUNALE di PESCARA,depositata in data 11/11/2022;Numero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 1381/2021 il Giudice di Pace di Pescara accoglievail ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso i verbali di contestazionedi violazione degli artt. 142/2-7 e 142/6 del codice della strada, a frontedella rilevata mancanza di omologazione del dispositivo VelocarRed [OSCURATO:PERSONA] mediante i quali erano state rilevate lecontravvenzioni suindicate.Con la sentenza impugnata, n. 1507/2022, il Tribunale di Pescaraaccoglieva l’appello proposto dal Comune di Pescara avverso ladecisione di prime cure, riformandola, sul presupposto che fossesufficiente l’approvazione del dispositivo di rilevamento a distanzadell’infrazione, e che non fosse necessaria invece la prova della suaomologazione.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia LidiaAcciavatti, affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso il Comune di Pescara.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 142 del codice della strada, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente accolto il gravame del Comune, confermando i verbali diaccertamento delle infrazioni oggetto di opposizione, ancorché leinfrazioni erano state rilevate mediante apparecchiatura autorizzata,ma priva di omologazione.La censura è infondata.Numero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2015, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice dellastrada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiatureimpiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità sianosottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".In applicazione di detto principio, questa Corte ha affermato che,in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di rilevazionea distanza, com'è avvenuto nella fattispecie, il giudice di merito siatenuto ad accertare se lo stesso sia stato, o meno, sottoposto alleverifiche di funzionalità e taratura necessarie ad assicurarne il correttofunzionamento e, quindi l’affidabilità delle rilevazioni con esso eseguite(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016, Rv. 639922;conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018, Rv. 647218;Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35830 del 22/11/2021, Rv. 663073;nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8694 del 17/03/2022, nonmassimata, pagg. 3 e 4, citata anche dalla parte ricorrente).Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, va quindiribadito che “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito diaccertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox,le apparecchiature di misurazione della velocità devono essereperiodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto chefunzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero,ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazioneda parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazionela prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taraturadello strumento” (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021, Rv.661511; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020, Rv.657796). Analogo criterio vale per qualsiasi ipotesi di accertamento diinfrazioni al codice della strada eseguito mediante il ricorso ad apparatiNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026di rilevamento a distanza, poiché in presenza di contestazionesull’idoneità dell’apparato l’Amministrazione deve offrire la relativaprova positiva, mediante la produzione di apposite certificazioni diomologazione e conformità, non potendo peraltro ricorrere a mezzialternativi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamentodei detti apparati.Nel caso di specie, tuttavia, è stato accertato che l’apparecchioutilizzato per la rilevazione a distanza delle infrazioni contestate allaodierna ricorrente fosse stato sottoposto alla verifica periodica difunzionamento il 21.12.2020, essendo stato depositato il relativocertificato nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 8 della sentenzaimpugnata). I verbali contestati sono stati elevati, rispettivamente, il10.4.2021 ed il 12.4.2021 (cfr. pag. 3 del ricorso) e dunque nell’arcodell’anno dall’ultima verifica di funzionamento dell’apparecchio. Dal checonsegue l’infondatezza della censura in esame, pur dovendosiparzialmente correggere la motivazione della decisione impugnata.Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 45, sesto comma, e 142, sesto comma, del D.Lgs. n. 285 del 1992, dell’art. 6 del D.M. prot. 4708 del 1.8.2016, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e propone questionedi legittimità costituzionale del sopra richiamato art. 45, sesto comma,del D. Lgs. n. 285 del 1992, perché nel caso di specie l’apparatoutilizzato per la rilevazione delle infrazioni a distanza sarebbe del 2016e sarebbe stato sottoposto a certificato di taratura solo nel 2020,mentre l’infrazione era stata elevata nel 2021, e dunque oltre l’annodall’ultima verifica di corretto funzionamento dello strumento.La censura è infondata per le stesse argomentazioni espresse inoccasione dello scrutinio del primo motivo. Alla data di contestazionedelle infrazioni oggetto di causa, infatti, non era decorso l’annoNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026dall’ultima verifica di corretto funzionamento dell’apparato dirilevamento a distanza. L’Amministrazione, onerata della prova, la hafornita mediante la produzione del relativo certificato.La questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del D. Lgs. n.285 del 1992 è già stata scrutinata e risolta dalla Corte Costituzionalecon la sentenza n. 113 del 2015, in precedenza richiamata, onde essava ritenuta inammissibile.Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, dell’art. 4 delD.L. n. 121 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla leggen. 