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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04771/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 14942del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]. 22, comma 1, e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale a mergine del controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione staccata di Catania n. 1960/17/15 depositata in data 12 maggio2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -con la sentenza n. 1960/17/15 depositata in data 12 maggio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia , sezione staccata di Catania,dichiarava inammissibile l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 171 /01/2010 della Commissione Tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento emesso per l’anno 1999 ai fini Irpef, Irap e Iva; -la CTR,in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che il gravame dell’Ufficio era inammissibile, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53, non riscontrandosi in atti il deposito da parte dell’appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di gravame, avente la funzione di consentire il riscontro della tempestività della costituzione in giudizio di quest’ultimo; in particolare, l’adempimento del deposito presso la segreteria della fotocopia della ricevuta di spedizione entro trenta giorni dalla data della sua spedizione a mezzo posta era strumentale alla verifica della tempestività dell’impugnazione e il mancato deposito della stessa non poteva essere sanato ex postattraverso la produzione della ricevuta di deposito in un momento successivo (ad esempio in udienza); né tantomeno poteva valere la produzione sino all’udienza dell’avviso di ricevimento in quanto si trattava di adempimento funzionale non ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza ma alla corretta instaurazione del contraddittorio; -avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, lacontribuente; Considerato che - vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso: 1) per difetto di interesse stante l’assunta mancata impugnazione di un capo decisivo della sentenza di appello ovvero la declaratoria di inammissibilità del gravame per il solo fatto della mancata produzione in giudizio dell’avviso di spedizione, con conseguente formazione di giudicato interno su tale punto; 2) ex art.366 cod. proc. civ. per mancata indicazione, nel corpo di ciascun motivo, della specifica enunciazione del giudice di appello assunta in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie; invero, dall’esame del ricorso si evince chiaramente l’impugnativa della statuizione del giudice di appello in ordine all’inammissibilità del gravame per mancato deposito da parte dell’Ufficio della ricevuta postale di spedizione dell’atto medesimo (“dall’esame degli atti non si riscontra il deposito, da parte dell’appellante della ricevuta postale di spedizione dell’appello.

Ciò premesso la CTR dichiara, ai sensi dell’art. 22, comma 1, quale richiamato dall’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, l’inammissibilità dell’appello proposto in quanto il deposito della ricevuta ha la funzione di consentire il riscontro della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante” pagg. 2-3 del ricorso) con conseguente esatta individuazione, ai fini dell’autosufficienza, del capo di pronuncia impugnato con i diversi motivi di ricorso (per error in procedendoe violazione di legge); -infondata è, altresì, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere un rinvio del giudizio al giudice a quonon avendo l’Agenzia riproposto in ricorso le censure di merito sollevate nel grado di appello avverso la sentenza di prime cure; al riguardo, è noto che la mancata riproposizione nel ricorso per cassazione delle argomentazioni esposte nell'atto di appello in relazione a motivi dichiarati assorbiti dal giudice di secondo grado non determina la definitività delle statuizioni del giudice di primo grado, in quanto sono inammissibili in sede di legittimità censure che non siano dirette contro la sentenza di appello, ma riguardino questioni sulle quali questa non si è pronunciata ritenendole assorbite, atteso che le stesse, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, possono essere nuovamente riproposte al giudice di rinvio (cfr., ex multis, Cass. n. 8817 del 2012; Cass., sez. 5, n. 32405 del 2018); nella specie, la sentenza di appello nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per la ragione assorbente della ritenuta mancata prova della tempestività della impugnazione medesima ha evidentemente ritenuto (implicitamente) assorbite le altre censure di merito dell’Ufficio con conseguente riproponibilità delle stesse dinanzi al giudice del rinvio nell’ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione; -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., 118 disp. att.

Cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancato deposito in atti della ricevuta di spedizione dell’atto di gravame senza considerare- incorrendo in una motivazione omessa su fatti rilevanti- l’avvenuto deposito ad opera di quest’ultimo, in data 3 maggio 2011 , presso la segreteria della CTR , dell’atto di appello notificato con la copia dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario in data 8aprile 2011, nel termin e di trenta giorni sia dalla spedizione dell’appello in data 6aprile 2011 che dalla ricezione dello stesso; -va rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per “assoluta mancanza del requisito di autosufficienza in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. nonché assoluta estraneità del motivo alla effettiva ratio decidendi ”; in particolar e, ad avviso della controricorrente, l’Agenzia nel denunciare l’omessa motivazione della sentenza di appello in ordine a fatti rilevanti quali l’assunta pacifica produzione in causa della “cartolina di spedizione” dell’atto di gravame non avrebbe individuato in quale atto processuale e in quale momento del giudizio di secondo grado fosse stato prodotto tale avviso di spedizione, né lo avrebbe trascritto in ricorso; peraltro, non essendo conforme al vero l’assunta pacifica produzione in giudizio della cartolina di spedizione dell’appello, il motivo non sarebbe attinente al decisum; invero, l’eccezione in questione, sotto entrambi i profili denunciati del difetto di autosufficienza e della estraneità del motivo alla ratio decidendi, muove da un erroneo presupposto avendo l’Agenzia, nel denunciare l’omessa motivazione della sentenza impugnata su fatti rilevanti, fatto riferimento alla pacifica produzione in giudizio della “cartolina di spedizione e ricevimento della notifica dell’appello” (da cui risultava che l’atto era stato ricevuto dal destinatario in data 8 aprile 2011, depositata, presso la segreteria della CTR, unitamente all’atto di appello notificato in data 3maggio 2011 nel termine di trenta giorni dalla spedizione dell’appello in data 6aprile 2011 o ltre che dalla sua ricezione) e non già della ricevuta postale di spedizione dell’appello medesimo; -il primo motivo è infondato; -va premesso che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma) e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili. (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. n. 25972 del 2014).

Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf.

Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017, Cass. n. 326 del 2018; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021); nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione della ragione sottesa alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, da ravvisarsi, ad avviso della CTR, nel mancato deposito da parte dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53, della ricevuta postale di spedizione dell’atto di gravame entro trenta giorni dalla data di spedizione, a mezzo posta, dello stesso alla controparte; la pronuncia consente quindi di comprendere l'iter logico-giuridico seguito recando il c.d. minimo costituzionale; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 2, 16, comma 5, 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR ancorato erroneamente la decorrenza del termine di costituzione in giudizio dell’Ufficio alla data di spedizione dell’appello per la notifica ancorché, per giurisprudenza di legittimità (sono richiamate ex plurimis, Cass. n. 1900 del 2016; n. 18296 del 2015), il termine entro il quale deve essere depositato, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella segreteria della Commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta decorra non già dalla data di spedizione bensì da quella di ricezione dell’atto da parte del destinatario; - con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., e per quanto occorra all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTRdichiarato erroneamente l’inammissibilità dell’appello notificato a mezzo posta non avendo l’Ufficio depositato, all’atto della costituzione, la “ricevuta di spedizione” dell’appello ancorché quest’ultimo avesse depositato presso la segreteria della Commissione di secondo grado, l’atto di gravame notificato con l’avviso di ricezione del plico in data 8 aprile 2011 anteriormente alla scadenza del termine per l’impugnazionedella sentenza di primo grado depositata in data 8marzo 2010; - va disattesa l’ecc ezione di inammissibilità del secondo e del terzo motivo: a) per costituire sostanzialmente, sotto le spoglie di una violazione di legge, il secondo motivo un duplicato della doglianza espressa nel primo motivo di ricorso quale error in procedendoe il terzo motivo un doppione dei motivi di ricorso n. 1) e n. 2); b) per mancanza di autosufficienza; invero, entrambi i motivi soddisfano i requisiti di specificità e autosufficienza, mettendo in luce le ragioni a sostegno degli stessi con espressa menz ione degli atti processuali sui quali si fondano; -i motivi secondo e terzo- da esaminare congiuntamente per connessione-sono fondati per le ragioni di seguito indicate; -questa Corte a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 29/05/2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell'appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) "il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)"; 2) non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarìo.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimentopuò essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso odell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agentepostale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11559 del 11/05/2018; sez. 6-5, Ordinanza n. 8202 del 2022); -nella specie, non risulta conforme ai suddetti principi di diritto la decisione della C.T.R. di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per non avere depositato la ricevuta postale di spedizione(che avrebbe dovuto essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla data della spedizione a mezzo posta dell’atto di gravame); con ciò , da un lato , ancorando erroneamente la data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio dell’appellante alla data della spedizione dell’atto di gravame a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e non già al giorno della ricezione del plico da parte del destinatario(8 aprile 2011), con conseguente tempestività del deposito dell’atto di appello in data 3 maggio 2011 e dall’altro, senza considerare che l’avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata - pacificamente depositato dall’Agenzia in udienza (v. controricorso pag. 4) e debitamente trascritto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza - riport asse la data dell’8 aprile 2011, dunque, anterio r e alla scadenza del termine annuale per l'impugnazione -di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nella versione ante riforma ex art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 per essere il giudizio di primo grado iniziato anteriormente il 4 luglio 2009- avverso la sentenza di prime cure, depositata in data 8 marzo 2010; -in conclusione, vanno accolt i i motivi secondo e terzo , rigettato il primo,con cassazione della sentenza impugnata - in relazione ai motivi accolti- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.

P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] i motivi secondo e terzo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 14942del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]. 22, comma 1, e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale a mergine del controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione staccata di Catania n. 1960/17/15 depositata in data 12 maggio2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -con la sentenza n. 1960/17/15 depositata in data 12 maggio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia , sezione staccata di Catania,dichiarava inammissibile l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 171 /01/2010 della Commissione Tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento emesso per l’anno 1999 ai fini Irpef, Irap e Iva; -la CTR,in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che il gravame dell’Ufficio era inammissibile, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53, non riscontrandosi in atti il deposito da parte dell’appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di gravame, avente la funzione di consentire il riscontro della tempestività della costituzione in giudizio di quest’ultimo; in particolare, l’adempimento del deposito presso la segreteria della fotocopia della ricevuta di spedizione entro trenta giorni dalla data della sua spedizione a mezzo posta era strumentale alla verifica della tempestività dell’impugnazione e il mancato deposito della stessa non poteva essere sanato ex postattraverso la produzione della ricevuta di deposito in un momento successivo (ad esempio in udienza); né tantomeno poteva valere la produzione sino all’udienza dell’avviso di ricevimento in quanto si trattava di adempimento funzionale non ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza ma alla corretta instaurazione del contraddittorio; -avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, lacontribuente; Considerato che - vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso: 1) per difetto di interesse stante l’assunta mancata impugnazione di un capo decisivo della sentenza di appello ovvero la declaratoria di inammissibilità del gravame per il solo fatto della mancata produzione in giudizio dell’avviso di spedizione, con conseguente formazione di giudicato interno su tale punto; 2) ex art.366 cod. proc. civ. per mancata indicazione, nel corpo di ciascun motivo, della specifica enunciazione del giudice di appello assunta in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie; invero, dall’esame del ricorso si evince chiaramente l’impugnativa della statuizione del giudice di appello in ordine all’inammissibilità del gravame per mancato deposito da parte dell’Ufficio della ricevuta postale di spedizione dell’atto medesimo (“dall’esame degli atti non si riscontra il deposito, da parte dell’appellante della ricevuta postale di spedizione dell’appello. Ciò premesso la CTR dichiara, ai sensi dell’art. 22, comma 1, quale richiamato dall’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, l’inammissibilità dell’appello proposto in quanto il deposito della ricevuta ha la funzione di consentire il riscontro della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante” pagg. 2-3 del ricorso) con conseguente esatta individuazione, ai fini dell’autosufficienza, del capo di pronuncia impugnato con i diversi motivi di ricorso (per error in procedendoe violazione di legge); -infondata è, altresì, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere un rinvio del giudizio al giudice a quonon avendo l’Agenzia riproposto in ricorso le censure di merito sollevate nel grado di appello avverso la sentenza di prime cure; al riguardo, è noto che la mancata riproposizione nel ricorso per cassazione delle argomentazioni esposte nell'atto di appello in relazione a motivi dichiarati assorbiti dal giudice di secondo grado non determina la definitività delle statuizioni del giudice di primo grado, in quanto sono inammissibili in sede di legittimità censure che non siano dirette contro la sentenza di appello, ma riguardino questioni sulle quali questa non si è pronunciata ritenendole assorbite, atteso che le stesse, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, possono essere nuovamente riproposte al giudice di rinvio (cfr., ex multis, Cass. n. 8817 del 2012; Cass., sez. 5, n. 32405 del 2018); nella specie, la sentenza di appello nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per la ragione assorbente della ritenuta mancata prova della tempestività della impugnazione medesima ha evidentemente ritenuto (implicitamente) assorbite le altre censure di merito dell’Ufficio con conseguente riproponibilità delle stesse dinanzi al giudice del rinvio nell’ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione; -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., 118 disp. att. Cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancato deposito in atti della ricevuta di spedizione dell’atto di gravame senza considerare- incorrendo in una motivazione omessa su fatti rilevanti- l’avvenuto deposito ad opera di quest’ultimo, in data 3 maggio 2011 , presso la segreteria della CTR , dell’atto di appello notificato con la copia dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario in data 8aprile 2011, nel termin e di trenta giorni sia dalla spedizione dell’appello in data 6aprile 2011 che dalla ricezione dello stesso; -va rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per “assoluta mancanza del requisito di autosufficienza in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. nonché assoluta estraneità del motivo alla effettiva ratio decidendi ”; in particolar e, ad avviso della controricorrente, l’Agenzia nel denunciare l’omessa motivazione della sentenza di appello in ordine a fatti rilevanti quali l’assunta pacifica produzione in causa della “cartolina di spedizione” dell’atto di gravame non avrebbe individuato in quale atto processuale e in quale momento del giudizio di secondo grado fosse stato prodotto tale avviso di spedizione, né lo avrebbe trascritto in ricorso; peraltro, non essendo conforme al vero l’assunta pacifica produzione in giudizio della cartolina di spedizione dell’appello, il motivo non sarebbe attinente al decisum; invero, l’eccezione in questione, sotto entrambi i profili denunciati del difetto di autosufficienza e della estraneità del motivo alla ratio decidendi, muove da un erroneo presupposto avendo l’Agenzia, nel denunciare l’omessa motivazione della sentenza impugnata su fatti rilevanti, fatto riferimento alla pacifica produzione in giudizio della “cartolina di spedizione e ricevimento della notifica dell’appello” (da cui risultava che l’atto era stato ricevuto dal destinatario in data 8 aprile 2011, depositata, presso la segreteria della CTR, unitamente all’atto di appello notificato in data 3maggio 2011 nel termine di trenta giorni dalla spedizione dell’appello in data 6aprile 2011 o ltre che dalla sua ricezione) e non già della ricevuta postale di spedizione dell’appello medesimo; -il primo motivo è infondato; -va premesso che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma) e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili. (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. n. 25972 del 2014). Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017, Cass. n. 326 del 2018; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021); nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione della ragione sottesa alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, da ravvisarsi, ad avviso della CTR, nel mancato deposito da parte dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53, della ricevuta postale di spedizione dell’atto di gravame entro trenta giorni dalla data di spedizione, a mezzo posta, dello stesso alla controparte; la pronuncia consente quindi di comprendere l'iter logico-giuridico seguito recando il c.d. minimo costituzionale; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 2, 16, comma 5, 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR ancorato erroneamente la decorrenza del termine di costituzione in giudizio dell’Ufficio alla data di spedizione dell’appello per la notifica ancorché, per giurisprudenza di legittimità (sono richiamate ex plurimis, Cass. n. 1900 del 2016; n. 18296 del 2015), il termine entro il quale deve essere depositato, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella segreteria della Commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta decorra non già dalla data di spedizione bensì da quella di ricezione dell’atto da parte del destinatario; - con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., e per quanto occorra all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTRdichiarato erroneamente l’inammissibilità dell’appello notificato a mezzo posta non avendo l’Ufficio depositato, all’atto della costituzione, la “ricevuta di spedizione” dell’appello ancorché quest’ultimo avesse depositato presso la segreteria della Commissione di secondo grado, l’atto di gravame notificato con l’avviso di ricezione del plico in data 8 aprile 2011 anteriormente alla scadenza del termine per l’impugnazionedella sentenza di primo grado depositata in data 8marzo 2010; - va disattesa l’ecc ezione di inammissibilità del secondo e del terzo motivo: a) per costituire sostanzialmente, sotto le spoglie di una violazione di legge, il secondo motivo un duplicato della doglianza espressa nel primo motivo di ricorso quale error in procedendoe il terzo motivo un doppione dei motivi di ricorso n. 1) e n. 2); b) per mancanza di autosufficienza; invero, entrambi i motivi soddisfano i requisiti di specificità e autosufficienza, mettendo in luce le ragioni a sostegno degli stessi con espressa menz ione degli atti processuali sui quali si fondano; -i motivi secondo e terzo- da esaminare congiuntamente per connessione-sono fondati per le ragioni di seguito indicate; -questa Corte a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 29/05/2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell'appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) "il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)"; 2) non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarìo. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimentopuò essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso odell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agentepostale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11559 del 11/05/2018; sez. 6-5, Ordinanza n. 8202 del 2022); -nella specie, non risulta conforme ai suddetti principi di diritto la decisione della C.T.R. di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per non avere depositato la ricevuta postale di spedizione(che avrebbe dovuto essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla data della spedizione a mezzo posta dell’atto di gravame); con ciò , da un lato , ancorando erroneamente la data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio dell’appellante alla data della spedizione dell’atto di gravame a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e non già al giorno della ricezione del plico da parte del destinatario(8 aprile 2011), con conseguente tempestività del deposito dell’atto di appello in data 3 maggio 2011 e dall’altro, senza considerare che l’avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata - pacificamente depositato dall’Agenzia in udienza (v. controricorso pag. 4) e debitamente trascritto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza - riport asse la data dell’8 aprile 2011, dunque, anterio r e alla scadenza del termine annuale per l'impugnazione -di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nella versione ante riforma ex art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 per essere il giudizio di primo grado iniziato anteriormente il 4 luglio 2009- avverso la sentenza di prime cure, depositata in data 8 marzo 2010; -in conclusione, vanno accolt i i motivi secondo e terzo , rigettato il primo,con cassazione della sentenza impugnata - in relazione ai motivi accolti- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione. P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] i motivi secondo e terzo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per l
Sentenza Cassazione n. 04771/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris