CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37691/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 489, in relazione all'art.477 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre che contenere assunti del tutto generici ((Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), è costituito da mere doglianze in punto di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato poiché nella specie si configurerebbe un falso grossolano, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, si limita a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la motivazione che - in maniera congrua ed esente da vizi logici - ha indicato gli elementi sulla base dei quali ha escluso la grossolanità del falso (rimarcando come esso non sia immediatamente emerso all'atto del controllo degli operanti ma soltanto a seguito delle verifiche da loro svolte presso l'autofficina che apparentemente aveva eseguito la revisione e presso l'Ufficio della Motorizzazione civile); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, in quanto ha assunto che la lieve gravità del fatto avrebbe dovuto trarsi dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, quantunque si tratti di istituto i cui presupposti sono distinti da quello di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01), nonché - per il tramite di enunciati assertivi - dall'intensità del dolo (rispetto al quale tuttavia la difesa ha irritualmente dedotto il difetto di prova, che tuttavia non dovrebbe condurre all'applicazione della causa di non punibilità ma, ove in effetti ricorresse, all'assoluzione) e alla condotta successiva al reato (senza muovere una effettiva censura a quanto esposto dalla Corte di merito, che ne ha escluso qualsiasi profilo favorevolmente valutabile); considerato che il quarto e il quinto motivo - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva - contengono mere doglianze di fatto e sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva e corretto il bilanciamento in termini di equivalenza, rimarcando la negativa personalità dell'imputato e la sua spiccata pericolosità dell'imputato (già palesata con i numerosi precedenti penali, anche specifici), così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260841 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata per il tramite dell'alternativo apprezzamento di merito che il ricorso devolve;considerato che il sesto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio (assumendo che la pena irrogata sarebbe eccessiva) - è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato ed evidenziandone la pervicacia palesata dalla consumazione del reato di cui è stato ritenuto responsabile, così giustificando in maniera congrua e logica l'irrogazione di una pena inferiore al medio edittale; rilevato che non possono condurre a una diversa statuizione le ulteriori allegazioni difensive e conclusioni della difesa e, segnatamente, i motivi nuovi presentati, non solo sia in ragione dell'inammissibilità dei motivi articolati con il ricorso (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), e comunque: - nella parte in cui hanno inteso ribadire la fondatezza di talune delle censure già avanzate (segnatamente, in ordine alla non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla recidiva e al bilanciamento), perché nulla hanno aggiunto alle argomentazioni già disattese sopra; - con riguardo alla mancata applicazione delle pene sostitutive, perché si tratta di una censura non riferibile ai motivi principali e, perciò, inammissibile («in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione»: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01); il che esime da ogni ulteriore considerazione. ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa