CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina; nei confronti di: MARCHESE Federica, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 luglio 1990; avverso la sentenza n. 524/2021 del Tribunale di Messina del 18 marzo 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa, in esito a giudizio celebrato nelle forme ordinarie, in data 18 marzo 2021 il Tribunale di Messina ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 5 del digs n. 74 del 2000, per avere omesso, in qualità di legale rappresentante della FM [OSCURATO:PERSONA], la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2014, in tal modo evadendo la predetta imposta per un importo pari ad euro 60.948,58; il Tribunale della città dello Stretto ha, pertanto, condannato la prevenuta alla pena di giustizia, irrogando, altresì a carico della medesima le pene accessorie per come precisate nel dispositivo della sentenza in questione. Avverso di essa ha interposto direttamente ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha censurato la sentenza impugnata per non avere il giudice di primo grado corredato la sentenza di condanna dal medesimo emessa con la pronunzia avente ad oggetto a confisca della somma costituente, nel caso in esame, il profitto del reato contestato alla Marchese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con le conseguenze di seguito indicate. Dall'esame della sentenza impugnata emerge con lampante chiarezza che il Tribunale dì Messina, che pure ha riconosciut la penale responsabilità 5, della Marchese in ordine al reato a lei contestato e ha, conseguentemente condannata alla pena ritenuta di giustizia, ha disposto, a corredo della predetta condanna, la sola irrogazione delle sanzioni accessorie di carattere interdittívo e la pubblicazione per estratto della sentenza di condanna medesima, nulla provvedendo, senza esprimere alcuna valutazione in merito a tale omissione, in relazione alla confisca del prezzo del reato. Ciò posto si rileva che, secondo il puntuale contenuto dell'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dal citato decreto è sempre ordinata la confisca del profitto o del prezzo del rato stesso ovvero, laddove ciò non sia possibile, è disposta la confisca per equivalente di beni aventi un valore pari a tale profitto o prezzo. Come, d'altra parte è stato anche precisato dalla giurisprudenza dì questa Corte, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.a digs. n. 74 del 2000, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, del predetto dlgs. (introdotta dal dIgs. n. 158 del 2015), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, della legge n. n. 244 del 2007, abrogata dall'art. 14 del citato dlgs n. 158 del 2015 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 novembre 2016, n. 50338). L'omissione di tale previsione comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame sul punto, stante la natura per saltum della impugnazione formulata dalla locale Procura generale, alla Corte di appello di Messina. Considerato che l'annullamento disposto non incide, anzi presuppone, l'affermazione della responsabilità della prevenuta in ordine al reato a lei contestato - affermazione, peraltro, non oggetto di doglianza da parte di costei - visto l'art. 624 cod. proc. pen. la relativa pronunzia deve intendersi oramai definitiva. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello dì Messina. Dichiara definitiva l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 202