CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 01117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA letta l'istanza d'ufficio per la correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo della pubblica udienza del 21/09/2022 nell'ambito del procedimento RG 7662/22, PG c/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo disporsi la correzione OSSERVA Il Presidente del Collegio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sezione terza, ha disposto procedersi alla correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo d'udienza della pubblica udienza. L'istanza va accolta perché adeguatamente documentata. P.Q.M. dispone correggersi il dispositivo del ruolo dell'udienza della pubblica udienza della terza sezione penale in data 21/09/2022 con riferimento al procedimento RG 7662/22, nel senso che in luogo delle parole "Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia sul punto al Tribunale di Potenza. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso" deve leggersi "Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e sulle pene accessorie e rinvia sul punto al Tribunale di Potenza". Manda alla Cancelleria gli adempimenti consequenziali. Così deciso, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente