Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2388/2006
ECLI:EU:C:2006:111
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑500/04
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Classificazione doganale — Chiavi per dadi a mano e bussole di serraggio intercambiabili»
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 16 febbraio 2006
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti
(Art. 234 CE)
2.
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Puntali di avvitamento
1. Quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire
al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella nomenclatura combinata
i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che essa non dispone
necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. In tal senso, il giudice nazionale si trova in ogni
caso in una posizione migliore per farlo.
(v. punto 23)
2. La voce 8204 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 2388/2000,
deve essere interpretata nel senso che non ricomprende puntali di avvitamento con comando a quadrello per viti con intaglio,
con impronta a croce, con testa torx (impronta torx incassata) e con esagono incassato, importati separatamente. Per contro,
la stessa voce doganale dev’essere interpretata nel senso che comprende elementi del sistema a quadrello, importati separatamente,
che, nel loro impiego, non vengono direttamente a contatto con l’elemento di raccordo, nonché chiavi dinamometriche del sistema
a quadrello importate separatamente.
(v. punti 28, 33, 37, dispositivo 1‑3)
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
16 febbraio 2006 (
*
)
«Classificazione doganale – Chiavi per dadi a mano e bussole di serraggio intercambiabili»
Nel procedimento C‑500/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) con decisione 29 novembre 2004, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2004, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. S. von Bahr e A. [OSCURATO:PERSONA],
giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 settembre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dall’avv. D. Ehle, Rechtsanwalt;
– per il governo lussemburghese, dai sigg. S. Schreiner e J.‑C. Nilles, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux e dal sig. B. Schima, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce 8204 della nomenclatura combinata (in prosieguo:
la «NC») di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria
e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 13
ottobre 2000, n. 2388 (GU L 264, pag. 1, e, rettifica, GU L 276, pag. 92).
2 La detta domanda è stata sottoposta alla Corte nell’ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Germania, e l’[OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla classificazione nella NC di diversi utensili
per l’avvitamento a mano, vale a dire chiavi per dadi, puntali di serraggio o di avvitamento, e lame da cacciaviti.
Contesto normativo
3 La NC, istituita con regolamento n. 2658/87, si fonda sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci
(in prosieguo: il «SA»), elaborato dal consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale doganale, istituito
con la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, approvata in nome della Comunità con la decisione
del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). Essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, ove solo
la settima e l’ottava cifra formano le sottodivisioni ad essa proprie.
4 Il capitolo 82 della sezione XV della seconda parte della NC è rubricato: «Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria
e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni».
5 A termini delle note al detto capitolo:
«1. (…) questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:
a) di metallo comune;
(…)
2. Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente
nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. (…)».
6 La voce 8204, che figura nel capitolo 82, è formulata come segue: «Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche);
bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico».
7 La voce 8205, che si trova nel medesimo capitolo, così recita: «Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)
non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono
accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale».
8 La voce 8206, che figura al capitolo 82, recita quanto segue: «Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205,
condizionati in assortimenti per la vendita al minuto».
9 La voce 8207, che parimenti si trova nel medesimo capitolo, così recita: «Utensili intercambiabili per utensileria a mano,
anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbottire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare,
scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione
o di sondaggio».
10 Tale ultima voce comprende la sottovoce 8207 90 30, così formulata: «Lame da cacciavite».
11 Secondo le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella prima parte, titolo I, A, della NC (in prosieguo:
le «regole generali»):
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione
delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo,
dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o
più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono
ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o [a] una parte
solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono
da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una
descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci
presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione
della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che
conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce
che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
Causa principale e questioni pregiudiziali
12 [OSCURATO:PERSONA] importa in Germania e in altri Stati membri utensili per l’avvitamento a mano provenienti da Stati terzi. Tali
utensili vengono importati vuoi in cofanetti contenenti un assortimento di diversi pezzi, vuoi separatamente.
13 In esito ad un controllo doganale eseguito in Germania, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva all’[OSCURATO:PERSONA] informazioni tariffarie
vincolanti con riguardo ad una serie di chiavi per dadi, di puntali di serraggio o di avvitamento, e di lame per cacciaviti.
