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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07464/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; esaminata la nota difensiva della parte civile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel comune ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e articolati attraverso una proposta di rilettura degli elementi di prova derivanti dalla ricostruzione delle condotte di inottemperanza al contenuto della sentenza emessa a loro carico nel procedimento civile attraverso l'alterazione dei confini del fondo inglobando parte del terreno che doveva essere rilasciato in favore delle parti civili; Ritenuto che non può trovare accoglimento la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali stante la irrilevanza, in presenza di ricorso avviato alla decisione in camera di consiglio perché inammissibile, delle proposte deduzioni che nessun apporto hanno effettivamente esplicato a contrastare le pretese dell'imputato che, peraltro, non investivano direttamente le pretese civilistiche derivanti dal reato (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il g. 11 febbraio 2022 I Il Consigliere es ore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; esaminata la nota difensiva della parte civile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel comune ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e articolati attraverso una proposta di rilettura degli elementi di prova derivanti dalla ricostruzione delle condotte di inottemperanza al contenuto della sentenza emessa a loro carico nel procedimento civile attraverso l'alterazione dei confini del fondo inglobando parte del terreno che doveva essere rilasciato in favore delle parti civili; Ritenuto che non può trovare accoglimento la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali stante la irrilevanza, in presenza di ricorso avviato alla decisione in camera di consiglio perché inammissibile, delle proposte deduzioni che nessun apporto hanno effettivamente esplicato a contrastare le pretese dell'imputato che, peraltro, non investivano direttamente le pretese civilistiche derivanti dal reato (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 febbraio 2022 I Il Consigliere es ore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07464/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris