CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 45169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Su ricorso ex art. 130 cod.proc.pen. proposto da di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Atripalda il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel proc. n. 40502/2022 R.G.N. definito con sentenza n. 11775/2023 depositata in data 21.03.2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso ex art. 130 cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 11775/2023 pronunciata da questa Corte in data 02/02/2023 2. Il ricorrente espone che la Corte dì Cassazione, nell'annullare senza rinvio la sentenza di appello, per intervenuta prescrizione per i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 8-10-13-14-15, erroneamente aumentava di 18 mesi il reato più grave attribuendo 6 mesi di reclusione per i rimanenti reati satelliti contestati ai capi 4, 6 e 17, ritenendolo per errore condannato nei precedenti capi di giudizio anche per il capo 4), mentre, a pag 31 della sentenza di appello, si dava atto della assoluzione del Sirignano per il reato contestati al capo 4) dell'imputazione. Chiede, pertanto, emendarsi l'errore materiale decurtando i mesi sei di reclusione attribuiti per il reato per il quale il Sìrignano era stato assolto. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; la difesa del Sirignano ha depositato memoria di replica nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che, per mero errore materiale nel dispositivo del ruolo di udienza nonchè della sentenza della Corte di Cassazione del 02/02/2023 n. 11775/2023 Racc. Gen., depositata in data 21/03/2023, relativamente al procedimento RGN 40502 del 2022, ric. Manzi ed altri, si disponeva "la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni nove di reclusione" in luogo della espressione corretta "la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto e mesi otto di reclusione"; Rilevato, infatti, che, al Sirignano erano stati contestati nove reati satelliti, che per due di tali reati (capo 11 e capo 4) era intervenuta pronuncia di assoluzione in primo grado(pag 33 della sentenza di appello e pag 125 della sentenza di primo grado) e che per cinque di essi (capi 8-10-13-14-15) la Corte di Cassazione rilevava l'estinzione per intervenuta prescrizione, la pena andava rideterminata in anni otto e mesi otto di reclusione (pb anni 12 di reclusione + 12 mesi di reclusione per i due reati satelliti residui=anni 13 di reclusione -1/3= anni otto e mesi otto di reclusione). Ritenuto che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale nel senso di cui sopra. letto l'art. 130 cod.proc.pen P.Q.M. A correzione del relativo errore materiale di cui al dispositivo del ruolo di udienza nonchè di sentenza della Corte di Cassazione del 02/02/2023 n. 11775/2023 Racc. Gen. relativamente al procedimento RGN 40502 del 2022, ric. Manzi ed altri, ordina chein luogo di "la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni nove di reclusione"debba leggersi "la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto e mesi otto di reclusione". Manda la Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale