CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 26/1/2021 la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 43102/21, ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato e restituzione nel termine avanzata da [OSCURATO:PERSONA], alias Remy, per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 18/3/2005, confermata in data 6/2/2009 dalla Corte d'appello, divenuta irrevocabile in data 11/11/2011. 2. Avverso l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione l'Eze, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione di legge in riferimento all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo anteriore alla novella di cui alla legge 28 aprile 2014 n. 67 L'impugnato provvedimento, emesso a seguito di due precedenti annullamenti con rinvio della Suprema Corte, è viziato da violazione di legge con riferimento all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella versione precedente alla riforma apportata dalla legge n. 67/2014. , come puntualizzato nella pronuncia di annullamento resa dalla Sezione Quarta della Corte di Cassazione (sent. n. 28740/20). Nelle pronunce di annullamento che hanno riguardato il caso in esame (Sez. Quarta n. 28740/20 e Sez. Terza n. 43102/21), si è ribadito il principio espresso nella prevalente giurisprudenza di legittimità, da ultimo sancito dalle Sezioni Unite "Innaro" (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019), in base al quale, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67/2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", con esclusione dell'avviso di conclusione indagini, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. Sempre secondo la Suprema Corte, non sono idonei a superare la non conoscenza presunta in favore del contumace la sola regolarità formale delle notifiche effettuate a mani del difensore di ufficio e la mera condizione di latitanza dell'imputato assistito da un difensore di ufficio. La Corte d'appello, nel provvedimento impugnato, ha verificato che Eze, assistito da un difensore di ufficio, destinatario di tutte le notifiche, non ha mai ricevuto a mani proprie nessuna notifica degli atti del processo prima del 12 I VAI w maggio 2018, quando è stato notificato l'ordine di esecuzione, ragione per la quale ha proposto istanza ex art.175, comma 2, cod. proc. pen. Tale stato di cose avrebbe imposto l'accoglimento della istanza con immediata restituzione del termine per impugnare e scarcerazione dell'imputato. L'istanza è stata rigettata in spregio ai principi stabiliti nella pronuncia di annullamento ed in violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. vecchia formulazione. La Corte di merito ha trascurato di considerare che il mero stato di latitanza dell'imputato, assistito da difensore d'ufficio, non è elemento idoneo ad escludere la incolpevole mancata conoscenza del procedimento. Le affermazioni secondo le quali è verosimile ritenere che Eze sapesse di essere ricercato perché altri indagati erano stati arrestati e che lo stesso avesse declinato generalità diverse al momento della carcerazione nel 2003, sono del tutto congetturali. Tali elementi sono già stati ritenuti ininfluenti nelle precedenti sentenze di annullamento. II) Violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.; travisamento delle prova; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La conclusione a cui sarebbero dovuti addivenire i giudici (rimettere in termini l'imputato e ordinarne la liberazione) sarebbe imposta dall'ulteriore elemento di prova rappresentato dal fatto che l'Avvocato di ufficio, [OSCURATO:PERSONA], ha confermato, con propria dichiarazione, di non avere mai avuto contatti con l'assistito 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2.Come chiarito nella pronuncia emessa dalla Sezione Terza di questa Corte (n. 43102/21), la regola astrattamente applicabile alla fattispecie in esame è quella di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 67 del 2014, trattandosi di imputato dichiarato contumace nel procedimento conclusosi con sentenza passata in giudicato nel 2011, per il quale vale il disposto di cui all'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67/2014, inserito dalla legge n. 118 del 2014, secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella, a condizione che non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, laddove quelle anteriormente vigenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso decreto di irreperibilità. Dunque, la previsione applicabile nel caso di specie è quella secondo cui: «se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'Autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica» (comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen. nella versione originaria), prevedendo il successivo comma 2 bis che «la richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato». È stato ricordato che l'art. 175 cod. proc. pen., nella sua versione originaria, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ma si limita ad escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare l'effettività di tale conoscenza, nonché la consapevole rinuncia della parte a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, fermo restando che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, così da prospettare l'ipotesi che il giudice è chiamato a verificare. La pronuncia delle Sezioni Unite "Innaro" ha contribuito a delimitare il tema di indagine affidato al giudice di merito in materia, affermando il seguente principio:"Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza" (Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716). 3. Nella sentenza di annullamento di questa Corte, riguardante il precedente provvedimento di rigetto, si sono rilevate lacune motivazionali, ponendosi in evidenza come l'ordinanza cassata non avesse adeguatamente affrontato il tema della conoscenza del processo da parte del ricorrente, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ad un unico atto, ovvero l'identificazione di Eze come utilizzatore del nominativo "Remy" nel corso di conversazioni in cui dimostrava preoccupazione con i partecipi dell'organizzazione, senza precisare se tale atto avesse fornito o meno al ricorrente elementi utili alla conoscenza del processo a suo carico. Si evidenziava come non fosse dirimente la condizione di latitante di Eze, dovendosi ribadire in proposito il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, l'avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento (Sez. 1, n. 17338 del 21/01/2021, Rv. 281218 e Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017, Rv. 270029). Si ribadiva l'invito, già rivolto in precedenza alla Corte di merito, di verificare le condizioni di ammissibilità dell'istanza di restituzione, con specifico riguardo al rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., tenuto conto del momento in cui il condannato ha avuto conoscenza degli atti del procedimento. 4. Ebbene, La Corte di merito ha provveduto a colmare le lacune motivazionali osservate, offrendo congrua giustificazione in ordine alle ragioni poste a base del convincimento che il ricorrente si fosse deliberatamente sottratto alla conoscenza della vocatio in iudicium. Risulta pacificamente accertato, premette la Corte di merito, che l'imputato non abbia ricevuto la notifica di atti introduttivi del giudizio e che nel procedimento sia stato assistito da difensore di ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur avendo provveduto alla impugnazione della sentenza di condanna a carico dell'imputato nei gradi di merito ed in quello di legittimità, non ha avuto alcun contatto con il suo assistito, come dallo stesso rappresentato in una dichiarazione acquisita agli atti. Di qui la infondatezza del vizio del travisamento della prova lamentato dalla difesa del ricorrente, non avendo la Corte di merito ignorato, come si sostiene nel secondo motivo di ricorso, la dichiarazione proveniente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza della mancata notificazione a mani dell'imputato degli atti introduttivi del giudizio. Ciò premesso, le argomentazioni fondanti il rigetto della richiesta sono incentrate sul presupposto della deliberata sottrazione dell'imputato alla conoscenza degli atti di vocatio in iudicium, il quale, come evidenziato nella massima delle Sezioni Unite richiamata in precedenza, consente egualmente di addivenire al rigetto della richiesta di rimessione in termini sebbene l'interessato non sia stato messo formalmente al corrente del processo a suo carico. La Corte di merito ha ampliato il tema di riflessione che aveva formato oggetto del precedente provvedimento di rigetto, fornendo una nuova e più adeguata motivazione, fondata sulla conversazione registrata con i sodali dell'organizzazione (in cui l'EZE, chiamato Remy, mostrava preoccupazione per l'intervento delle Forze dell'ordine) e sulla circostanza che costui, resosi irreperibile per tutta la durata del processo, arrestato in data 2/12/2003, in forza di un provvedimento cautelare riguardante altro procedimento, si trovò ristretto con altre generalità nel territorio nazionale, mai rivelando il suo effettivo cognome. Tale circostanza, ha evidenziato la Corte di merito, rende palese la volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti: se il ricorrente avesse declinato le esatte generalità all'atto della carcerazione avrebbe ricevuto la notificazione degli atti relativi al processo per cui si richiede la restituzione nel termine. Si tratta di motivazione congrua, non censurabile in questa sede, neppure validamente avversata dalla difesa, la quale si limita a sostenere il carattere meramente congetturale degli assunti sostenuti dalla Corte di merito. Non è peregrino osservare come gli argomenti sviluppati sul punto nella ordinanza impugnata riguardano profili in fatto, in relazione ai quali il sindacato di legittimità, per regola generalizzata sostenuta in modo pressoché uniforme e continuativo dalla giurisprudenza di questa Corte, deve essere volto alla verifica dell'assenza di manifesti vizi logici nella motivazione dei provvedimenti impugnati (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, 207944; Sez. U, n. 47829 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Ne deriva che l'intervento correttivo della Corte di legittimità, su questo terreno, è ipotizzabile solo in presenza di una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria, connotata da aporie del ragionamento o meramente apparente, caratteri non riconoscibili nella ordinanza in esame. Deve anche aggiungersi come la sentenza di annullamento, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non abbia ritenuto "irrilevanti" gli argomenti riguardanti la consapevole sottrazione del ricorrente alla conoscenza degli atti del processo, avendo invece sottolineato l'inadeguatezza del discorso giustificativo volto a rivelare tale profilo. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così