CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26413/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari delTribunale di TrevisoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Maria FrancescaLoy, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Treviso ha respinto l’istanza di restituzione in termini presentata daGhalouki [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, premettendo di essere stato condannato condecreto penale, del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso,alla pena della multa di euro 3.375,00, in sostituzione della pena di un mese egiorni 15 di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena edella non menzione della stessa, per il reato di cui all’art. 588 , comma 2, cod.pen., aveva chiesto di essere rimesso in termini per proporre opposizioneavverso lo stesso decreto, deducendo di averne avuto conoscenza effettivasoltanto in data 10 ottobre 2025, quando aveva proceduto al ritiro dell’attodepositato presso l’ufficio postale, non potuto effettuare tempestivamente inquanto si trovava in Marocco per ragioni familiari. Deduceva che la notifica deldecreto penale era stata effettuata a mezzo posta e che la comunicazionedell’avvenuto deposito era stata spedita il 4 luglio 2025.[OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari respingeva l’istanza ritenendo chel’istante non avesse fornito elementi di riscontro rispetto all’affermazione diessere risultato momentaneamente assente dall’Italia.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],articolando unico motivo con il quale denuncia vizi della procedura notificatoriadel decreto penale di condanna. Deduce che, nell’ipotesi di riscontratairreperibilità relativa, la notifica dell’atto non può ritenersi perfezionata con lamera spedizione della comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto pressol’ufficio postale, occorrendo la prova di una effettiva conoscenza dell’atto stesso.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Risulta dalla documentazione agli atti, cui è consentito alla Corte l’accessoin ragione della natura processuale del rilievo formulato dalla difesa, chel’ufficiale giudiziario, accertata l’irreperibilità relativa dell’odierno istante, qualedestinatario del decreto penale di condanna, ha proceduto al deposito dell’attopresso l’Ufficio postale ed alla spedizione della raccomandata di avvenutodeposito, in ossequio allo schema procedimentale previsto dalla legge n. 899 del1982 e dall’art. 170 cod. proc.pen.L’imputato non ha provveduto tempestivamente al ritiro dell’atto, entro diecigiorni dal deposito dello stesso, ma successivamente in data 10 ottobre 2025non impedendo, pertanto, il formale perfezionamento della notifica dello stessoper compiuta giacenza.Nel rigettare la domanda di restituzione nel termine proposta dal ricorrente, aisensi dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminariha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato di essersi trovatonell’impossibilità di avere avuto tempestiva conoscenza della emissione deldecreto penale di condanna a suo carico, per cause indipendenti dalla suavolontà. Ha ritenuto, a tale proposito, non sufficiente l’affermazione dell’istantedi non avere potuto tempestivamente ritirare la raccomandata ricevuta, inquanto, in quel periodo, momentaneamente assente dall’Italia.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che appare fondata la censura posta afondamento del ricorso.La decisione impugnata non valorizza la norma dell'art. 175 comma 2 cod.proc. pen. secondo cui il destinatario del decreto penale di condanna che nonabbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito a sua richiestanel termine per impugnare. Secondo l’insegnamento di questa Corte, gravasull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni dellamancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, aisensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, legge28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettivaconoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residuiincertezza circa tale conoscenza (Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv.271944 2 - 01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Rv. 265678 - 01). Ilrigetto della richiesta di restituzione nel termine risulta fondato su unpresupposto – quello della mancata dimostrazione della circostanza addottadall’interessato- che non trova fondamento nell’esegesi della norma chestabilisce un mero onere di allegazione in capo al richiedente e non un onere dicompiuta dimostrazione.2.1.Deve in particolare, inoltre, tenersi conto della specificità del ritoadottato nel caso in esame che si configura come rito a contraddittorio eventualee differito, connotato dall'anticipazione della pronuncia di condanna rispettoall'esperimento dei mezzi di difesa, nel quale la notificazione del decreto stessoassume un ruolo centrale.La specificità del rito è stata sottolineata dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 504 del 2000 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.460, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la revoca deldecreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero, oltreche nel caso di irreperibilità del destinatario, anche allorché non sia possibile lanotificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. Questadecisione, pur riguardando una situazione diversa da quella in esame, fornisce,tuttavia, delle coordinate ermeneutiche dì grande rilievo per un'interpretazionecostituzionalmente orientata della disciplina in tema di rimessione in termini.[OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato la necessità che la conoscenza del decretopenale di condanna sia effettiva, dato che l'acquiescenza rispetto a quest'ultimosi risolve nella cristallizzazione di un provvedimento di condanna al quale si ègiunti in assenza di contraddittorio, il che rende cruciale la possibilità di sceglierese accedere al contraddittorio eventuale garantito dall'opposizione.Anche questa Corte, in tema di decreto penale di condanna, ha affermatoche, essendo la pronuncia di condanna espressa senza un contraddittoriopreliminare, la mera regolarità formale della notifica non può essere consideratadimostrativa della conoscenza del giudizio e il giudice non può negare larestituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti laprova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento dicondanna da parte dell'imputato (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv.280936 - 01).2.2.Nella fattispecie in esame, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari harigettato l'istanza ritenendo integrata la prova della notifica sulla base della meraspedizione della CAD seguita da attestazione di avvenuta giacenza, ancorchérisulti che il ritiro del deposito presso l’ufficio postale da parte del destinatario siaeffettivamente avvenuto, in data 10 ottobre 2025, e senza considerare che dettoritiro, pur tardivamente eseguito, si pone come elemento di plausibilità (anche senon di prova) della tesi sostenuta dal ricorrente.Peraltro, la circostanza dedotta dal ricorrente di non avere potuto effettuareun tempestivo ritiro dell’atto, in quanto assente dall’Italia per essersi recato inMarocco, trova un ulteriore elemento di plausibilità nella circostanza chel’ufficiale giudiziario ha attestato di non avere potuto effettuare una tempestivanotifica del decreto proprio in quanto il medesimo era risultato “assente”, per“irreperibilità relativa”, ossia temporanea.Pertanto, a fronte della specifica allegazione dell’interessato, in quantosupportata da un elemento circostanziale di ragionevole fondatezza, il rigettodella richiesta di restituzione appare immotivato non essendo stato preceduto dalnecessario approfondimento sulle cause della mancata (tempestiva) conoscenzadell’atto e sulla loro non riconducibilità ad una scelta volontaria e consapevole daparte del destinatario. Deve, in definitiva affermarsi che, in tema di opposizionea decreto penale di condanna, la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2,cod. proc. pen. non può essere negata in base alla sola regolarità formale dellanotificazione e che, a fronte di specifiche e plausibili allegazioni della mancatatempestiva conoscenza, il giudice non può rigettare l’istanza per difetto di provadella mancata conoscenza, ma deve verificare positivamente se l’imputato abbiaavuto effettiva e tempestiva conoscenza del decreto.3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con annullamento dell’ordinanzaimpugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso, in diversa personafisica. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diTreviso, in diversa persona fisica.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]