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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24536/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA]-T-OLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza, limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 aprile 2022, in accoglimento del concordato concluso tra le parti e concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Rimini in data 26 giugno 2020, in relazione al reato di cui agli artt.110 e 628 cod. pen., confermando nel resto la decisione impugnata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, dolendosi, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 29 cod. pen.) e del vizio di motivazione, che la Corte felsinea, pur avendo rideterminato la pena in misura inferiore ai cinque anni originariamente inflitti, abbia tuttavia confermato nel resto la decisione di primo grado, così omettendo di applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni in luogo dell'interdizione perpetua disposta con la sentenza di primo grado.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

2. Ai sensi dell'art. 29, primo comma, cod. pen., la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni 'importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'accordo tra le parti previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. è esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso.

Ne consegue che il giudice di appello, qualora la pena rideterminata sia complessivamente inferiore a cinque anni di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di primo grado di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 2788C6; nonché - con riferimento alla precedente disciplina di cui all'art. 599 coi proc. pen., poi abrogata, e nuovamente reintrodotta all'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - Sez. 2, n. 35445 del 06/07/2007, Calderisi, Rv. 238307; Sez. 3, n. 39261 del 09/07/2004, Faro, Rv. 229931).

Nel caso di specie, il Tribunale di Rimini ha condannato il ricorrente alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 1.290 di multa, applicando conseguentemente la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La Corte di merito, avendo rideterminato la pena detentiva in tre anni e tre mesi di reclusione, avrebbe dunque dovuto sostituire d'ufficio la pena accessoria dell'interdizione permanente dai pubblici uffici con quella dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

3. La sentenza va dunque annullata limitatamente alla durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

L'annullamento può essere pronunciato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. non essendo necessari ulteriori accertamenti cli fatto sul punto e potendosi dunque procedere direttamente alla determinazione della pena accessoria, sulla base degli ordinari criteri commisurativi, nella misura fissa di cinque anni,

4. Occorre nondimeno rilevare ulteriormente come la rideterminazione della pena detentiva in misura inferiore ai cinque anni di reclusione abbia reso sprovvista di base legale anche la pena accessoria dell'interdizione legale durante la pena, prevista dall'art. 32 cod. pen.

La manifesta illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità (Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108; Sez. 1, n. 1800 del .30/11/2012, dep. 2013, Zito, Rv. 254288).

La pena accessoria applicata extra legem deve dunque essere revocata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'interdizione dai pubblici uffici che ridetermina in anni cinque, ed elimina la pena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA]-T-OLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza, limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 aprile 2022, in accoglimento del concordato concluso tra le parti e concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Rimini in data 26 giugno 2020, in relazione al reato di cui agli artt.110 e 628 cod. pen., confermando nel resto la decisione impugnata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, dolendosi, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 29 cod. pen.) e del vizio di motivazione, che la Corte felsinea, pur avendo rideterminato la pena in misura inferiore ai cinque anni originariamente inflitti, abbia tuttavia confermato nel resto la decisione di primo grado, così omettendo di applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni in luogo dell'interdizione perpetua disposta con la sentenza di primo grado. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. 2. Ai sensi dell'art. 29, primo comma, cod. pen., la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni 'importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'accordo tra le parti previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. è esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Ne consegue che il giudice di appello, qualora la pena rideterminata sia complessivamente inferiore a cinque anni di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di primo grado di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 2788C6; nonché - con riferimento alla precedente disciplina di cui all'art. 599 coi proc. pen., poi abrogata, e nuovamente reintrodotta all'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - Sez. 2, n. 35445 del 06/07/2007, Calderisi, Rv. 238307; Sez. 3, n. 39261 del 09/07/2004, Faro, Rv. 229931). Nel caso di specie, il Tribunale di Rimini ha condannato il ricorrente alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 1.290 di multa, applicando conseguentemente la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Corte di merito, avendo rideterminato la pena detentiva in tre anni e tre mesi di reclusione, avrebbe dunque dovuto sostituire d'ufficio la pena accessoria dell'interdizione permanente dai pubblici uffici con quella dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. 3. La sentenza va dunque annullata limitatamente alla durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. L'annullamento può essere pronunciato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. non essendo necessari ulteriori accertamenti cli fatto sul punto e potendosi dunque procedere direttamente alla determinazione della pena accessoria, sulla base degli ordinari criteri commisurativi, nella misura fissa di cinque anni, 4. Occorre nondimeno rilevare ulteriormente come la rideterminazione della pena detentiva in misura inferiore ai cinque anni di reclusione abbia reso sprovvista di base legale anche la pena accessoria dell'interdizione legale durante la pena, prevista dall'art. 32 cod. pen. La manifesta illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108; Sez. 1, n. 1800 del .30/11/2012, dep. 2013, Zito, Rv. 254288). La pena accessoria applicata extra legem deve dunque essere revocata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'interdizione dai pubblici uffici che ridetermina in anni cinque, ed elimina la pena
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