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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 23617/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° MIRKO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 25/05/2022, confermava la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa pronunciata dal TRIB. di ROMA, in data 27/01/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]° MIRKO in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, c. 1, c.p.p.

Osserva il Collegio: - il primo motivo postula la possibilità della Corte di cassazione di accedere al fascicolo del dibattimento, di leggerne il contenuto e di verificare, in base all'esame diretto delle prove, la tenuta logica della motivazione; - si tratta di operazione non ammessa in sede di legittimità; - secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità nemmeno la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); - i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento denunciando persino la genericità delle deduzioni difensive; - in questa sede è sufficiente evidenziare che la Corte di appello, con motivazione immune da vizi logici, ha spiegato le ragioni della attribuibilità all'imputato della detenzione di tutte le sostanze rinvenute sulla base di prove di cui il ricorrente non deduce il travisamento; - quanto alla pena, la Corte di appello spiega le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la sentenza impugnata dando rilevanza alla tipologia della sostanza e al dato ponderale delle dosi ricavabili, alla condotta di occultamento dello stupefacente, congruamente applicando le attenuanti generiche non nella loro massima estensione e, quindi, discostandosi coerentemente dal minimo edittale della pena; - si tratta di motivazione insindacabile in questa sede posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° MIRKO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 25/05/2022, confermava la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa pronunciata dal TRIB. di ROMA, in data 27/01/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]° MIRKO in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, c. 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - il primo motivo postula la possibilità della Corte di cassazione di accedere al fascicolo del dibattimento, di leggerne il contenuto e di verificare, in base all'esame diretto delle prove, la tenuta logica della motivazione; - si tratta di operazione non ammessa in sede di legittimità; - secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità nemmeno la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); - i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento denunciando persino la genericità delle deduzioni difensive; - in questa sede è sufficiente evidenziare che la Corte di appello, con motivazione immune da vizi logici, ha spiegato le ragioni della attribuibilità all'imputato della detenzione di tutte le sostanze rinvenute sulla base di prove di cui il ricorrente non deduce il travisamento; - quanto alla pena, la Corte di appello spiega le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la sentenza impugnata dando rilevanza alla tipologia della sostanza e al dato ponderale delle dosi ricavabili, alla condotta di occultamento dello stupefacente, congruamente applicando le attenuanti generiche non nella loro massima estensione e, quindi, discostandosi coerentemente dal minimo edittale della pena; - si tratta di motivazione insindacabile in questa sede posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cass
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