CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13373/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva rigettato il reclamo contro una sanzione disciplinare inflitta al detenuto; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 3 legge 241 del 1990, 38, comma 2, ordinamento penitenziario e 81 d.P.R. 230 del 2000, Considerato che il ricorso è inammissibile: - l'interpretazione dell'art. 81, comma 8, d.P.R. 230 del 2000 avanzata dal ricorrente è palesemente in contrasto con il tenore letterale della norma, secondo cui a dover essere comunicato è il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione e non anche la sua motivazione. Non vi è dubbio che il provvedimento che delibera la sanzione disciplinare debba essere motivato al fine dell'esercizio del diritto di difesa nella eventuale sede di impugnazione: tuttavia, il ricorso sovrappone e confonde il provvedimento con la sua comunicazione; la norma non prevede affatto che la comunicazione del provvedimento ne riporti la motivazione; la tempestiva comunicazione consente al detenuto di acquisire la motivazione. La censura relativa alla mancanza di motivazione del provvedimento disciplinare è manifestamente infondata, così come ampiamente chiarito dall'ordinanza impugnata: non a caso, il detenuto aveva potuto proporre un reclamo anche nel merito avverso la sanzione disciplinare irrogatagli. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]