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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 03608/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17230/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 383/2020depositata il 09/12/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha eseguito lavori volti alla ricostruzione di un fabbricato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sotto la direzione di un tecnico.

Ma, nell’effettuare gli scavi, è andato in profondità ed ha causato il parziale crollo di un edificio di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con gravi lesioni al resto dell’edificio rimasto in piedi. 2.-Da questa vicenda è scaturita una indagine penale, nella quale il PM ha prodotto una perizia, ma che si è conclusa con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. 3.- Dopo di che la Branca, che è rappresentata da un amministratore di sostegno, ha citato sia il Mulas, che Secchi, che [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni. 4.- I convenuti si sono difesi sostanzialmente sostenendo che l’immobile danneggiato era particolarmente vetusto e realizzato in pietra e fango, il che ne ha agevolato il crollo: dunque hanno contestato l’ammontare del risarcimento richiesto, che doveva, secondo loro, limitarsi a circa 17 mila euro. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre eccepito di avere applicato le direttive del direttore dei lavori. 5.-Il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda.

Lo ha fatto sul presupposto che la danneggiata non aveva allegato alcunché circa la consistenza e la vetustà dell’immobile, e che quindi in assenza di tali allegazioni, questi dati non potevano essere demandati ad una CTU. 6.-La Corte di Appello di Sassari, invece, adita dalla Branca, è andata di avviso contrario: ha ritenuto che la CTU potesse essere esperita sulla base dei principi di prova prodotti nella indagine penale, ed in primo luogo la perizia del PM.

Ha dunque dato incarico ad un CTU che ha stimato il danno in circa 37 mila euro, somma che ha poi condannato i convenuti a pagare alla danneggiata. 7.-Contro questa decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi.

L’intimata non si è costituita.

Considerato che 8.-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 2043, 2055 c.c. e 115 e 116 c.p.c.

La tesi è la seguente.

La danneggiata non aveva in realtà allegato alcunché, quanto alla consistenza dell’immobile essendosi limitata a produrre la perizia disposta dal PM, che però non descriveva affatto l’immobile né nella sua consistenza, né nella sua ubicazione, tanto è vero che il CTU ha potuto solo ipotizzare il valore degli arredi andati perduti.

In tal modo il giudice dell’appello ha supplito ad un onere probatorio che spettava alla parte, e che era quello di provare l’ammontare del danno.

Né tale onere poteva dirsi assolto dai chiarimenti forniti sulla ubicazione e provenienza catastale che nulla dicono sul valore dell’immobile andato perduto.

In sostanza, il giudice di appello ha supplito all’onere della prova, come dimostrato dal fatto che, in un primo momento, ha ritenuto sufficiente l’allegazione della parte danneggiata quanto al danno, salvo poi ad incaricare il CTU di stimarlo lui.

Alla fine, il giudice avrebbe fatto una valutazione equitativa senza che la parte abbia provato il danno.

Inoltre, la CTU deve ritenersi nulla in quanto il perito ha acquisito dati di sua iniziativa presso l’Agenzia del territorio.

Inoltre ancora, il giudice di appello è andato ultra petitain quanto ha liquidato, sempre sulla scorta dell’accertamento peritale, il valore dei mobili e degli arredi, di cui però non era stato chiesto espressamente risarcimento. 9.-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 62, 191, 194 c.p.c., poi ancora 135 c.p.c.

La censura è svolgimento della precedente.

Poiché il giudice ha reputato sufficienti le allegazioni della parte, ha poi contraddittoriamente incaricato il CTU di acquisire lui gli elementi contenuti in quelle allegazioni, e , soprattutto, gli ha conferito potere di acquisire quei documenti anche se non in possesso delle parti.

Con ciò attribuendo al CTU un potere che egli stesso non aveva.

Il CTU ha chiaramente acquisito la documentazione necessaria a stabilire il valore dell’immobile presso uffici terzi (Agenzia del Territorio ed altro), senza averne potere, in quanto documentazione mai prodotta in causa.

Averglielo consentito ha costituito violazione delle regole del giusto processo e della parità delle parti. 10.-Il terzo motivoprospetta un omesso esame di fatto rilevante.

La tesi sostenuta in questo motivo appare già nel primo: il giudice di appello per poter ammettere la CTU ha ritenuto che la danneggiata avesse allegato e fornito elementi sufficienti ad una stima del danno, e che consistevano prevalentemente nella perizia disposta dal PM nella indagine penale.

Ma nel fare ciò il giudice di appello ha travisato del tutto il contenuto di quella perizia, che chiaramente descriveva un immobile precario, privo di cordoli, e la cui condizione statica avrebbe favorito il crollo.

Ma, a prescindere da ciò il giudice ha altresì trascurato la vetustà dell’immobile e la sua incidenza sull’ammontare del danno.

Il ricorrente contesta altresì la stima effettuata dal CTU del valore dell’immobile.

10. – Questi tre motivi pongono questioni comuni, che vengono ripetute in ciascun motivo, dopo essere state già esposte nel precedente.

Ciò consente una comune valutazione delle censure, che vanno considerate fondate nei seguenti termini.

E’ principio di diritto che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. Sez.

Un. 3086/ 2022).

Qui il CTU ha basato la sua stima su documenti acquisti presso terzi, non allegati dalle parti, che miravano a provare un fatto primario (ossia il danno subito) e non già secondario, e dunque ha agito in violazione del contraddittorio.

Né rileva che lo abbia autorizzato il giudice, che non può ovviamente prescindere dalle allegazioni delle parti, e dal rispetto del principio dispositivo. 11.-Il quarto motivo prospetta una violazione dell’articolo 91 c.p.c. nonché contraddizione tra dispositivo e motivazione.

Infatti, nella parte motiva il giudice aveva ritenuto una responsabilità solidale dei convenuti quanto alle spese di lite, salvo poi invece nel dispositivo a liquidare le spese in via non solidale, ma parziaria per ciascun convenuto.

Il motivo è assorbito.

Il ricorso va dunque accolto in questi termini, la decisone cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo , nei termini di cui in motivazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17230/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 383/2020depositata il 09/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha eseguito lavori volti alla ricostruzione di un fabbricato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sotto la direzione di un tecnico. Ma, nell’effettuare gli scavi, è andato in profondità ed ha causato il parziale crollo di un edificio di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con gravi lesioni al resto dell’edificio rimasto in piedi. 2.-Da questa vicenda è scaturita una indagine penale, nella quale il PM ha prodotto una perizia, ma che si è conclusa con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. 3.- Dopo di che la Branca, che è rappresentata da un amministratore di sostegno, ha citato sia il Mulas, che Secchi, che [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni. 4.- I convenuti si sono difesi sostanzialmente sostenendo che l’immobile danneggiato era particolarmente vetusto e realizzato in pietra e fango, il che ne ha agevolato il crollo: dunque hanno contestato l’ammontare del risarcimento richiesto, che doveva, secondo loro, limitarsi a circa 17 mila euro. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre eccepito di avere applicato le direttive del direttore dei lavori. 5.-Il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda. Lo ha fatto sul presupposto che la danneggiata non aveva allegato alcunché circa la consistenza e la vetustà dell’immobile, e che quindi in assenza di tali allegazioni, questi dati non potevano essere demandati ad una CTU. 6.-La Corte di Appello di Sassari, invece, adita dalla Branca, è andata di avviso contrario: ha ritenuto che la CTU potesse essere esperita sulla base dei principi di prova prodotti nella indagine penale, ed in primo luogo la perizia del PM. Ha dunque dato incarico ad un CTU che ha stimato il danno in circa 37 mila euro, somma che ha poi condannato i convenuti a pagare alla danneggiata. 7.-Contro questa decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. L’intimata non si è costituita. Considerato che 8.-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 2043, 2055 c.c. e 115 e 116 c.p.c. La tesi è la seguente. La danneggiata non aveva in realtà allegato alcunché, quanto alla consistenza dell’immobile essendosi limitata a produrre la perizia disposta dal PM, che però non descriveva affatto l’immobile né nella sua consistenza, né nella sua ubicazione, tanto è vero che il CTU ha potuto solo ipotizzare il valore degli arredi andati perduti. In tal modo il giudice dell’appello ha supplito ad un onere probatorio che spettava alla parte, e che era quello di provare l’ammontare del danno. Né tale onere poteva dirsi assolto dai chiarimenti forniti sulla ubicazione e provenienza catastale che nulla dicono sul valore dell’immobile andato perduto. In sostanza, il giudice di appello ha supplito all’onere della prova, come dimostrato dal fatto che, in un primo momento, ha ritenuto sufficiente l’allegazione della parte danneggiata quanto al danno, salvo poi ad incaricare il CTU di stimarlo lui. Alla fine, il giudice avrebbe fatto una valutazione equitativa senza che la parte abbia provato il danno. Inoltre, la CTU deve ritenersi nulla in quanto il perito ha acquisito dati di sua iniziativa presso l’Agenzia del territorio. Inoltre ancora, il giudice di appello è andato ultra petitain quanto ha liquidato, sempre sulla scorta dell’accertamento peritale, il valore dei mobili e degli arredi, di cui però non era stato chiesto espressamente risarcimento. 9.-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 62, 191, 194 c.p.c., poi ancora 135 c.p.c. La censura è svolgimento della precedente. Poiché il giudice ha reputato sufficienti le allegazioni della parte, ha poi contraddittoriamente incaricato il CTU di acquisire lui gli elementi contenuti in quelle allegazioni, e , soprattutto, gli ha conferito potere di acquisire quei documenti anche se non in possesso delle parti. Con ciò attribuendo al CTU un potere che egli stesso non aveva. Il CTU ha chiaramente acquisito la documentazione necessaria a stabilire il valore dell’immobile presso uffici terzi (Agenzia del Territorio ed altro), senza averne potere, in quanto documentazione mai prodotta in causa. Averglielo consentito ha costituito violazione delle regole del giusto processo e della parità delle parti. 10.-Il terzo motivoprospetta un omesso esame di fatto rilevante. La tesi sostenuta in questo motivo appare già nel primo: il giudice di appello per poter ammettere la CTU ha ritenuto che la danneggiata avesse allegato e fornito elementi sufficienti ad una stima del danno, e che consistevano prevalentemente nella perizia disposta dal PM nella indagine penale. Ma nel fare ciò il giudice di appello ha travisato del tutto il contenuto di quella perizia, che chiaramente descriveva un immobile precario, privo di cordoli, e la cui condizione statica avrebbe favorito il crollo. Ma, a prescindere da ciò il giudice ha altresì trascurato la vetustà dell’immobile e la sua incidenza sull’ammontare del danno. Il ricorrente contesta altresì la stima effettuata dal CTU del valore dell’immobile. 10. – Questi tre motivi pongono questioni comuni, che vengono ripetute in ciascun motivo, dopo essere state già esposte nel precedente. Ciò consente una comune valutazione delle censure, che vanno considerate fondate nei seguenti termini. E’ principio di diritto che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. Sez. Un. 3086/ 2022). Qui il CTU ha basato la sua stima su documenti acquisti presso terzi, non allegati dalle parti, che miravano a provare un fatto primario (ossia il danno subito) e non già secondario, e dunque ha agito in violazione del contraddittorio. Né rileva che lo abbia autorizzato il giudice, che non può ovviamente prescindere dalle allegazioni delle parti, e dal rispetto del principio dispositivo. 11.-Il quarto motivo prospetta una violazione dell’articolo 91 c.p.c. nonché contraddizione tra dispositivo e motivazione. Infatti, nella parte motiva il giudice aveva ritenuto una responsabilità solidale dei convenuti quanto alle spese di lite, salvo poi invece nel dispositivo a liquidare le spese in via non solidale, ma parziaria per ciascun convenuto. Il motivo è assorbito. Il ricorso va dunque accolto in questi termini, la decisone cassata con rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo , nei termini di cui in motivazio
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