CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il rìcorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania del 20 maggio 2013, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ex artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P,R. n. 309 del 1990 (detenzione e vendita di stupefa-centi di cui alle tabelle I e III previste dal d.P.R. cit. dal dicembre 2003 al giugno 2004), era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione in aumento rispetto a quella inflittagli per più grave reato riunito ex art. 81 cod. pen. con sentenza della Corte di appello dì Catania, irrevocabile il 27 febbraio 2006 e [OSCURATO:PERSONA]-/ seppe, in relazione ai reati ex artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e vendita di stupefacenti di cui alle tabelle I e III previste dal d.P.R. cit. dal marzo 2004 al dicembre 2004), era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro ventimila di multa. La vicenda criminosa in questione trae origine dalla più vasta attività investiga-tiva denominata "[OSCURATO:PERSONA]", relativa ad un traffico di stupefacenti posto in essere da un sodalizio criminoso facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], operante in Catania e in alcuni comuni pedemontani etnei. 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] (quattro motivi di impugnazione). 3.1. Violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione. Si deduce l'assoluta genericità del capo di imputazione, non essendo stata indi-cata la tipologia di stupefacente che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detenuto, trasportato e/o ce-duto in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Non poteva escludersi che la sostanza in questione non rientrasse tra quelle di cui alle tabelle I e III di cui all'art. 14 d.P.R. n. 309 del 1990 ovvero che la quantità di principio attivo contenuto nella stessa non fosse di entità tale da integrare illeciti penali. Le conversazioni intercettate ben potevano costituire il mero antecedente lo-gico del sequestro di gr. 702 di cocaina del 17 giugno 2004 e non potevano necessa-riamente essere collegate ad ulteriori attività illecite. 3.2. Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la Corte di appello non ha saputo specificare in cosa consistessero il corpo del reato dell'odierno procedimento, le sostanze illecite oggetto di commercio e le modalità della loro quantificazione. 3.3. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.3 Si rileva che le sostanze genericamente indicate nel capo di imputazione non apparivano con certezza diverse da quelle oggetto di sequestro in data 17 giugno 2004. Stante la mancanza di elementi di prova oggettivi, i giudici non potevano in presenza di meri indizi adottare l'ipotesi ricostruttiva che conduceva alla condanna dell'imputato. La dedotta incompatibilità del tenore dei colloqui intercettati col lavoro svolto dagli interlocutori era meramente ipotetica, non essendo mai stato indicato in cosa consistessero le attività da loro espletate. 3.4. Violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione. Si deduce che, in difetto di sequestro dello stupefacente oggetto di discussione, il P.M. avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza della droga in esame. Stante il mancato accertamento della percentuale di principio attivo, quanto meno la vicenda doveva essere riqualificata nell'ipotesi criminosa più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 4. [OSCURATO:PERSONA] (unico motivo di impugnazione) Si rileva che la valutazione dei contenuti criptici delle conversazioni riguardava specificamente la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nella parte della motivazione riguardante il [OSCURATO:PERSONA], era riportata la sola conversazione riguardante gli accadimenti del 26 aprile 2004. La Corte territoriale non ha applicato il principio espresso dalla giurisprudenza circa la necessaria valuta-zione delle prove con attenzione e rigore in caso di indizi integrati da mere conver-sazioni captate, traendo spunto dalla perquisizione del 26 aprile del 2004, che però consentiva il rinvenimento di una somma di danaro e non di droga. Anche dalla con-versazione riportata in sentenza non era possibile trarre nessi con l'incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], va osservato che, se-condo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, non v'è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090); in tema di conte-stazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'in-dicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo pun-tuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante 4 e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602).4 E' sufficiente, quindi, che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa. Tale "chiarezza", peraltro, può ben derivare dal rinvio, contenuto in imputazione, ad atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato. Nel caso in esame, il capo di imputazione contiene elementi sufficienti per deli-neare gli elementi di accusa, in quanto risultano specificate le condotte (commercio, acquisto, ricezione o detenzione di stupefacenti di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 d.P.R. n. 309 del 1990, unificate dal vincolo della continuazione) e le date di consumazione (in Catania e provincia dal dicembre 2003 al giugno 2004). Peraltro, il Pittarí aveva chiesto di essere giudicato con le forme del rito abbre-viato, per cui l'eventuale nullità del capo di imputazione risulta comunque sanata. In proposito, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato, determina una cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha scelto di difendersi con la conseguente impossibilità per quest'ultimo di eccepirne l'indeterminatezza salvo che dimostri che la genericità dell'imputazione gli abbia im-pedito di esercitare la sua difesa (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270475). 2. Quanto al terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che, secondo la giu-risprudenza di questa Corte, va esclusa la violazione del principio del ne bis in idem nel caso di imputato condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi in un arco temporale ampio ed in luoghi diversi, nei cui confronti interviene una condanna per il reato di cessione di stupefacenti riferita a fatti consu-mati nel medesimo contesto spazio-temporale senza, tuttavia, che risulti, in termini concretamente plausibili, la loro coincidenza con quelli giudicati (vedi, in un caso similare, Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv. 267983). Sul punto, la Corte di appello ha fatto buon governo di tale principio, eviden-ziando che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, le vicende costituenti og-getto del presente procedimento riguardavano fatti di droga relativi a conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra il dicembre 2003 e il giugno 2004 e non erano sovrapponibili all'episodio inerente all'arresto del 17 giugno 2004. A ciò si aggiungono gli analitici commenti delle conversazioni intercettate, contenuti soprattutto nella sentenza di primo grado, che descrivono un quadro di plurimi e continuativi traffici di cocaina (forniture, acquisizione del danaro necessario agli acquisti, consegne, ecc.), riguardanti distinte operazioni illecite eseguite o da eseguire in epoca ravvicinata ed anteriore alla vicenda criminosa oggetto di separato giudizio. La Corte di appello, infatti, ha illustrato con motivazione lineare e coerente gli esiti dell'attività investigativa nei termini seguenti:5 A) Nel giugno 2003, appena dopo essere stato scarcerato, l'[OSCURATO:PERSONA] immediata-mente riprendeva i contatti con alcuni soggetti a lui ben noti, al fine di riattivare l'organizzazione illecita, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto per possesso di gr. 702 di cocaina (pari a 7.020 dosi) importata dal Brasile, vicenda in relazione alla quale era giudicato separatamente. B) Nelle conversazioni intercettate n. 246 del 12 dicembre 2003 il [OSCURATO:PERSONA] discu-teva di "cocaina buona". C) Nella n. 1147 del 21 dicembre 2003, il [OSCURATO:PERSONA] discorreva con l'[OSCURATO:PERSONA] di ac-quisto di droga destinata a terze persone. D) Nella n. 2553 dell'8 gennaio 2004, sì faceva esplicito riferimento alla cattiva qualità della sostanza e alla necessità di comprare una partita per soddisfare le esi-genze dei clienti. E) Nella n. 4560 del 31 gennaio 2004, il [OSCURATO:PERSONA] e il correo discutevano di una "torta", che doveva pervenire a loro da un complice. La Corte di appello ha fornito una logica chiave di lettura del significato dei pre-detti colloqui captati e, cioè, che erano indicativi dell'esigenza degli interlocutori di procurarsi, di volta in volta, il danaro necessario per l'acquisto di stupefacenti desti-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del [OSCURATO:PERSONA] si limita a formulare censure del tutto generiche, senza nean-che fornire un'interpretazione alternativa di detti dialoghi (opzione comunque non consentita in sede di legittimità). 3. In ordine al quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], va premesso che le Sezioni Unite dì questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla ri-scontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutraliz-zarne la carica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al dì fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significati-vità, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti. Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura-bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom-prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia6 superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi-mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di ri-qualificare la vicenda nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) la ripetizione nel tempo delle condotte criminose; b) l'accertato stabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel traffico illecito di droga; c) ì mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione. Per tali ragioni nella sentenza impugnata il reato in questione è stato logicamente considerato quale espressione di un'attività organizzata, connotata dfigravità e non occasionale, di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere - unitamente ad altri soggetti - in modo sistematico. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità. Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività. Il ricorrente sì limita a prospettare la tesi secondo cui il mancato accertamento della quantità di principio attivo imporrebbe di riconoscere l'ipotesi attenuata, che invece la Corte catanese ha logicamente escluso, alla luce della durata e della plura-lità dei traffici illeciti, culminati nella vicenda criminosa sopra riportata, inerente alla detenzione di un quantitativo considerevole di gr. 702 di cocaina (pari a 7.020 dosi) importati dal Brasile. Il motivo di censura, quindi, difetta di una critica valutativa avverso il provvedi-mento attaccato eVníci azione delle ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito, non confrontandosi con tutte le argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).7 4. Relativamente all'unico motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], non possono che richiamarsi le medesime considerazioni qui sopra svolte circa la completezza dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata e la genericità o manifesta infondatezza delle censure prospettate. La Corte territoriale ha fornito un'esauriente illustrazione dell'episodio criminoso del 26 aprile 2004 (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), chiarendo che, nel corso di alcune conversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si mostravano preoc-cupati per la carenza di stupefacenti da piazzare sul mercato e, vista l'indisponibilità del loro fornitore abituale, si rivolgevano a tale [OSCURATO:PERSONA] (poi identificato per [OSCURATO:PERSONA]), del quale si erano serviti in altre occasioni. Si è altresì precisato che lo scambio droga-danaro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non si era concretizzato, perché quest'ultimo, nonostante gli accordi intercorsi tra loro, non aveva portato con sé lo stupefacente all'incontro fissato nei pressi di un bowling; tuttavia, il rinvenimento della somma di euro 5.320 sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] da parte del personale della G.d.F. e la successiva telefonata in cui il [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con l'[OSCURATO:PERSONA] per non aver spiegato al [OSCURATO:PERSONA] di dover consegnare la merce in occasione dell'appuntamento confermavano la pregressa progettazione dell'affare poi sfumato. [OSCURATO:PERSONA] si era recato all'incontro in possesso del danaro necessario all'acquisto nell'erronea convin-zione che avrebbe ricevuto la droga in tale circostanza. I giudici di merito hanno esposto analiticamente il significato dei termini criptici adoperati nelle ulteriori conversazioni intercettate, evidenziando che esse si riferi-vano a traffici di droga diversi dall'episodio appena descritto. Il ricorrente formula doglianze aspecifiche relative alla chiave interpretativa di dette conversazioni fornita dai collegi giudicanti. 5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con-seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor-rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mmende. Così deciso in Roma il 3 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L odo GiuSEtt Capata