CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano il 22 marzo 2021, in parziale riforma della / sentenza, impugnata dagli imputati, con cui il Tribunale di Milano il 21 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto - anche - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a commettere illeciti reati contro il patrimonio (capo n.1) e di più furti consumati pluriaggravati (capo n. 3), fatti commessi negli anni 2017-2018, e, in conseguenza, con il vincolo della continuazione ed operata la diminuzione per il rito, li ha condannati alla pena di giustizia (tre anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e 600,00 euro di multa ciascuno), dichiarandoli delinquenti abituali, ha rideterminato, riducendola, la pena (tre anni di reclusione e 400,00 euro di multa ciascuno); con conferma quanto al resto. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza entrambi gli imputati, tramite separati ricorsi affidati a difensori di fiducia. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] è affidata a tre motivi con i quali denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria. 3.1. In primo luogo, sarebbe stato leso il diritto di difesa (art. 24 Cost.), oltre che l'art. 103 cod. pen., e violato il contraddittorio in relazione alla dichiarazione di delinquenza abituale dell'imputato, dichiarazione che - si legge - non è stata chiesta dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni ma è solo frutto della adesione del giudice alla contestazione ove si legge "nelle condizioni di essere dichiarato delinquente abituale": la mancata richiesta da parte del P.M. avrebbe indotto la difesa a ritenere che lo stesso avesse rinunziato alla contestazione e, quindi, a ritenere superflua la dimostrazione documentale che l'imputato ha sempre lavorato, commettendo sporadicamente furti di auto nel periodo in cui era disoccupato. Non vi sarebbe stato comunque un accertamento processuale in concreto necessario per la dichiarazione di delinquenza abituale. 3.2. La decisione violerebbe inoltre l'art. 81 cod. pen., per avere - si stima, illegittimamente, erroneamente ed ingiustamente - escluso la sussistenza del nesso della continuazione con il fatto accertato con la sentenza del 13 maggio 2019 della Corte di appello di Milano, trattandosi peraltro di reati analoghi commessi un in .breve.lasso di tempo..3.3. Ancora: sarebbero stati violati gli artt. 606 e 597 cod. pen.: «Il giudice d'appello ha corretto l'entità della pena inflitta dal primo Giudice, che aveva erroneamente applicato l'aumento per la recidiva sulla pena base già aumentata per la continuazione interna in misura superiore ad un terzo, operando tuttavia un aumento di mesi 3 ed euro 100 di multa, mentre la sentenza di primo grado aveva aumentato la pena di mesi 2 ed euro 150 di multa. Per giurisprudenza costante, il divieto di reformatio in peius deve, infatti, avere riguardo non già al trattamento sanzionatorio finale, ma alla pena inflitta per ogni singolo reato (Sezioni unite n. 33752/13)» (così alle pp. 2-3 del ricorso). 4. L'ultimo motivo svolto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è comune all'unico motivo sviluppato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 597 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe contraddittoria ed illogica. Si sottolinea, infatti, che l'aumento di pena operato in relazione al capo n. 1) dell'editto di tre mesi di reclusione e 100,00 é uro di multa, siccome superiore a quello, che era stato stabilito in primo grado, di due mesi di reclusione e 150,00 euro di multa, viene a violare il divieto di reformatio in peius, richiamandosi il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 33752 del 218/04/2013, Papola, Rv. 255660. Entrambi i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 14 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso nell'interesse di Dicuonzo ed invece annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, che si chiede rideterminarsi da parte della S.C. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 20 giugno 2025, entrambi i ricorsi sono infondati, per le seguenti ragioni. 2.Appare opportuno prendere le mosse dal ricorso nell'interesse di Dicuonzo. 2.1. Il primo motivo (con il quale si lamenta illegittimità ed erroneità della dichiarazione di delinquenza abituale) è manifestamente infondato: infatti, come si.legge alla p. 6 della sentenza impugnata; l'inserimento nell'editto ha garantito pienamente il diritto di difesa e non ha alcun pregio la tesi del soggettivo convincimento della Difesa circa la "rinunziai" implicita all'iniziativa da parte del Pubblico Ministero. Si tratta, peraltro, di mera reiterazione del secondo motivo di appello, al quale ha fornito risposta non illogica né incongrua la sentenza impugnata (p. 6). 2.2. Anche il secondo motivo (con il quale si censura illegittimità ed erroneità del mancato riconoscimento del nesso della continuazione con fatto in giudicato) è manifestamente infondato perché vistosamente 'specifico: esso infatti omette il confronto con le osservazioni che si leggono al riguardo alle pp. 6-7 della sentenza impugnata. 2.3. Occorre affrontare ora l'ultimo motivo nell'interesse di Dicuonzo, che è comune al motivo unico svolto dalla Difesa , di [OSCURATO:PERSONA], incentrato sulla denunziata violazione del divieto di reformatio in peius. L'aumento per la continuazione con il capo n. 1) dell'editto è stato determinato dal primo giudice (p. 15) per entrambi gli imputati in due mesi di reclusione e di 150,00 euro di multa, mentre la Corte di merito (p. 7) ha operato un aumento per la continuazione di tre mesi di reclusione e di 100,00 euro di multa. Il motivo è infondato. Occorre infatti osservare che il nuovo calcolo, cui si perviene per effetto di una rielaborazione integrale del trattamento sanzionatorio, fa venire meno il vecchio calcolo, che viene sostituito per effetto di un percorso del tutto diverso, il cui elemento qualificante (v. p. 7 della sentenza impugnata e p. 15 di quella del Tribunale) è l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 3, cod. pen. 3.Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, per legge, al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process