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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:232
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0431 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 3 aprile 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “procedura fallimentare” – Trasferimento di un’impresa che interviene a seguito di una dichiarazione di fallimento dopo la preparazione dello stesso nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale» Nella causa C‑431/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio), con decisione del 26 maggio 2023, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2023, nel procedimento AE, CO, DU e altri contro

[OSCURATO:PERSONA]

, in qualità di curatore della [OSCURATO:PERSONA], EP , in qualità di curatore della [OSCURATO:PERSONA], RI , in qualità di curatore della [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:SOCIETA],

con l’intervento di: VT, HL, MO e altri, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin (relatore), N. Piçarra, O. Spineanu-Matei e N. Fenger, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per AE, CO, DU, e altri, da H. Deckers, avocat; – Per la [OSCURATO:SOCIETA], da M. Duchesne e O. Moureau, avocats; – per il governo belga, da A. [OSCURATO:PERSONA], C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da S. Delaude e B.-R.

Killmann, in qualità di agenti; sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ( GU 2001, L 82, pag. 16 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, AE, CO, DU e altri 19 ex lavoratori licenziati dalla [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, BA, EP e RI, che agiscono in qualità di curatori della [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA] in merito ad un’asserita violazione, da parte di tali società, degli obblighi di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nell’ambito del loro licenziamento collettivo.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il considerando 3 della direttiva 2001/23 così recita: «Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti». 4 L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce quanto segue: «a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria. (...)». 5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva: «I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento». 6 L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva prevede quanto segue: «Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario.

Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione». 7 L’articolo 5 della direttiva 2001/23 così dispone: «1.

A meno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’auto[r]ità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente). (...).

«4. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l’abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della presente direttiva».

Diritto belga 8 Il contratto collettivo di lavoro n. 32 bis del 7 giugno 1985, relativo al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di datore di lavoro a seguito di un trasferimento contrattuale d’impresa e che disciplina i diritti dei lavoratori riassunti in caso di rilevamento dell’attivo dopo il fallimento, ha trasposto nel diritto belga la direttiva 2001/23. 9 Ai sensi dell’articolo 1 di detto contratto collettivo di lavoro, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «CCL n. 32 bis »): «Il presente contratto collettivo di lavoro mira (...) a garantire:

1. da un lato, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in tutti i casi di cambiamento di datore di lavoro a seguito del trasferimento contrattuale di un’impresa o di una parte di essa;

2. dall’altro, taluni diritti dei lavoratori riassunti in caso di rilevamento di attivo dopo il fallimento». 10 Il capo II del CCL n. 32 bis comprende gli articoli da 6 a 10 del medesimo. 11 L’articolo 6, primo comma, del CCL n. 32 bis precisa che il suo capo II, dedicato ai diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di datore di lavoro a seguito di un trasferimento contrattuale di impresa, è «applicabile a qualsiasi cambiamento di datore di lavoro derivante da un trasferimento contrattuale di un’impresa o di una parte di impresa, ad esclusione dei casi di cui al capo III del presente contratto collettivo di lavoro». 12 L’articolo 7 del CCL n. 32 bis prevede quanto segue: «I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da contratti di lavoro esistenti alla data del trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario». 13 Ai sensi dell’articolo 8 del CCL n. 32 bis : «Il cedente e il cessionario sono tenuti in solido al pagamento dei debiti esistenti alla data del trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, e risultanti dai contratti di lavoro esistenti a tale data (...)». 14 L’articolo 9 del CCL n. 32 bis è così formulato: «Il cambiamento di datore di lavoro non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o dei cessionari.

I lavoratori che cambiano datore di lavoro possono tuttavia essere licenziati per gravi motivi o per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportino variazioni sul piano dell’occupazione». 15 A norma del capo III del CCL n. 32 bis , non vi è alcun trasferimento dei debiti sociali dal cedente al cessionario, né responsabilità solidale di quest’ultimo con il cedente, qualora il trasferimento dell’impresa avvenga dopo un fallimento.

Procedimento principale e questione pregiudiziale 16 Il 30 luglio 2020, il tribunal de l’entreprise de Gand (Tribunale delle imprese di Gand, Belgio) ha avviato una procedura di riorganizzazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di tale società, alla quale è stata concessa una sospensione fino al 30 ottobre 2020, in conformità alle disposizioni del code de droit économique (codice di diritto dell’economia; in prosieguo: il «CDE») che disciplinano tale procedimento, nella loro versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale.

Lo stesso giorno, detto tribunale ha designato BA, EP e RI quali commissari giudiziali, attribuendo loro il compito di organizzare e di trasferire in tutto o in parte le attività della citata società. 17 Il 21 settembre 2020, tali tre commissari giudiziali hanno accettato l’offerta di rilevamento della [OSCURATO:PERSONA] presentata dalla sua società madre, la [OSCURATO:PERSONA], riguardante 36 locali commerciali e 183 lavoratori su 439 della [OSCURATO:PERSONA]. 18 Il 30 settembre 2020, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata costituita allo scopo di rilevare e proseguire una parte delle attività precedentemente esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 19 L’8 ottobre 2020, la domanda dei citati commissari giudiziali, diretta all’omologazione dell’offerta di rilevamento di cui al punto 17 della presente sentenza è stata respinta dal tribunal de l’entreprise de Gand (Tribunale delle imprese di Gand).

Infatti, quest’ultimo ha dichiarato che essa si poneva in contrasto con il contratto collettivo di lavoro n. 102 del 5 ottobre 2011, relativo al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento del datore di lavoro a causa di una riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, e alla direttiva 2001/23, nella parte in cui tale offerta prevedeva che gli obblighi relativi al pagamento dell’ «indennità per ferie» e della «gratifica di fine anno» dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero stati riassunti, attinenti alle loro prestazioni lavorative fino alla data dell’omologazione di detta offerta, sarebbero stati sopportati, pro rata temporis , dalla [OSCURATO:PERSONA]. 20 Con un’ulteriore sentenza in pari data, il tribunal de l’entreprise de Gand (Tribunale delle imprese di Gand) ha dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e ha designato BA, EP e RI quali curatori.

Dalla decisione di rinvio risulta che i membri del personale di tale società sono stati immediatamente informati di detta sentenza e della decisione di risoluzione del loro contratto di lavoro, dietro pagamento di un’indennità compensativa di preavviso. 21 Il 9 ottobre 2020, i citati curatori hanno ceduto parte degli attivi mobili materiali e immateriali della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA].

Di tutti i lavoratori licenziati, ossia 439 lavoratori, 183 sono stati riassunti dalla [OSCURATO:SOCIETA].

In una lettera inviata nel corso del 2021 al legale di alcuni ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], detti curatori hanno precisato che nessun membro del personale o attività era stato trasferito durante la procedura di riorganizzazione giudiziale. 22 Il 21 giugno 2021, i ricorrenti nel procedimento principale, in numero di 22, che sono ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] non riassunti dalla [OSCURATO:SOCIETA], hanno proposto ricorso avverso tali due società dinanzi al tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio), che è il giudice del rinvio.

Il 30 giugno 2021 altri 38 lavoratori che si trovavano nella medesima situazione hanno chiesto di intervenire nell’ambito del procedimento principale. 23 Questi 60 lavoratori sostengono che gli obblighi di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo non sono stati rispettati nel corso della procedura di riorganizzazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA], il che costituirebbe un illecito contrattuale che darebbe loro diritto ad un risarcimento.

Inoltre, ad avviso di tali lavoratori, la [OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe essere dichiarata responsabile in via solidale in ordine a detto risarcimento. 24 Il giudice del rinvio osserva che, sebbene il diritto belga escluda specificamente il rispetto degli obblighi di informazione e di consultazione dei rappresentanti del personale in caso di licenziamento collettivo nell’ipotesi di fallimento della società interessata, una siffatta esclusione non è prevista nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale.

Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che, prima della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento e nonostante la procedura di riorganizzazione giudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’obbligo di attuare la procedura di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori prima del licenziamento collettivo di cui trattasi nel procedimento principale, cosa che essa non avrebbe fatto.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta al versamento, in favore dei 60 lavoratori interessati, di un risarcimento danni per violazione dei suoi obblighi in materia di informazione e di consultazione prima del licenziamento collettivo. 25 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se la [OSCURATO:SOCIETA] possa essere considerata parimenti responsabile di tale obbligo risarcitorio. 26 Esso rileva, al riguardo, in primo luogo, che tale società non aveva alcuna responsabilità quanto al funzionamento della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA] potrebbe essere considerata responsabile dell’illecito commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] solo nei limiti in cui essa possa essere considerata come cessionaria dei diritti e degli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un trasferimento contrattuale di imprese, ai sensi degli articoli 7 e 8 del CCL n. 32 bis . 27 In secondo luogo, detto giudice sottolinea che, nonostante il diniego di omologazione giudiziale dell’offerta di rilevamento presentata nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale, il progetto di cessione parziale della [OSCURATO:PERSONA], predisposto nel corso di tale procedimento, è stato infine eseguito il giorno successivo alla pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento, dai medesimi commissari giudiziali che avevano precedentemente chiesto l’omologazione dell’offerta di rilevamento corrispondente a tale progetto, i quali agivano ormai in qualità di curatori. 28 In terzo luogo, detto giudice ritiene che una siffatta operazione debba essere qualificata come «pre-pack cession», il che dovrebbe consentire al cessionario di avvalersi della deroga prevista all’articolo 5 della direttiva 2001/23, purché tale operazione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.

Orbene, secondo il giudice del rinvio, siffatte disposizioni non esistevano nel diritto belga all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale. 29 Pertanto, se è vero che la fase preparatoria della cessione della [OSCURATO:PERSONA] si è svolta sotto la supervisione dei commissari giudiziali designati dal tribunale competente nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale e si può quindi ritenere che essa sia stata disciplinata da disposizioni legislative, la seconda fase di tale operazione, vale a dire il trasferimento di attivi e di personale, è stata immediatamente successiva al rifiuto di tale tribunale di omologare l’offerta di rilevamento elaborata nell’ambito di tale procedura di riorganizzazione giudiziale. 30 Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta altresì che, alla data in cui ha avuto luogo il trasferimento di cui trattasi nel procedimento principale, non era in vigore alcuna disciplina giuridica, dal momento che una disciplina siffatta è stata introdotta nel codice citato solo con la legge del 21 marzo 2021. 31 In tale contesto, il tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2001/23] debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi prevista, secondo cui gli articoli 3 e 4 di tale direttiva non si applicano al trasferimento di un’impresa nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di un’analoga procedura di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, non è soddisfatta nel caso in cui il trasferimento di un’impresa o di parte di essa sia predisposto anteriormente all’apertura di una procedura fallimentare diretta alla liquidazione dei beni del cedente, nel caso di specie nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale, conclusasi con un accordo di cessione la cui omologazione è rifiutata dal giudice competente, e poi attuata immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento, senza l’applicazione di alcuna disposizione legislativa o regolamentare di diritto interno».

Sulla questione pregiudiziale 32 Con la sua unica questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che esso si applica in una situazione in cui una procedura fallimentare fa seguito a una procedura di riorganizzazione giudiziale, nel corso della quale è stato elaborato un accordo di trasferimento parziale dell’impresa interessata, ma esso non è stato omologato dal giudice competente, prima di essere eseguito una volta dichiarato il fallimento. 33 Occorre anzitutto rilevare che, come risulta dal suo considerando 3, la direttiva 2001/23 mira a proteggere i lavoratori, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti in caso di cambiamento d’imprenditore (sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 38 ). 34 A tal fine, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva stessa prevede che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.

Quanto all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, esso tutela i lavoratori contro i licenziamenti effettuati dal cedente o dal cessionario unicamente a causa di detto trasferimento (sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 39 ). 35 In deroga a ciò, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 stabilisce che il regime di tutela di cui a detti articoli 3 e 4 non si applica ai trasferimenti d’imprese avvenuti alle condizioni dettate da tale disposizione, a meno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano diversamente (sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 40 ). 36 Orbene, detto articolo 5, paragrafo 1, poiché rende inapplicabile, in linea di principio, il regime di tutela dei lavoratori nel caso di determinati trasferimenti d’impresa e si discosta così dall’obiettivo principale alla base della direttiva 2001/23, deve necessariamente essere oggetto di una interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 41 e giurisprudenza citata). 37 Ai sensi di tale disposizione, a meno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano diversamente, il trasferimento simultaneo dei diritti e degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro stipulati con il cedente, previsto all’articolo 3 della direttiva 2001/23, e il divieto, in linea di principio, dei licenziamenti, previsto all’articolo 4 di quest’ultima, non si applicano al trasferimento di un’impresa nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente. 38 Sebbene dal tenore letterale stesso della prima parte della frase dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 emerga che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nelle circostanze che giustificano l’applicazione di tale disposizione, hanno la facoltà di applicare il regime di tutela dei lavoratori stabilito agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, si deve constatare che, nel procedimento principale, il Regno del Belgio non si è avvalso di una siffatta facoltà. 39 Ne consegue che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, laddove permette di derogare al regime di tutela dei lavoratori, è applicabile in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione, tuttavia, che la procedura indicata soddisfi le condizioni stabilite in tale disposizione. 40 A tal riguardo, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 prevede tre condizioni cumulative, vale a dire, in primo luogo, che il cedente dev’essere oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga; in secondo luogo, che tale procedura dev’essere aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente e, in terzo luogo, che detta procedura deve svolgersi sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 44 ). 41 Anzitutto, per quanto concerne la condizione secondo cui il cedente deve essere oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura d’insolvenza analoga, questa non può estendersi, alla luce del requisito di interpretazione restrittiva, richiamato al punto 36 della presente sentenza, ad un’operazione preparatoria del fallimento ma che non conduce a quest’ultimo.

Per contro, un’operazione di trasferimento la quale, benché preparata prima della dichiarazione di fallimento, è attuata successivamente a quest’ultimo, implica il fallimento effettivo e può pertanto rientrare nella nozione di «procedura fallimentare» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punti 45 e 46 ). 42 A tal riguardo, dal fascicolo sottoposto alla Corte sembra emergere, da un lato, che una procedura di riorganizzazione giudiziale, ai sensi del diritto belga, non può essere considerata una procedura fallimentare e, dall’altro, che, anche se tale prima procedura può portare al fallimento dell’impresa interessata, detta conseguenza non risulta né automatica, né certa.

In simili circostanze non risulta che la procedura stessa, in quanto tale, soddisfi il primo dei requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2019, Plessers, C‑509/17 , EU:C:2019:424 , punti 42 , 43 e 48 ). 43 Ciò premesso, dal fascicolo sottoposto alla Corte si evince altresì che, nel caso di specie, le condizioni di un trasferimento d’impresa erano state esposte in un progetto che è stato presentato nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha preceduto la dichiarazione di fallimento di quest’ultima, e che il trasferimento intervenuto dopo tale dichiarazione di fallimento è stato realizzato conformemente a tali condizioni. 44 Spetta pertanto al giudice del rinvio stabilire se, tenuto conto, segnatamente, del diritto belga applicabile nel periodo di cui trattasi, l’elaborazione di un piano di rilevamento nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l’attuazione di tale piano nel corso della procedura fallimentare di tale società, dall’altro, debbano essere considerate come un’unica operazione, implicante, sin dall’inizio, la dichiarazione di fallimento di tale società a causa della sua comprovata insolvenza, prima che si procedesse al trasferimento d’impresa.

In un caso del genere, tale operazione nel suo insieme potrebbe essere considerata come una procedura fallimentare o una procedura d’insolvenza analoga, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23.

In caso contrario, solo la procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe rientrare nell’ambito applicativo di tale disposizione. 45 In secondo luogo, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 prescrive che la procedura fallimentare o la procedura di insolvenza analoga sia aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente. 46 A tal riguardo occorre rilevare, anzitutto, che una procedura che mira al proseguimento dell’attività dell’impresa interessata non soddisfa tale condizione (sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 47 e giurisprudenza citata). 47 La Corte ha già avuto modo di precisare, per quanto riguarda le differenze tra una procedura mirante al proseguimento dell’attività dell’impresa e una procedura mirante alla liquidazione dei beni di quest’ultima a causa della sua comprovata insolvenza, che la prima procedura mira a salvaguardare l’operatività dell’impresa o delle sue unità economicamente redditizie, mentre la seconda procedura mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori.

Sebbene non sia escluso che possa esistere una certa sovrapposizione tra questi due obiettivi perseguiti da una data procedura, l’obiettivo principale di una procedura mirante al proseguimento dell’attività dell’impresa rimane comunque la salvaguardia dell’impresa interessata (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 48 ). 48 Pertanto, una procedura fallimentare o di insolvenza analoga può avere lo scopo di massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori anche qualora persegua, in via accessoria, un obiettivo di cessione dell’impresa in attività con il mantenimento, per quanto possibile, dell’occupazione [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Procedura di pre-pack), C‑237/20 , EU:C:2022:321 , punto 55 ]. 49 Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre che deve essere dimostrato non solo che la procedura fallimentare o di insolvenza analoga ha come obiettivo principale quello di soddisfare al meglio i creditori, ma anche che l’attuazione di una siffatta cessione consente di raggiungere effettivamente tale obiettivo principale [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Procedura di pre-pack), C‑237/20 , EU:C:2022:321 , punto 53 ]. 50 Spetta, pertanto, al giudice del rinvio verificare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, se le procedure successive di cui trattasi nel procedimento principale, considerate singolarmente o globalmente, abbiano avuto l’obiettivo di massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori e abbiano consentito il raggiungimento di tale obiettivo, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente, o se, al contrario, siano state finalizzate principalmente a salvaguardare l’operatività dell’impresa o delle sue unità economicamente redditizie. 51 A tal riguardo, da un lato, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nel diritto belga, a differenza della procedura fallimentare, la procedura di riorganizzazione giudiziale non mira principalmente a garantire il massimo soddisfacimento dei creditori.

Risulta peraltro dalla decisione di rinvio che, nel caso di specie, la sentenza che aveva designato taluni commissari giudiziali, a seguito della richiesta di riorganizzazione depositata dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva dato loro il compito di organizzare e di trasferire in tutto o in parte le attività di tale società. 52 D’altro lato, se il giudice del rinvio dovesse concludere, come esposto al punto 44 della presente sentenza, che la procedura di riorganizzazione giudiziale e la procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito, congiuntamente, una procedura fallimentare o di insolvenza analoga, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, esso dovrebbe valutare se una siffatta procedura soddisfi, in quanto tale, la condizione menzionata al punto 45 della presente sentenza, il che implica che l’obiettivo principale di detta procedura, considerata nella sua interezza, sia stato quello di ottenere il rimborso più elevato possibile per l’insieme dei creditori del cedente [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Procedura di pre-pack), C‑237/20 , EU:C:2022:321 , punti 52 e 53 ]. 53 Al fine di verificare se la condizione richiamata al punto 45 della presente sentenza sia soddisfatta nel caso di specie, il giudice del rinvio potrebbe, in particolare, tener conto del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] è stata costituita allo scopo di rilevare e di proseguire una parte delle attività precedentemente esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA] e che un comunicato stampa datato il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento di tale società, proveniente dalla «[OSCURATO:PERSONA]», annunciava che i curatori che erano stati designati dopo tale dichiarazione di fallimento «hanno approvato (...), previa concertazione, il piano di rilevamento della [OSCURATO:PERSONA]» relativo al trasferimento della sede belga della [OSCURATO:PERSONA] e di 36 negozi nonché alla riassunzione di 183 dipendenti, precisando che «[t]ale riavvio pone fine all’incertezza sulla continuazione delle attività della [OSCURATO:PERSONA] in Belgio». 54 In secondo luogo, occorre inoltre assicurarsi che la procedura fallimentare o di insolvenza analoga, di cui trattasi nel procedimento principale, sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari che consentano di garantire che la sua attuazione non sia fonte di incertezza giuridica [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Procedura di pre-pack), C‑237/20 , EU:C:2022:321 , punto 55 ]. 55 In proposito, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, dal fascicolo sottoposto alla Corte non si evince che la procedura di riorganizzazione giudiziale o la procedura fallimentare, quali disciplinate dal diritto belga, siano prive di una disciplina normativa o regolamentare sufficiente a soddisfare la condizione enunciata al punto precedente. 56 Per contro, se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che, nel procedimento principale, la combinazione della procedura di riorganizzazione giudiziale e della procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] può costituire una procedura fallimentare o di insolvenza analoga, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, esso sarebbe tenuto a stabilire se la combinazione successiva delle due procedure in parola sia sufficientemente disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari. 57 In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda il requisito secondo il quale la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve svolgersi sotto il controllo di un’autorità pubblica competente, occorre sottolineare, da un lato, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che ciò non avviene quando il commissario giudiziale designato è incaricato di organizzare e di realizzare il trasferimento d’impresa in nome e per conto del debitore e quando deve sollecitare offerte, garantendo in particolare la conservazione di tutta o parte dell’attività dell’impresa, considerando al contempo i diritti dei creditori, come sembra avvenire nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale quale concepita nel diritto belga (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2019, Plessers, C‑509/17 , EU:C:2019:424 , punti 46 e 47 ). 58 D’altro lato, se il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che la procedura fallimentare o di insolvenza analoga, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, è costituita, nel caso di specie, dalla combinazione delle procedure di riorganizzazione giudiziale e di fallimento della [OSCURATO:PERSONA], esso dovrebbe stabilire se una siffatta combinazione, considerata nel suo insieme, sia sottoposta al controllo di un’autorità pubblica competente.

Secondo la giurisprudenza della Corte, depongono in favore di un simile controllo, anzitutto, il fatto che un giudice definisca le funzioni dei commissari nella fase preliminare di tale combinazione di procedure di riorganizzazione giudiziale e fallimentare e controlli l’esercizio di tali funzioni al momento dell’apertura del fallimento propriamente detto; inoltre, la circostanza che il trasferimento d’impresa sia realizzato solo dopo l’apertura della procedura fallimentare, il che consente al curatore di opporvisi e, infine, il fatto che i commissari che agiscono nell’ambito della fase preparatoria siano responsabili dei loro atti alle stesse condizioni dei curatori.

Per contro, per stabilire se una siffatta procedura sia soggetta al controllo di un’autorità pubblica competente, non si deve attribuire un’importanza decisiva alla circostanza che la sottoscrizione dell’accordo di trasferimento intervenga poco tempo dopo l’apertura della procedura fallimentare, né al fatto che i commissari che agiscono nel corso della fase preparatoria di tale procedura non dispongano di alcuna competenza legale [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Procedura di pre-pack), C‑237/20 , EU:C:2022:321 , punti 59 e da 62 a 64]. 59 Infine, e allo scopo di fornire al giudice del rinvio tutte le indicazioni utili per la soluzione della controversia principale, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2001/23, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l’abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della direttiva stessa. 60 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’avvio di una procedura di riorganizzazione giudiziale, disciplinata dal diritto belga, che offre garanzie ai lavoratori, in vista della preparazione di un trasferimento totale o parziale delle attività di tale società.

Dalla decisione di rinvio risulta che è a seguito del diniego di omologazione, da parte del tribunal de l’entreprise de Gand (Tribunale delle imprese di Gand), dell’offerta di rilevamento che era stata accettata dai commissari giudiziali designati nell’ambito di tale procedura che detta società ha chiesto a tale giudice di dichiararla fallita, avviando così una procedura che, secondo il diritto belga, concede ai lavoratori garanzie diverse da quelle previste nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale. 61 Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta altresì, da un lato, che tale offerta di rilevamento proveniva da una società collegata alla [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna indicazione quanto alla ricerca di altri potenziali cessionari, e che il diniego di omologazione è stato motivato dal fatto che detta offerta era contraria a varie disposizioni imperative relative alla tutela dei lavoratori potenzialmente interessati dal previsto trasferimento d’impresa. 62 In tali circostanze, spetterebbe al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, l’assenza, nel caso di specie, di un eventuale abuso di una procedura di insolvenza, mirante a privare i lavoratori di cui trattasi nel procedimento principale dei diritti loro riconosciuti dalla direttiva 2001/23. 63 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione in cui una procedura fallimentare fa seguito ad una procedura di riorganizzazione giudiziale nel corso della quale è stato elaborato un accordo di trasferimento parziale dell’impresa interessata, ma esso non è stato omologato dal giudice competente, prima di essere eseguito una volta dichiarato il fallimento, a condizione che la procedura fallimentare o di insolvenza analoga, che è stata attuata, sia effettivamente aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente, che detta procedura si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente e che il ricorso alla procedura stessa non possa essere qualificato come abusivo.

Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che: esso si applica ad una situazione in cui una procedura fallimentare fa seguito ad una procedura di riorganizzazione giudiziale nel corso della quale è stato elaborato un accordo di trasferimento parziale dell’impresa interessata, ma esso non è stato omologato dal giudice competente, prima di essere eseguito una volta dichiarato il fallimento, a condizione che la procedura fallimentare o di insolvenza analoga, che è stata attuata, sia effettivamente aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente, che detta procedura si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente e che il ricorso alla procedura stessa non possa essere qualificato come abusivo.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0431 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 3 aprile 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “procedura fallimentare” – Trasferimento di un’impresa che interviene a seguito di una dichiarazione di fallimento dopo la preparazione dello stesso nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale» Nella causa C‑431/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio), con decisione del 26 maggio 2023, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2023, nel procedimento AE, CO, DU e altri contro [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di curatore della [OSCURATO:PERSONA], EP , in qualità di curatore della [OSCURATO:PERSONA], RI , in qualità di curatore della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], con l’intervento di: VT, HL, MO e altri, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin (relatore), N. Piçarra, O. Spineanu-Matei e N. Fenger, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per AE, CO, DU, e altri, da H. Deckers, avocat; – Per la [OSCURATO:SOCIETA], da M. Duchesne e O. Moureau, avocats; – per il governo belga, da A. [OSCURATO:PERSONA], C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da S. Delaude e B.-R. Killmann, in qualità di agenti; sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ( GU 2001, L 82, pag. 16 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, AE, CO, DU e altri 19 ex lavoratori licenziati dalla [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, BA, EP e RI, che agiscono in qualità di curatori della [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA] in merito ad un’asserita violazione, da parte di tali società, degli obblighi di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nell’ambito del loro licenziamento collettivo. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il considerando 3 della direttiva 2001/23 così recita: «Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti». 4 L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce quanto segue: «a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria. (...)». 5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva: «I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento». 6 L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva prevede quanto segue: «Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione». 7 L’articolo 5 della direttiva 2001/23 così dispone: «1.   A meno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’auto[r]ità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente). (...). «4.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l’abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della presente direttiva». Diritto belga 8 Il contratto collettivo di lavoro n. 32 bis del 7 giugno 1985, relativo al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di datore di lavoro a seguito di un trasferimento contrattuale d’impresa e che disciplina i diritti dei lavoratori riassunti in caso di rilevamento dell’attivo dopo il fallimento, ha trasposto nel diritto belga la direttiva 2001/23. 9 Ai sensi dell’articolo 1 di detto contratto collettivo di lavoro, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «CCL n. 32 bis »): «Il presente contratto collettivo di lavoro mira (...) a garantire: 1. da un lato, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in tutti i casi di cambiamento di datore di lavoro a seguito del trasferimento contrattuale di un’impresa o di una parte di essa; 2. dall’altro, taluni diritti dei lavoratori riassunti in caso di rilevamento di attivo dopo il fallimento». 10 Il capo II del CCL n. 32 bis comprende gli articoli da 6 a 10 del medesimo. 11 L’articolo 6, primo comma, del CCL n. 32 bis precisa che il suo capo II, dedicato ai diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di datore di lavoro a seguito di un trasferimento contrattuale di impresa, è «applicabile a qualsiasi cambiamento di datore di lavoro derivante da un trasferimento contrattuale di un’impresa o di una parte di impresa, ad esclusione dei casi di cui al capo III del presente contratto collettivo di lavoro». 12 L’articolo 7 del CCL n. 32 bis prevede quanto segue: «I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da contratti di lavoro esistenti alla data del trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario». 13 Ai sensi dell’articolo 8 del CCL n. 32 bis : «Il cedente e il cessionario sono tenuti in solido al pagamento dei debiti esistenti alla data del trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, e risultanti dai contratti di lavoro esistenti a tale data (...)». 14 L’articolo 9 del CCL n. 32 bis è così formulato: «Il cambiamento di datore di lavoro non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o dei cessionari. I lavoratori che cambiano datore di lavoro possono tuttavia essere licenziati per gravi motivi o per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportino variazioni sul piano dell’occupazione». 15 A norma del capo III del CCL n. 32 bis , non vi è alcun trasferimento dei debiti sociali dal cedente al cessionario, né responsabilità solidale di quest’ultimo con il cedente, qualora il trasferimento dell’impresa avvenga dopo un fallimento. Procedimento principale e questione pregiudiziale 16 Il 30 luglio 2020, il tribunal de l’entreprise de Gand (Tribunale delle imprese di Gand, Belgio) ha avviato una procedura di riorganizzazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di tale società, alla quale è stata concessa una sospensione fino al 30 ottobre 2020, in conformità alle disposizioni del code de droit économique (codice di diritto dell’economia; in prosieguo: il «CDE») che disciplinano tale procedimento, nella loro versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale. Lo stesso giorno, detto tribunale ha designato BA, EP e RI quali commissari giudiziali, attribuendo loro il compito di organizzare e di trasferire in tutto o in parte le attività della citata società. 17 Il 21 settembre 2020, tali tre commissari giudiziali hanno accettato l’offerta di rilevamento della [OSCURATO:PERSONA] presentata dalla sua società madre, la [OSCURATO:PERSONA], riguardante 36 locali commerciali e 183 lavoratori su 439 della [OSCURATO:PERSONA]. 18 Il 30 settembre 2020, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata costituita allo scopo di rilevare e proseguire una parte delle attività precedentemente esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 19 L’8 ottobre 2020, la domanda dei citati commissari giudiziali, diretta all’omologazione dell’offerta di rilevamento di cui al punto 17 della presente sentenza è stata respinta dal tribunal de l’entreprise de Gand (Tribunale delle imprese di Gand). Infatti, quest’ultimo ha dichiarato che essa si poneva in contrasto con il contratto collettivo di lavoro n. 102 del 5 ottobre 2011, relativo al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento del datore di lavoro a causa di una riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, e alla direttiva 2001/23, nella parte in cui tale offerta prevedeva che gli obblighi relativi al pagamento dell’ «indennità per ferie» e della «gratifica di fine anno» dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero stati riassunti, attinenti alle loro prestazioni lavorative fino alla data dell’omologazione di detta offerta, sarebbero stati sopportati, pro rata temporis , dalla [OSCURATO:PERSONA]. 