168 del 2002, e delle disposizioni applicative emanate dal Ministerodell’Interno con circolare del 3.10.2002, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché il tratto di strada sul quale le infrazionisono state in concreto rilevate, ancorché inserito dal decreto prefettizion. 67900 del 27.11.2020 tra quelli in cui è consentito il rilevamento adistanza delle violazioni al codice della strada, non presenta tuttavia lecaratteristiche minime per poter essere identificato come stradaurbana a scorrimento veloce.La censura è infondata.Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “In materia dicircolazione stradale, l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121(convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) neldemandare al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti diesse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali,nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini dellacontestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recatopregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico odall'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordinatale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamenteNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinential merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacatoda parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cuipotere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una ol'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi dilegittimità dell'atto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4242 del 22/02/2010,Rv. 611901; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27401 del 20/09/2022,Rv. 665695). La ricorrente, nel contestare l’inserzione della strada sullaquale sono state rilevate le contravvenzioni oggetto di causa nel noverodi quelle per le quali è consentita la rilevazione a distanza delleinfrazioni, non offre alcun elemento idoneo a sostenere la sua tesi, inquanto non evidenzia quali sarebbero le caratteristiche del tratto distrada in esame che lo renderebbero inidoneo ad essere compreso inquelli definibili come strade urbane a scorrimento veloce. Il soloargomento che viene speso è relativo alla lunghezza della strada, paria km. 2,4: secondo la Acciavatti, infatti, non sarebbe verosimile chedetto tratto presenti identiche caratteristiche di pericolosità per tuttala sua lunghezza. Tale ragionamento, oltre ad essere generico, ipoteticoe sganciato dalle caratteristiche concrete del tratto viario in questione,non considera che, in base alla disposizione di cui all’art. 2, terzocomma, lett. D), del D. Lgs. n. 285 del 2002, la strada urbana discorrimento viene definita come segue: “strada a carreggiateindipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno duecorsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventualiintersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste appositearee o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissionied uscite concentrate”. La ricomprensione di un tratto viario nell’ambitodelle strade urbane di scorrimento veloce, dunque, non ha nulla a cheNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026fare con la sua lunghezza, ma dipende dalla presenza dellecaratteristiche previste dalla norma suindicata, che la ricorrente nondimostra che, nel caso di specie, difettavano.Con il quarto e quinto motivo, infine, la ricorrente denunzia laviolazione o falsa applicazione dell’art. 142, comma 6 bis, del codicedella strada, e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la postazione dirilevamento della velocità a distanza non era stata adeguatamentesegnalata da idonea segnaletica stradale.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.La ricorrente lamenta genericamente la presenza di “pochesegnalazioni” che non sarebbero ripetute in occasione dei vari accessidalle vie laterali, e richiama un video che sarebbe stato prodotto inprime cure, dal quale emergerebbe che il viale lungo il quale sono stateelevate le contravvenzioni è alberato, onde l’utente della strada nonsarebbe in grado di percepire la presenza della postazione dirilevamento a distanza della velocità dei veicoli. [OSCURATO:PERSONA] nonriporta tuttavia, nel ricorso, alcun elemento (fotografia, fotogrammadel video, o altro) dal quale si possa ricavare la conferma di quantoallegato, né indica in quale momento del giudizio di prime cure, e conquale strumento processuale, il video di cui anzidetto sarebbe statoprodotto. La censura difetta dunque del richiesto grado di specificità,dovendosi ribadire, al riguardo, il principio secondo cui “In tema diricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere,imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., diindicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui sifonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle partioggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio diautosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione conNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al finedi renderne possibile l'esame” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del09/04/2013, Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del15/07/2015 Rv.636120; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18679 del27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del04/03/2014 Rv. 630291). L’onere di cui il ricorrente è gravato, dunque,è duplice, dovendosi non solo richiamare il documento il cui omessoesame si lamenta, ma anche riprodurlo ed indicare l’esatto momentoin cui esso è stato prodotto nel giudizio di merito. Poiché nella speciené la riproduzione, né l’indicazione del momento processuale, sonostati soddisfatti, la censura è aspecifica.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 11548/2023Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 7374/2026Data pubblicazione 27/03/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 07374/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris