CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15295/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]::NI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, investita del giudizio a seguito di pronuncia di annullamento per motivi esclusivamente processuali, ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di furto aggravato in abitazione (tentato e consumato); Considerato che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'illogicità della motivazione in relazione alle valutazioni sul compendio probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la manifesta illogicità in ordine alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione deducibile e non dedotta in precedenza e, in ogni caso, è manifestamente infondato perché la "forzatura" di una porta finestra integra pacificamente l'aggravante in contestazione; Considerato che il terzo motivo di ricorso, inerente all'erronea applicazione della legge penale in relazione alla riconosciuta ed applicata recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pag. 5); Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.