In tale contesto, la detta società aveva proposto la classificazione delle merci medesime sotto la voce 8204 della NC. La
resistente nella causa principale rispondeva con tredici informazioni tariffarie vincolanti, classificando gli utensili importati
dalla [OSCURATO:PERSONA] sotto differenti voci tariffarie, secondo il loro tipo e la loro composizione, vale a dire le voci 8205, 8206
e 8207 della NC.
14 Avverso tali informazioni tariffarie vincolanti la [OSCURATO:PERSONA] presentava reclamo. Con decisione 9 ottobre 2002, la resistente
nella causa principale respingeva i detti reclami in quanto destituiti di fondamento. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale decisione
dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che tutti gli utensili oggetto della causa principale dovevano essere classificati
sotto la voce 8204 della NC.
15 [OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se puntali di avvitamento con comando a quadrello, per viti con intaglio con impronta a croce, con testa torx (impronta torx
incassata) e con esagono incassato, del tipo descritto in dettaglio nell’ordinanza, importate separatamente, rientrino nella
voce 8204.
2) Se elementi del sistema a quadrello, descritto in dettaglio nell’ordinanza, importati separatamente, che nella loro utilizzazione
non toccano direttamente l’elemento di raccordo (dado, vite), rientrino nella voce 8204.
3) Se chiavi dinamometriche del sistema a quadrello del tipo descritto in dettaglio nell’ordinanza, importate separatamente,
rientrino nella voce 8204».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazione preliminare
16 Nelle proprie osservazioni scritte, il governo lussemburghese chiede alla Corte, sostanzialmente, di classificare «taluni
assortimenti», considerati dal giudice del rinvio nelle sue tre questioni pregiudiziali, in applicazione della regola generale 3,
lett. b), nella voce 8466 10 ovvero, in mancanza, nella voce 8204 della NC.
17 A tale riguardo, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento previsto dall’art. 234 CE costituisce
uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi
di interpretazione del diritto comunitario che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a
dirimere. Spetta pertanto solo ai giudici nazionali che sono investiti della controversia e che devono assumersi la responsabilità
della futura decisione giudiziaria valutare, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia
pregiudiziale per poter emettere la loro sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte (v., in particolare,
sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C‑297/88 e C‑197/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3763, punti 33 e 34; 8 novembre 1990, causa
C‑231/89, Gmurzynska-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4003, punti 18 e 19, e 11 gennaio 2001, causa C‑403/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑103,
punto 21).
18 Nella specie, il giudice del rinvio ha limitato il contesto di fatto delle questioni pregiudiziali alle sole merci «importate
separatamente». Pertanto, non occorre uscire dal contesto definito dal detto giudice e determinare, come suggerito dal governo
lussemburghese, la classificazione tariffaria di taluni assortimenti delle dette merci.
Sulla prima questione
Osservazioni sottoposte alla Corte
19 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le merci di cui alla prima questione devono essere classificate sotto la voce 8204 della NC. Essa
contesta, infatti, la qualifica di «lame da cacciavite» accolta dal giudice del rinvio per le dette merci. Secondo la [OSCURATO:PERSONA],
i puntali di serraggio o di avvitamento di cui alla causa principale devono essere classificati in funzione del fatto che
siano detti «femmine» (vale a dire, destinati a racchiudere l’elemento di fissazione) o «maschi» (vale a dire, destinati ad
inserirsi nell’elemento di fissazione). Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la voce 8204 della NC non fissi una distinzione tra
i materiali in questione a seconda se i puntali racchiudano l’elemento di fissazione ovvero vi si inseriscano. [OSCURATO:PERSONA]
ritiene, del pari, che la particolarità delle merci di cui alla causa principale consista nel loro carattere intercambiabile,
in ragione della possibilità di raccordo tra le chiavi per dadi nonché tra i puntali di serraggio o di avvitamento maschi
e femmine. Inoltre, tutti gli utensili di cui alla causa principale avrebbero la medesima destinazione – il che costituirebbe
un criterio obiettivo di classificazione tariffaria – vale a dire, avvitare o svitare viti filettate, provviste di teste di
aspetto vario, con l’aiuto di un set coerente di utensili di avvitamento a mano. [OSCURATO:PERSONA], infine, sostiene che la sottovoce 8207 90 30
della NC riguarda esclusivamente le lame da cacciavite intercambiabili, impiegate, segnatamente, negli utensili a mano semplici,
come descritti alla voce 8205, mentre la voce 8204 concerne gli «utensili facenti uso di chiavi».
20 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sostiene che le merci di cui alla prima questione debbono essere classificate sotto
la voce 8207 della NC. Esse, infatti, sarebbero state qualificate dal giudice del rinvio quali «lame da cacciavite». Orbene,
la sottovoce 8207 90 30 della NC riguarderebbe, in particolare, le «lame da cacciavite». Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che,
in considerazione di tale specifica sottovoce, far dipendere la classificazione delle merci oggetto della causa principale
dalla classificazione dell’utensile con il quale esse vengono impiegate si porrebbe in contrasto, in definitiva, con l’obiettivo
ricercato con la creazione della sottovoce medesima.
Giudizio della Corte
21 Secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per
la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive,
quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., segnatamente, sentenze 26 settembre
2000, causa C‑42/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7691, punto 13; 15 settembre 2005, causa C‑495/03, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8151, punto 47, e 8 dicembre 2005, causa C‑445/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10721, punto 19).
22 Le note esplicative della NC, come quelle del SA, forniscono da parte loro un rilevante contributo all’interpretazione della
portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore letterale delle dette note dev’essere
conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 48, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20).
23 Quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire
al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi,
piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che essa non dispone necessariamente di tutti gli
elementi indispensabili a tale riguardo. In tal senso, il giudice nazionale si trova in ogni caso in una posizione migliore
per farlo (sentenza 7 novembre 2002, cause riunite da C‑260/00 a C‑263/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10045, punto 26).
24 Il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’art. 234 CE istituisce infatti una stretta collaborazione, basata sulla
ripartizione dei compiti, tra i giudici nazionali e la Corte (sentenza 30 marzo 2000, causa C‑236/98, JämO, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2189,
punto 30) e costituisce uno strumento per mezzo del quale la Corte fornisce ai giudici nazionali gli elementi di interpretazione
del diritto comunitario che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (sentenze
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27).
25 Nella causa principale, il giudice del rinvio ha qualificato le merci in oggetto quali «lame da cacciavite». Tale qualifica
risulta da un rilievo meramente fattuale che non spetta alla Corte rimettere in discussione nel contesto di un rinvio pregiudiziale.
Inoltre, è sufficiente rilevare che il giudice del rinvio non chiede alla Corte di pronunziarsi sulla qualifica di tali puntali,
limitandosi a porre la questione relativa alla classificazione tariffaria di questi ultimi.
26 Secondo le regole generali, la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21). A tal riguardo, la nota 2 del capitolo 82 della NC prevede che le parti di metalli comuni degli
oggetti del capitolo medesimo siano classificate con questi ultimi, escluse le parti espressamente nominate.
27 Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta evidente che la sottovoce 8207 90 30 della NC riguarda specificamente le «lame da
cacciavite». Inoltre, dal momento che tali puntali vengono sempre impiegati con altri utensili, far dipendere la loro classificazione
da quella di tali utensili si porrebbe in contrasto con l’obiettivo ricercato con la creazione di una sottovoce particolare.
Tale soluzione si risolverebbe, infatti, nel privare di ogni contenuto la sottovoce 8207 90 30 della NC.
28 Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima questione deve essere risolta affermando che la voce 8204 della NC deve
essere interpretata nel senso che non ricomprende puntali di avvitamento con comando a quadrello per viti con intaglio con
impronta a croce, con testa torx (impronta torx incassata) e con esagono incassato, del tipo descritto nella decisione di
rinvio e importati separatamente.
Sulla seconda questione
Osservazioni sottoposte alla Corte
29 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli elementi del sistema a quadrello descritto nella decisione di rinvio rientrano nella voce 8204 della
NC. Infatti, la questione se gli elementi di raccordo siano direttamente in contatto con le viti o i dadi non può costituire
una caratteristica oggettiva di differenziazione, e pertanto, tantomeno un criterio di classificazione tariffaria. Inoltre,
tali elementi di raccordo, ancorché importati separatamente, costituirebbero elementi di un sistema e potrebbero essere impiegati
solo nel contesto del sistema medesimo. Infine, essi non sarebbero menzionati in alcuna altra voce del capitolo 82 della NC.
30 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che le merci oggetto della seconda questione siano ricomprese nella voce 8204
della NC. Infatti, in considerazione della funzione svolta da tali elementi di raccordo (in quanto componenti del sistema
a quadrello e in quanto idonei per differenti puntali), una classificazione di tali merci quali lame da cacciavite ai sensi
della voce 8207 della NC dovrebbe escludersi. Inoltre, tali merci potrebbero accogliere bussole di serraggio che sarebbero,
dal canto loro, espressamente previste dalla voce 8204 della NC. Infine, richiamandosi alla nota 2 del capitolo 82 della NC,
la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che le parti di oggetti del detto capitolo sono classificate con gli oggetti medesimi.
Giudizio della Corte
31 Si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la destinazione del prodotto può costituire, in materia di classificazione
tariffaria, un criterio oggettivo sempreché sia inerente al detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione
delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v., in particolare, sentenze 5 aprile 2001, causa C‑201/99,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2701, punto 20; 4 marzo 2004, causa C‑130/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2121, punto 30, e 17 marzo
2005, causa C‑467/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2389, punto 23).
32 Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], gli elementi del sistema a quadrello descritto nella decisione di rinvio
rientrano nella voce 8204 della NC. Tali elementi, infatti, possono accogliere bussole di serraggio; orbene, queste ultime,
anche con manico, sono espressamente menzionate da tale voce. Inoltre, conformemente alla nota 2 del capitolo 82 della NC,
«le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo medesimo sono classificate con questi ultimi», il che significa
che un elemento di raccordo posto tra il manico o l’elemento a quadrello e una bussola di serraggio deve essere classificato
come la bussola di serraggio stessa.
33 Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda questione pregiudiziale deve essere risolta affermando che la voce 8204
della NC deve essere interpretata nel senso che comprende elementi del sistema a quadrello del tipo descritto nella decisione
di rinvio e importati separatamente che, nel loro impiego, non vengano direttamente a contatto con l’elemento di raccordo.
Sulla terza questione
Osservazioni sottoposte alla Corte
34 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il governo lussemburghese ritengono che le chiavi dinamometriche siano ricomprese nella voce 8204
della NC, dal momento che tale voce considera espressamente tale tipo di utensile.
Giudizio della Corte
35 È patente che la voce 8204 della NC menziona espressamente le chiavi dinamometriche.
36 Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] – nel riprendere il rilievo del giudice del rinvio – le chiavi dinamometriche sono caratterizzate
dalla loro attitudine ad accogliere puntali di vari tipi, tra cui le lame da cacciavite. Inoltre, nulla osta a che nella nozione
di chiavi dinamomentriche menzionata nella voce 8204 della NC siano parimenti ricomprese merci abitualmente designate come
tali nel commercio, quando tali merci abbiano la caratteristica obiettiva di poter accogliere utensili intercambiabili e servano
a facilitare il processo di avvitamento.
37 Ciò premesso, la terza questione deve essere risolta affermando che la voce 8204 della NC deve essere interpretata nel senso
che essa ricomprende chiavi dinamometriche del sistema a quadrello del tipo descritto nella decisione di rinvio e importate
separatamente.
Sulle spese
38 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1)
La voce 8204 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della
[OSCURATO:PERSONA] 13 ottobre 2000, n. 2388, deve essere interpretata nel senso che non ricomprende puntali di avvitamento con comando
a quadrello per viti con intaglio con impronta a croce, con testa torx (impronta torx incassata) e con esagono incassato,
del tipo descritto nella decisione di rinvio e importati separatamente.
2)
La voce 8204 della nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che comprende elementi del sistema a quadrello
del tipo descritto nella decisione di rinvio e importati separatamente che, nel loro impiego, non vengono direttamente a contatto
con l’elemento di raccordo.
3)
La voce 8204 della nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende chiavi dinamometriche del
sistema a quadrello del tipo descritto nella decisione di rinvio e importate separatamente.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.