CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 41937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di appello di Caltanisetta il 17 dicembre 1997 e dalla Corte di Assise di appello di Palermo il 29 luglio 2000. Per l'effetto ha rideterminato la pena unica complessiva in anni 30 di reclusione ed euro 516,46 di multa. Ha, invece, rigettato l'istanza con riferimento ai delitti di tentato omicidio, detenzione e porto di armi comuni da sparo giudicati con la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta dell'Il gennaio 2005. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il condannato, per mezzo del difensore, adducendo un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 e 125 comma 3 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente eccepisce che il giudice dell'esecuzione ha omesso di prendere in esame la sentenza emessa dal Tribunale di Gela in data 4 luglio 2018, riformata da quella resa dalla Corte di appello di Caltanisetta il 9 luglio 2019, contenuta nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela del 22 aprile 2022, per come richiesto nell'istanza di continuazione (pag. 1). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dagli atti di causa, in particolare dal contenuto dell'istanza, risulta evidente che il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione anche con riferimento ai reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Caltanisetta in data 9 luglio 2019 e che il Giudice dell'esecuzione, come lamentato dal ricorrente, non ha preso in considerazione la specifica richiesta presentata dall'interessato. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di mancanza di motivazione. Tale vizio, infatti, ricorre sia allorquando vi sia un difetto grafico della motivazione, sia laddove le argomentazioni addotte dal giudice, a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento, si rivelino prive di completezza, in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato e dotate del requisito della decisività. 2. Trattandosi di vizio che si riverbera sulla tenuta logica dell'intero provvedimento si impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in diversa composizione (in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013), che - nella piena libertà di apprezzamento - dovrà esaminare l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. colmando la lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizilo al Giudice per le gini preliminari del Tribunale di Gela e Così deciso, in Roma il 28 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]