20 Con un’ulteriore sentenza in pari data, il tribunal de l’entreprise de Gand (Tribunale delle imprese di Gand) ha dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e ha designato BA, EP e RI quali curatori. Dalla decisione di rinvio risulta che i membri del personale di tale società sono stati immediatamente informati di detta sentenza e della decisione di risoluzione del loro contratto di lavoro, dietro pagamento di un’indennità compensativa di preavviso. 21 Il 9 ottobre 2020, i citati curatori hanno ceduto parte degli attivi mobili materiali e immateriali della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. Di tutti i lavoratori licenziati, ossia 439 lavoratori, 183 sono stati riassunti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. In una lettera inviata nel corso del 2021 al legale di alcuni ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], detti curatori hanno precisato che nessun membro del personale o attività era stato trasferito durante la procedura di riorganizzazione giudiziale. 22 Il 21 giugno 2021, i ricorrenti nel procedimento principale, in numero di 22, che sono ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] non riassunti dalla [OSCURATO:SOCIETA], hanno proposto ricorso avverso tali due società dinanzi al tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio), che è il giudice del rinvio. Il 30 giugno 2021 altri 38 lavoratori che si trovavano nella medesima situazione hanno chiesto di intervenire nell’ambito del procedimento principale. 23 Questi 60 lavoratori sostengono che gli obblighi di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo non sono stati rispettati nel corso della procedura di riorganizzazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA], il che costituirebbe un illecito contrattuale che darebbe loro diritto ad un risarcimento. Inoltre, ad avviso di tali lavoratori, la [OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe essere dichiarata responsabile in via solidale in ordine a detto risarcimento. 24 Il giudice del rinvio osserva che, sebbene il diritto belga escluda specificamente il rispetto degli obblighi di informazione e di consultazione dei rappresentanti del personale in caso di licenziamento collettivo nell’ipotesi di fallimento della società interessata, una siffatta esclusione non è prevista nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che, prima della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento e nonostante la procedura di riorganizzazione giudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’obbligo di attuare la procedura di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori prima del licenziamento collettivo di cui trattasi nel procedimento principale, cosa che essa non avrebbe fatto. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta al versamento, in favore dei 60 lavoratori interessati, di un risarcimento danni per violazione dei suoi obblighi in materia di informazione e di consultazione prima del licenziamento collettivo. 25 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se la [OSCURATO:SOCIETA] possa essere considerata parimenti responsabile di tale obbligo risarcitorio. 26 Esso rileva, al riguardo, in primo luogo, che tale società non aveva alcuna responsabilità quanto al funzionamento della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA] potrebbe essere considerata responsabile dell’illecito commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] solo nei limiti in cui essa possa essere considerata come cessionaria dei diritti e degli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un trasferimento contrattuale di imprese, ai sensi degli articoli 7 e 8 del CCL n. 32 bis . 27 In secondo luogo, detto giudice sottolinea che, nonostante il diniego di omologazione giudiziale dell’offerta di rilevamento presentata nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale, il progetto di cessione parziale della [OSCURATO:PERSONA], predisposto nel corso di tale procedimento, è stato infine eseguito il giorno successivo alla pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento, dai medesimi commissari giudiziali che avevano precedentemente chiesto l’omologazione dell’offerta di rilevamento corrispondente a tale progetto, i quali agivano ormai in qualità di curatori. 28 In terzo luogo, detto giudice ritiene che una siffatta operazione debba essere qualificata come «pre-pack cession», il che dovrebbe consentire al cessionario di avvalersi della deroga prevista all’articolo 5 della direttiva 2001/23, purché tale operazione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari. Orbene, secondo il giudice del rinvio, siffatte disposizioni non esistevano nel diritto belga all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale. 29 Pertanto, se è vero che la fase preparatoria della cessione della [OSCURATO:PERSONA] si è svolta sotto la supervisione dei commissari giudiziali designati dal tribunale competente nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale e si può quindi ritenere che essa sia stata disciplinata da disposizioni legislative, la seconda fase di tale operazione, vale a dire il trasferimento di attivi e di personale, è stata immediatamente successiva al rifiuto di tale tribunale di omologare l’offerta di rilevamento elaborata nell’ambito di tale procedura di riorganizzazione giudiziale. 30 Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta altresì che, alla data in cui ha avuto luogo il trasferimento di cui trattasi nel procedimento principale, non era in vigore alcuna disciplina giuridica, dal momento che una disciplina siffatta è stata introdotta nel codice citato solo con la legge del 21 marzo 2021. 31 In tale contesto, il tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2001/23] debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi prevista, secondo cui gli articoli 3 e 4 di tale direttiva non si applicano al trasferimento di un’impresa nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di un’analoga procedura di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, non è soddisfatta nel caso in cui il trasferimento di un’impresa o di parte di essa sia predisposto anteriormente all’apertura di una procedura fallimentare diretta alla liquidazione dei beni del cedente, nel caso di specie nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale, conclusasi con un accordo di cessione la cui omologazione è rifiutata dal giudice competente, e poi attuata immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento, senza l’applicazione di alcuna disposizione legislativa o regolamentare di diritto interno». Sulla questione pregiudiziale 32 Con la sua unica questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che esso si applica in una situazione in cui una procedura fallimentare fa seguito a una procedura di riorganizzazione giudiziale, nel corso della quale è stato elaborato un accordo di trasferimento parziale dell’impresa interessata, ma esso non è stato omologato dal giudice competente, prima di essere eseguito una volta dichiarato il fallimento. 33 Occorre anzitutto rilevare che, come risulta dal suo considerando 3, la direttiva 2001/23 mira a proteggere i lavoratori, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti in caso di cambiamento d’imprenditore (sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 38 ). 34 A tal fine, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva stessa prevede che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. Quanto all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, esso tutela i lavoratori contro i licenziamenti effettuati dal cedente o dal cessionario unicamente a causa di detto trasferimento (sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 39 ). 35 In deroga a ciò, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 stabilisce che il regime di tutela di cui a detti articoli 3 e 4 non si applica ai trasferimenti d’imprese avvenuti alle condizioni dettate da tale disposizione, a meno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano diversamente (sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 40 ). 36 Orbene, detto articolo 5, paragrafo 1, poiché rende inapplicabile, in linea di principio, il regime di tutela dei lavoratori nel caso di determinati trasferimenti d’impresa e si discosta così dall’obiettivo principale alla base della direttiva 2001/23, deve necessariamente essere oggetto di una interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 41 e giurisprudenza citata). 37 Ai sensi di tale disposizione, a meno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano diversamente, il trasferimento simultaneo dei diritti e degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro stipulati con il cedente, previsto all’articolo 3 della direttiva 2001/23, e il divieto, in linea di principio, dei licenziamenti, previsto all’articolo 4 di quest’ultima, non si applicano al trasferimento di un’impresa nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente. 38 Sebbene dal tenore letterale stesso della prima parte della frase dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 emerga che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nelle circostanze che giustificano l’applicazione di tale disposizione, hanno la facoltà di applicare il regime di tutela dei lavoratori stabilito agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, si deve constatare che, nel procedimento principale, il Regno del Belgio non si è avvalso di una siffatta facoltà. 39 Ne consegue che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, laddove permette di derogare al regime di tutela dei lavoratori, è applicabile in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione, tuttavia, che la procedura indicata soddisfi le condizioni stabilite in tale disposizione. 40 A tal riguardo, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 prevede tre condizioni cumulative, vale a dire, in primo luogo, che il cedente dev’essere oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga; in secondo luogo, che tale procedura dev’essere aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente e, in terzo luogo, che detta procedura deve svolgersi sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 44 ). 41 Anzitutto, per quanto concerne la condizione secondo cui il cedente deve essere oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura d’insolvenza analoga, questa non può estendersi, alla luce del requisito di interpretazione restrittiva, richiamato al punto 36 della presente sentenza, ad un’operazione preparatoria del fallimento ma che non conduce a quest’ultimo. Per contro, un’operazione di trasferimento la quale, benché preparata prima della dichiarazione di fallimento, è attuata successivamente a quest’ultimo, implica il fallimento effettivo e può pertanto rientrare nella nozione di «procedura fallimentare» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punti 45 e 46 ). 42 A tal riguardo, dal fascicolo sottoposto alla Corte sembra emergere, da un lato, che una procedura di riorganizzazione giudiziale, ai sensi del diritto belga, non può essere considerata una procedura fallimentare e, dall’altro, che, anche se tale prima procedura può portare al fallimento dell’impresa interessata, detta conseguenza non risulta né automatica, né certa. In simili circostanze non risulta che la procedura stessa, in quanto tale, soddisfi il primo dei requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2019, Plessers, C‑509/17 , EU:C:2019:424 , punti 42 , 43 e 48 ). 43 Ciò premesso, dal fascicolo sottoposto alla Corte si evince altresì che, nel caso di specie, le condizioni di un trasferimento d’impresa erano state esposte in un progetto che è stato presentato nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha preceduto la dichiarazione di fallimento di quest’ultima, e che il trasferimento intervenuto dopo tale dichiarazione di fallimento è stato realizzato conformemente a tali condizioni. 44 Spetta pertanto al giudice del rinvio stabilire se, tenuto conto, segnatamente, del diritto belga applicabile nel periodo di cui trattasi, l’elaborazione di un piano di rilevamento nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l’attuazione di tale piano nel corso della procedura fallimentare di tale società, dall’altro, debbano essere considerate come un’unica operazione, implicante, sin dall’inizio, la dichiarazione di fallimento di tale società a causa della sua comprovata insolvenza, prima che si procedesse al trasferimento d’impresa. In un caso del genere, tale operazione nel suo insieme potrebbe essere considerata come una procedura fallimentare o una procedura d’insolvenza analoga, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23. In caso contrario, solo la procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe rientrare nell’ambito applicativo di tale disposizione. 45 In secondo luogo, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 prescrive che la procedura fallimentare o la procedura di insolvenza analoga sia aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente. 46 A tal riguardo occorre rilevare, anzitutto, che una procedura che mira al proseguimento dell’attività dell’impresa interessata non soddisfa tale condizione (sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 47 e giurisprudenza citata). 47 La Corte ha già avuto modo di precisare, per quanto riguarda le differenze tra una procedura mirante al proseguimento dell’attività dell’impresa e una procedura mirante alla liquidazione dei beni di quest’ultima a causa della sua comprovata insolvenza, che la prima procedura mira a salvaguardare l’operatività dell’impresa o delle sue unità economicamente redditizie, mentre la seconda procedura mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori. Sebbene non sia escluso che possa esistere una certa sovrapposizione tra questi due obiettivi perseguiti da una data procedura, l’obiettivo principale di una procedura mirante al proseguimento dell’attività dell’impresa rimane comunque la salvaguardia dell’impresa interessata (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑126/16 , EU:C:2017:489 , punto 48 ). 48 Pertanto, una procedura fallimentare o di insolvenza analoga può avere lo scopo di massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori anche qualora persegua, in via accessoria, un obiettivo di cessione dell’impresa in attività con il mantenimento, per quanto possibile, dell’occupazione [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Procedura di pre-pack), C‑237/20 , EU:C:2022:321 , punto 55 ]. 49 Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre che deve essere dimostrato non solo che la procedura fallimentare o di insolvenza analoga ha come obiettivo principale quello di soddisfare al meglio i creditori, ma anche che l’attuazione di una siffatta cessione consente di raggiungere effettivamente tale obiettivo principale [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Procedura di pre-pack), C‑237/20 , EU:C:2022:321 , punto 53 ]. 50 Spetta, pertanto, al giudice del rinvio verificare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, se le procedure successive di cui trattasi nel procedimento principale, considerate singolarmente o globalmente, abbiano avuto l’obiettivo di massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori e abbiano consentito il raggiungimento di tale obiettivo, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente, o se, al contrario, siano state finalizzate principalmente a salvaguardare l’operatività dell’impresa o delle sue unità economicamente redditizie. 51 A tal riguardo, da un lato, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nel diritto belga, a differenza della procedura fallimentare, la procedura di riorganizzazione giudiziale non mira principalmente a garantire il massimo soddisfacimento dei creditori. Risulta peraltro dalla decisione di rinvio che, nel caso di specie, la sentenza che aveva designato taluni commissari giudiziali, a seguito della richiesta di riorganizzazione depositata dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva dato loro il compito di organizzare e di trasferire in tutto o in parte le attività di tale società. 52 D’altro lato, se il giudice del rinvio dovesse concludere, come esposto al punto 44 della presente sentenza, che la procedura di riorganizzazione giudiziale e la procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito, congiuntamente, una procedura fallimentare o di insolvenza analoga, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, esso dovrebbe valutare se una siffatta procedura soddisfi, in quanto tale, la condizione menzionata al punto 45 della presente sentenza, il che implica che l’obiettivo principale di detta procedura, considerata nella sua interezza, sia stato quello di ottenere il rimborso più elevato possibile per l’insieme dei creditori del cedente [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Procedura di pre-pack), C‑237/20 , EU:C:2022:321 , punti 52 e 53 ]. 53 Al fine di verificare se la condizione richiamata al punto 45 della presente sentenza sia soddisfatta nel caso di specie, il giudice del rinvio potrebbe, in particolare, tener conto del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] è stata costituita allo scopo di rilevare e di proseguire una parte delle attività precedentemente esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA] e che un comunicato stampa datato il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento di tale società, proveniente dalla «[OSCURATO:PERSONA]», annunciava che i curatori che erano stati designati dopo tale dichiarazione di fallimento «hanno approvato (...), previa concertazione, il piano di rilevamento della [OSCURATO:PERSONA]» relativo al trasferimento della sede belga della [OSCURATO:PERSONA] e di 36 negozi nonché alla riassunzione di 183 dipendenti, precisando che «[t]ale riavvio pone fine all’incertezza sulla continuazione delle attività della [OSCURATO:PERSONA] in Belgio». 54 In secondo luogo, occorre inoltre assicurarsi che la procedura fallimentare o di insolvenza analoga, di cui trattasi nel procedimento principale, sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari che consentano di garantire che la sua attuazione non sia fonte di incertezza giuridica [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Procedura di pre-pack), C‑237/20 , EU:C:2022:321 , punto 55 ]. 55 In proposito, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, dal fascicolo sottoposto alla Corte non si evince che la procedura di riorganizzazione giudiziale o la procedura fallimentare, quali disciplinate dal diritto belga, siano prive di una disciplina normativa o regolamentare sufficiente a soddisfare la condizione enunciata al punto precedente. 56 Per contro, se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che, nel procedimento principale, la combinazione della procedura di riorganizzazione giudiziale e della procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] può costituire una procedura fallimentare o di insolvenza analoga, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, esso sarebbe tenuto a stabilire se la combinazione successiva delle due procedure in parola sia sufficientemente disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari. 57 In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda il requisito secondo il quale la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve svolgersi sotto il controllo di un’autorità pubblica competente, occorre sottolineare, da un lato, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che ciò non avviene quando il commissario giudiziale designato è incaricato di organizzare e di realizzare il trasferimento d’impresa in nome e per conto del debitore e quando deve sollecitare offerte, garantendo in particolare la conservazione di tutta o parte dell’attività dell’impresa, considerando al contempo i diritti dei creditori, come sembra avvenire nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale quale concepita nel diritto belga (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2019, Plessers, C‑509/17 , EU:C:2019:424 , punti 46 e 47 ). 58 D’altro lato, se il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che la procedura fallimentare o di insolvenza analoga, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, è costituita, nel caso di specie, dalla combinazione delle procedure di riorganizzazione giudiziale e di fallimento della [OSCURATO:PERSONA], esso dovrebbe stabilire se una siffatta combinazione, considerata nel suo insieme, sia sottoposta al controllo di un’autorità pubblica competente. Secondo la giurisprudenza della Corte, depongono in favore di un simile controllo, anzitutto, il fatto che un giudice definisca le funzioni dei commissari nella fase preliminare di tale combinazione di procedure di riorganizzazione giudiziale e fallimentare e controlli l’esercizio di tali funzioni al momento dell’apertura del fallimento propriamente detto; inoltre, la circostanza che il trasferimento d’impresa sia realizzato solo dopo l’apertura della procedura fallimentare, il che consente al curatore di opporvisi e, infine, il fatto che i commissari che agiscono nell’ambito della fase preparatoria siano responsabili dei loro atti alle stesse condizioni dei curatori. Per contro, per stabilire se una siffatta procedura sia soggetta al controllo di un’autorità pubblica competente, non si deve attribuire un’importanza decisiva alla circostanza che la sottoscrizione dell’accordo di trasferimento intervenga poco tempo dopo l’apertura della procedura fallimentare, né al fatto che i commissari che agiscono nel corso della fase preparatoria di tale procedura non dispongano di alcuna competenza legale [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Procedura di pre-pack), C‑237/20 , EU:C:2022:321 , punti 59 e da 62 a 64]. 59 Infine, e allo scopo di fornire al giudice del rinvio tutte le indicazioni utili per la soluzione della controversia principale, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2001/23, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l’abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della direttiva stessa. 60 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’avvio di una procedura di riorganizzazione giudiziale, disciplinata dal diritto belga, che offre garanzie ai lavoratori, in vista della preparazione di un trasferimento totale o parziale delle attività di tale società. Dalla decisione di rinvio risulta che è a seguito del diniego di omologazione, da parte del tribunal de l’entreprise de Gand (Tribunale delle imprese di Gand), dell’offerta di rilevamento che era stata accettata dai commissari giudiziali designati nell’ambito di tale procedura che detta società ha chiesto a tale giudice di dichiararla fallita, avviando così una procedura che, secondo il diritto belga, concede ai lavoratori garanzie diverse da quelle previste nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale. 61 Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta altresì, da un lato, che tale offerta di rilevamento proveniva da una società collegata alla [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna indicazione quanto alla ricerca di altri potenziali cessionari, e che il diniego di omologazione è stato motivato dal fatto che detta offerta era contraria a varie disposizioni imperative relative alla tutela dei lavoratori potenzialmente interessati dal previsto trasferimento d’impresa. 62 In tali circostanze, spetterebbe al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, l’assenza, nel caso di specie, di un eventuale abuso di una procedura di insolvenza, mirante a privare i lavoratori di cui trattasi nel procedimento principale dei diritti loro riconosciuti dalla direttiva 2001/23. 63 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione in cui una procedura fallimentare fa seguito ad una procedura di riorganizzazione giudiziale nel corso della quale è stato elaborato un accordo di trasferimento parziale dell’impresa interessata, ma esso non è stato omologato dal giudice competente, prima di essere eseguito una volta dichiarato il fallimento, a condizione che la procedura fallimentare o di insolvenza analoga, che è stata attuata, sia effettivamente aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente, che detta procedura si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente e che il ricorso alla procedura stessa non possa essere qualificato come abusivo. Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che: esso si applica ad una situazione in cui una procedura fallimentare fa seguito ad una procedura di riorganizzazione giudiziale nel corso della quale è stato elaborato un accordo di trasferimento parziale dell’impresa interessata, ma esso non è stato omologato dal giudice competente, prima di essere eseguito una volta dichiarato il fallimento, a condizione che la procedura fallimentare o di insolvenza analoga, che è stata attuata, sia effettivamente aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente, che detta procedura si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente e che il ricorso alla procedura stessa non possa essere qualificato come abusivo. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris